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Procura di Belluno: Quando la carenza di personale finisce sulle spalle della persona offesa.

11 ore fa
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La questione che ALTVELOX intende rendere pubblica non riguarda un favore chiesto alla Procura della Repubblica di Belluno, non riguarda la pretesa di conoscere atti coperti da segreto e neppure il tentativo di interferire nelle decisioni di un Pubblico Ministero. Riguarda qualcosa di molto più elementare: la possibilità per una persona offesa, dopo avere ricevuto la comunicazione di una richiesta di archiviazione, di conoscere gli atti del procedimento per decidere se accettare quella conclusione oppure opporvisi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.


Procura di Belluno: Quando la carenza di personale finisce sulle spalle della persona offesa.
Procura di Belluno: Quando la carenza di personale finisce sulle spalle della persona offesa.

Il problema non è teorico. Il 29 settembre 2026 la Procura della Repubblica di Belluno, rispondendo a una richiesta di estrazione di copia e invio da remoto degli atti di un procedimento penale, ha comunicato che, «a causa della attuale gravissima carenza di personale», l’Ufficio non sarebbe stato in grado di fornire il servizio richiesto, aggiungendo che la richiesta avrebbe potuto essere evasa tramite un avvocato domiciliatario. Pochi giorni prima, il 17 settembre, lo stesso Ufficio aveva già rappresentato che, per una «grave e persistente carenza di personale amministrativo», non sarebbe stato possibile assicurare per tutte le richieste la trasmissione delle copie digitali mediante posta elettronica o PEC, indicando come modalità ordinaria l’accesso allo sportello previo appuntamento. Sono quindi gli stessi atti della Procura, non una ricostruzione giornalistica di ALTVELOX, a porre la questione.    


Procura Belluno 29.09.2026
Procura Belluno 29 settembre 2026

La motivazione utilizzata oggi dalla Procura di Belluno merita inoltre di essere letta alla luce di quanto lo stesso Procuratore della Repubblica, dott. Massimo De Bortoli, dichiarava pubblicamente soltanto pochi mesi fa. In un’intervista pubblicata il 21 marzo 2026, parlando dei problemi strutturali della giustizia penale italiana, De Bortoli individuava espressamente tra le criticità reali la «cronica carenza di risorse, umane e materiali» e la «disorganizzazione degli uffici giudiziari», richiamando anche il peso che l’insufficienza delle strutture e degli organici esercita sull’efficienza del servizio giudiziario. Nella stessa intervista osservava, riferendosi alle misure capaci di incidere concretamente sul funzionamento della giustizia, che i problemi organizzativi non vengono risolti modificando lo status dei magistrati, perché occorrono invece risorse, personale amministrativo, magistrati e strutture. Si tratta naturalmente di valutazioni rese dal Procuratore nel diverso contesto del dibattito sulla riforma della giustizia, e non possono essere trasferite automaticamente alla specifica vicenda qui trattata; sul piano fattuale, tuttavia, confermano che la carenza di personale e di risorse non è una difficoltà occasionale scoperta nel momento in cui ALTVELOX ha chiesto i propri fascicoli, ma una criticità strutturale che il vertice dell’Ufficio conosce e riconosce pubblicamente. Il Fatto Quotidiano


Ed è precisamente questo dato a rendere ancora meno convincente la risposta fornita al cittadino. Una carenza strutturale conosciuta dall’Amministrazione non può diventare, proprio perché strutturale, una sorta di deroga permanente alle modalità attraverso le quali devono essere rese effettive le facoltà processuali. Se il problema fosse improvviso e temporaneo, potrebbe spiegare un ritardo circoscritto o la necessità di differire per pochi giorni una lavorazione. Quando invece la stessa insufficienza di risorse viene descritta pubblicamente dal capo dell’Ufficio come uno dei problemi cronici della giustizia, non è ragionevole che la soluzione amministrativa consista nel trasferirne stabilmente le conseguenze sulla persona offesa.


Il cittadino non può essere chiamato a compensare con il proprio denaro ciò che manca nell’organico dello Stato. Non può essere costretto a incaricare un avvocato domiciliatario esclusivamente perché la segreteria dichiara di non poter effettuare una trasmissione telematica, né può diventare normale che chi vive a Roma debba raggiungere Belluno per ottenere documenti necessari a esercitare una facoltà processuale sottoposta a termine. La circostanza assume un peso ancora maggiore quando, come nei casi documentati da ALTVELOX, il richiedente è identificato, dispone di domicilio digitale, indica esattamente il procedimento, accetta di corrispondere i diritti previsti e chiede semplicemente di utilizzare una modalità di trasmissione che l’ordinamento oggi contempla espressamente.


C’è poi un passaggio dell’intervista che, pur riferendosi a una diversa vicenda giudiziaria, ha un valore quasi paradossale rispetto alla situazione attuale. De Bortoli descriveva gli effetti della lentezza e delle inefficienze organizzative sui cittadini e sulle vittime e, parlando di un procedimento relativo a Veneto Banca, arrivava a qualificare l’esito come una situazione di giustizia sostanzialmente negata alle persone che attendevano una decisione. Il concetto espresso dal Procuratore è condivisibile sul piano istituzionale: una giustizia che non riesce a rendere concretamente fruibili i propri strumenti può perdere efficacia anche quando formalmente le regole esistono. È proprio per questo che la stessa attenzione dovrebbe essere riservata alla persona offesa che dispone sulla carta del diritto di prendere visione degli atti e di opporsi all’archiviazione, ma incontra nella pratica una barriera organizzativa che le impone un viaggio oppure il costo di un professionista. Il Fatto Quotidiano


A questo punto la domanda diventa inevitabile: la mancanza di personale può diventare il motivo giuridico per cui un cittadino residente lontano da Belluno debba recarsi personalmente presso la Procura oppure pagare un professionista affinché vi si rechi al suo posto?


