Omologazione e taratura non sono la stessa cosa non difendiamo l'indifendibile.
- Altvelox

- 3 apr
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Talune letture mediatiche dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II civile, 27 marzo 2026, n. 7374, stanno cercando di far passare un messaggio che dal testo del provvedimento non emerge affatto: e cioè che la sola taratura periodica dello strumento sarebbe sufficiente a superare il problema della mancanza di omologazione. Non è così. È una lettura selettiva, incompleta e giuridicamente non sostenibile. L’art. 142, comma 6, del Codice della strada continua infatti a prevedere che, per l’accertamento dei limiti di velocità, costituiscano fonte di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”. Questo dato normativo resta fermo e non risulta superato da alcuna pronuncia richiamata in questi giorni.

L'autovelox di Carmignano di Brenta non è omologato la sanzione va annullata. Il confronto con la sentenza del Giudice di Pace di Padova n.3397, nel caso Carmignano di Brenta, è particolarmente utile perché mette in evidenza, con linguaggio semplice ma corretto, la distinzione tra i due piani. In quel provvedimento il giudice ha accolto l’opposizione proprio per “omessa prova della corretta omologazione prevista per legge”, ribadendo che l’approvazione non è equiparabile all’omologazione e che solo l’omologazione completa rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Lo stesso giudice richiama l’art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada come norma che contempla procedimenti distinti di approvazione e di omologazione.
In paragone con l’ordinanza della Cassazione n. 7374/2026 essa affronta un tema specifico, quello della verifica periodica di funzionalità e di taratura, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. La Corte costituzionale, però, non ha mai affermato che la taratura sostituisca l’omologazione. Al contrario, ha valorizzato l’affidabilità tecnica dello strumento proprio sul presupposto dell’omologazione e della successiva conservazione di tale affidabilità mediante verifiche periodiche. Lo dice in modo chiaro quando collega la certezza della rilevazione all’affidabilità derivante da “omologazione e taratura”.

Ed è precisamente questo il punto che alcune testate stanno tentando di oscurare. La Cassazione, nell’ordinanza 7374/2026, non elimina affatto l’obbligo di omologazione. Al contrario, nel correggere la motivazione del giudice di merito, ribadisce espressamente che, in presenza di contestazione, grava sull’Amministrazione “la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”; aggiunge inoltre che, per gli apparati di rilevamento a distanza, la prova deve essere offerta mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità, senza poter ricorrere a mezzi alternativi di attestazione del corretto funzionamento. Dunque la taratura viene considerata necessaria, ma insieme all’omologazione, non in sua vece.
La conclusione, quindi, è lineare. La taratura riguarda la verifica periodica del corretto funzionamento di uno strumento già legittimato sotto il profilo tecnico-giuridico. L’omologazione, invece, riguarda il titolo abilitante originario richiesto dalla legge per attribuire valore probatorio all’apparecchiatura. Confondere i due profili significa alterare il sistema normativo. Ancor peggio, significa tentare di trasformare una pronuncia sulla necessità della verifica periodica in una presunta sanatoria generalizzata di apparecchi soltanto approvati. Ma questa operazione non trova appiglio né nel Codice della strada, né nella Corte costituzionale, né nella stessa Cassazione del 27 marzo 2026.
In diritto, dunque, il principio resta quello già noto: omologazione obbligatoria all’origine, taratura periodica nel tempo. Servono entrambe. Chi oggi prova a far credere il contrario non sta leggendo integralmente i provvedimenti, oppure li sta piegando a una narrazione utile solo a difendere l’indifendibile.



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