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Il T-Red non sostituisce la legge: a Calolziocorte la multa cade perchè manca omologazione, delibera e contestazione immediata.

ALTVELOX lo ripete da anni: non siamo contro i controlli elettronici. Siamo contro i controlli illegittimi. La differenza non è ideologica, è giuridica. Un dispositivo non omologato, installato senza delibera, genera accertamenti che non reggono al ricorso. Non perché i giudici siano indulgenti con chi passa col rosso, ma perché la legge richiede che la prova sia raccolta in modo valido.


Un dispositivo non omologato, installato senza delibera, genera accertamenti che non reggono al ricorso
Un dispositivo non omologato, installato senza delibera, genera accertamenti che non reggono al ricorso

A Calolziocorte un automobilista è stato ripreso dal T-Red mentre attraversava l’incrocio con il semaforo rosso. La violazione, almeno sul piano materiale, risulta descritta dalle cronache come evidente. Il verbale era stato notificato successivamente, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, norma che punisce il conducente che prosegue la marcia nonostante il semaforo o l’agente vietino il transito. Eppure il Giudice di Pace di Lecco ha annullato la multa. Non perché il rosso sia diventato verde per simpatia, ma perché anche i Comuni devono rispettare le regole quando sanzionano i cittadini. Le testate locali riferiscono che il caso riguarda il contestato T-Red installato sulla direttrice Lecco-Bergamo, a Calolziocorte, oggetto di numerose sanzioni e forti contestazioni pubbliche.


Il punto giuridico è semplice, e proprio per questo spesso viene ignorato. La contestazione immediata resta la regola generale. L’art. 200 del Codice della Strada stabilisce che, fuori dai casi previsti dall’art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando possibile, deve essere contestata subito al trasgressore e all’obbligato in solido. L’art. 201 ammette alcune deroghe, tra cui l’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, ma la deroga non trasforma qualsiasi telecamera in un pubblico ufficiale elettronico dotato di poteri propri. Il sistema deve essere legittimamente installato, gestito secondo legge e munito del titolo tecnico richiesto per funzionare in modalità automatica.


Marco Ghezzi sindaco Calolziocorte
Marco Ghezzi sindaco Calolziocorte

Secondo quanto riportato da LeccoNotizie, il ricorso si fondava su tre rilievi: mancata contestazione immediata, assenza di una specifica delibera della Giunta comunale sull’utilizzo del dispositivo automatico e difetto di motivazione sulle modalità di accertamento. Il Giudice di Pace avrebbe richiamato il principio per cui, in mancanza di una delibera della Giunta che regolamenti l’apposizione dell’apparecchio di rilevazione automatica, la contestazione differita non è legittima. Questo è il punto che dovrebbe far riflettere molte amministrazioni: la fotografia può documentare un fatto, ma non sana un procedimento amministrativo carente.


La Cassazione, con ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, ha chiarito che gli impianti automatici per le infrazioni semaforiche nei centri abitati richiedono una previa individuazione delle intersezioni da controllare mediante delibera di Giunta. La stessa ordinanza ricorda che la contestazione differita è un’eccezione alla regola generale dell’art. 200 CdS e, come tale, necessita di una regolamentazione specifica. Senza questo passaggio, la sanzione non regge, anche se l’immagine sembra raccontare un’infrazione.


C’è poi il tema decisivo dell’omologazione. Per Altvelox il principio deve essere netto: quando un apparecchio elettronico forma prova legale in assenza di operatori presenti sul posto, non basta invocare genericamente l’esistenza di una telecamera o di un decreto amministrativo di approvazione. Serve un dispositivo debitamente omologato per quella specifica funzione, installato e utilizzato secondo le prescrizioni tecniche, con documenti verificabili. La Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha ribadito che omologazione e approvazione sono procedimenti distinti per natura e finalità, e che l’omologazione ha una funzione tecnica di garanzia della funzionalità e attendibilità dello strumento.


Anche i T-red devono essere omologati
Anche i T-red devono essere omologati

La vicenda di Calolziocorte non assolve chi passa con il rosso. Nessuno sostiene che violare un semaforo sia irrilevante. Il punto è un altro: la sicurezza stradale non può essere amministrata con impianti opachi, atti mancanti e verbali notificati a distanza come se la legge fosse un dettaglio ornamentale. Controlli sì, ma regolari, motivati e verificabili. Quando manca la contestazione immediata, il Comune deve poter dimostrare perché la contestazione differita era legittima. Deve esibire il titolo tecnico dell’apparecchio, la delibera di Giunta, le condizioni di installazione, la gestione diretta da parte degli organi di polizia stradale, la corretta funzionalità e la conformità alle prescrizioni. In assenza di questi elementi, la multa non cade per furbizia del cittadino, ma per errore dell’amministrazione.


Il messaggio è chiaro: non basta dire “c’è la foto”. In uno Stato di diritto, anche una multa deve nascere da un procedimento legittimo. Pretendere questo non significa difendere chi viola il Codice della Strada. Significa difendere tutti gli utenti della strada da sanzioni automatiche prive delle garanzie minime previste dalla legge.

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