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Carmignano e Fontaniva (PD): Il Prefetto azzera due multe ma gli autovelox sulla SR53 “illegali” restano accesi.

Due verbali per eccesso di velocità sulla stessa strada, a pochi minuti di distanza, in un tratto già pieno di autovelox fissi. Una giovane automobilista si è vista recapitare due sanzioni sulla SR53, nel territorio di Carmignano di Brenta e Fontaniva, con limite a 70 km/h e presunto superamento di poco più di 10 km/h. Le multe nascono dai dispositivi fissi del Distretto di Polizia Locale PD1A, che gestisce per vari comuni gli apparecchi di rilevazione delle velocità lungo la 53.


Uno dei 18 autovelox sulla SR53
Uno dei 18 autovelox sulla SR53 ovviamente appena dopo un cavalcavia che lo rende nascosto

Altvelox ha predisposto per la ricorrente associata un articolato ricorso ex art. 203 Codice della strada, diretto al Prefetto di Padova. Nel ricorso si contestano non solo i due verbali, ma l’intero impianto sanzionatorio fondato sugli apparecchi “Autos@n Speed” installati sulla SR53 al km 16+530 e al km 18+150. La questione è semplice: questi strumenti risultano solo “approvati” dal Ministero delle Infrastrutture con decreto n. 356 del 18 agosto 2021, non “debitamente omologati” ai sensi dell’art. 142 comma 6 C.d.S.


Il ricorso richiama in modo chiaro la differenza, non solo teorica ma concreta, tra omologazione e approvazione. L’omologazione è la procedura che consente di utilizzare il dato di velocità come prova legale, con valore metrologico, a tutela sia della sicurezza stradale sia del diritto di difesa. L’approvazione, invece, è un semplice via libera amministrativo, utile per la commercializzazione dello strumento, ma non sufficiente per fondare sanzioni automatiche. Proprio su questo punto si è ormai consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione, con ordinanze come la n. 10505 del 2024, la n. 19732 del 2024, la n. 26315 del 2024, la n. 26521 del 2025, la n. 29318 del 2025 e con la sentenza penale n. 36051 del 5 novembre 2025, che ribadiscono che senza omologazione lo strumento non regge a fini sanzionatori.


Il Prefetto di Padova dott. Giuseppe Forlenza
Il Prefetto di Padova dott. Giuseppe Forlenza

Nel caso SR53 il quadro si aggrava con un altro elemento: i verbali di “corretta funzionalità” richiamati nei verbali di multa non vengono redatti ad ogni utilizzo, ma risultano risalenti a cinque o sei mesi prima del giorno delle presunte infrazioni. Il D.M. 282 del 2017, firmato dal Ministro Delrio, è chiarissimo: la verifica di funzionalità va eseguita ogni volta che si utilizza l’apparecchio e va documentata con un verbale dettagliato, redatto dall’organo di polizia utilizzatore, con l’indicazione delle prove svolte e degli strumenti di confronto. Nel caso in esame questo non risulta, e la documentazione prodotta dal Distretto PD1A appare carente sia nei tempi sia nei contenuti tecnici.


Il ricorso mette anche in discussione a monte l’autorizzazione prefettizia che consente l’uso di questi dispositivi sulla SR53. I decreti del Prefetto di Padova che individuano i tratti di strada per il controllo da remoto sono del 2009 e del 2011, mai aggiornati da allora. Non risultano relazioni recenti sul tasso di incidentalità, non risultano verbali dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale con dati aggiornati sugli incidenti e sulle reali condizioni del tratto. In pratica, la strada viene trattata come “critica” per definizione, senza dimostrare che lo sia davvero negli ultimi anni.


Su questa base, Altvelox ha chiesto al Prefetto non solo di annullare i verbali, ma anche di interrogarsi sulla legittimità complessiva del sistema sanzionatorio sulla SR53 e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni penali.


E qui arriva il punto paradossale. Dopo il deposito del ricorso in data 21 ottobre 2024, la Prefettura non decide nei termini previsti dalla legge. Altvelox, come fa sempre, segnala il ritardo e chiede un riscontro formale. Solo a quel punto, nel novembre 2025, il Prefetto di Padova risponde con una nota ufficiale: ricorda che utilizza da anni l’applicativo informatico “Sana”, richiama l’art. 204 comma 1 bis C.d.S., e “attesta” l’accoglimento del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini perentori. Tradotto in parole semplici: i termini sono scaduti, il ricorso si intende accolto, le due multe sono annullate e non producono più effetti.


Un altro autovelox sulla SR 53
Un altro autovelox sulla SR 53

Per la ricorrente il risultato è positivo, non paga le sanzioni e non perde i punti. Ma il messaggio che esce dalla Prefettura è tutt’altro che rassicurante. Si annulla perché sono scaduti i termini, non perché si dichiara formalmente l’illegittimità degli apparecchi e del sistema di controllo sulla SR53. Nel frattempo, gli stessi dispositivi Autos@n Speed continuano a funzionare, i verbali continuano a essere emessi, e i cittadini che non ricorrono o che non conoscono la questione pagano multe basate su strumenti contestati e, a nostro avviso, privi dei requisiti di legge.


Questo caso dimostra due cose. Primo, che chi si difende con strumenti tecnici seri, numeri e giurisprudenza, spesso riesce a far cadere le sanzioni. Secondo, che il problema non è il singolo verbale, ma un sistema che preferisce lasciar decadere i procedimenti piuttosto che prendere posizione sulla legalità degli autovelox utilizzati.


Altvelox continuerà a seguire da vicino la SR53 e il Distretto PD1A, a segnalare alle Procure, alle Prefetture e alla Corte dei conti ogni profilo di illegittimità e di danno erariale, e a mettere a disposizione degli utenti la propria esperienza. Perché non è normale che serva un anno di attesa, un sollecito formale e una “attestazione telematica” per ottenere quello che dovrebbe essere garantito da subito: il rispetto della legge, per tutti.

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