La risposta, allo stato delle norme che abbiamo esaminato, è negativa. Non risulta una disposizione del codice di procedura penale che riconosca alla carenza di personale la funzione di causa sospensiva delle facoltà della persona offesa o di motivo autonomo per negare il rilascio degli atti ostensibili. La carenza di organico è una criticità reale, anche grave, ma appartiene all’organizzazione del servizio giudiziario. L’art. 110 della Costituzione attribuisce espressamente al Ministro della giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. È quindi un problema che lo Stato deve affrontare sul piano organizzativo, non un costo che può essere trasferito automaticamente sul cittadino che deve esercitare una facoltà processuale entro un termine stabilito dalla legge.


Il Fatto Quotidiano del 21.03.2026
Il Fatto Quotidiano del 21 marzo 2026

Il punto emerge con particolare evidenza quando il Pubblico Ministero ha già chiesto l’archiviazione. L’art. 408, comma 3, c.p.p. prevede che nell’avviso sia precisato che, entro venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Il termine di venti giorni non è una concessione dell’Ufficio, ma è previsto dalla legge dal 2017 e compare tuttora nel testo vigente della disposizione.


Quegli atti non servono alla persona offesa per soddisfare una curiosità. Servono per costruire l’eventuale opposizione prevista dall’art. 410 c.p.p., che deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva richiesta e i relativi elementi di prova. Il sistema pretende quindi dal cittadino un’opposizione concreta, specifica e documentata, ma quella specificità presuppone necessariamente la conoscenza di ciò che il Pubblico Ministero ha acquisito, di ciò che ha verificato, di ciò che non ha verificato e delle ragioni poste alla base della richiesta di archiviazione.


Pensare che il diritto possa considerarsi soddisfatto dicendo al cittadino che può presentarsi fisicamente allo sportello significa leggere soltanto metà della disciplina. Su questo terreno la Corte costituzionale si è pronunciata in modo particolarmente significativo. Con la sentenza n. 192 del 24 giugno 1997 ha affermato il principio secondo cui il deposito degli atti a disposizione delle parti deve, di regola, accompagnare al diritto di prenderne visione la facoltà di estrarne copia, perché la disponibilità materiale degli atti è funzionale alla preparazione delle richieste, delle memorie e degli strumenti difensivi.


Ancora più aderente al caso della persona offesa è l’ordinanza della Corte costituzionale n. 13 del 17 gennaio 2000, pronunciata proprio con riferimento all’art. 408, comma 3, c.p.p. La questione riguardava la possibilità della persona offesa di ottenere copia degli atti dopo la richiesta di archiviazione. La Corte dichiarò manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità non perché tale facoltà non esistesse, ma per la ragione opposta: la norma poteva e doveva essere interpretata conformemente alla Costituzione, alla luce del principio secondo cui alla possibilità di prendere visione degli atti deve normalmente accompagnarsi quella di estrarne copia.


Riscontro procura belluno 29.04.2026
Riscontro Procuratore di Belluno 29.04.2026

A ciò si aggiunge l’art. 116 c.p.p., secondo cui durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere, a proprie spese, copie, estratti o certificati dei singoli atti, secondo le competenze autorizzatorie previste dalla stessa disposizione. È una norma che certamente non elimina le esigenze di segretezza eventualmente esistenti, ma è altrettanto certo che tra i motivi previsti dalla legge per negare in via generale una copia non compare la scarsità di personale amministrativo.


La vicenda assume un rilievo ancora maggiore alla luce delle norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2025. L’art. 269-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina espressamente la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Il Ministero della giustizia, con circolare del 13 maggio 2025, protocollo DAG n. 0092153.U, ha chiarito in termini difficilmente equivocabili che la trasmissione telematica può avvenire tramite posta elettronica, posta elettronica certificata oppure mediante accesso al portale e download e che, per ogni invio telematico, è previsto un diritto forfettizzato di otto euro. La stessa circolare precisa inoltre che la disciplina trova applicazione indipendentemente dalla completa attuazione del processo penale telematico e che la scelta tra supporto cartaceo o diverso da quello cartaceo è rimessa alla parte richiedente.


È un passaggio importante perché il legislatore non si è limitato a immaginare astrattamente l’invio digitale. Ha previsto un vero e proprio diritto di trasmissione, ne ha disciplinato il costo e il Ministero ha indicato espressamente PEC, posta elettronica e portale quali modalità di invio. La circolare riconosce perfino che l’operazione richiede l’intervento del personale di cancelleria o segreteria per verificare la legittimazione dell’istante e lavorare la richiesta. Proprio per questo il sistema prevede il relativo diritto forfettizzato. La necessità dell’intervento umano è quindi già considerata dalla disciplina e non sembra potere essere trasformata, per semplice carenza di organico, nella ragione generale per cui quella modalità non viene resa disponibile.


Nella stessa direzione si muove l’art. 111-ter c.p.p., introdotto nel quadro della digitalizzazione del processo penale, secondo cui i fascicoli informatici devono essere formati e conservati in maniera tale da assicurarne, tra l’altro, l’accessibilità e l’agevole consultazione telematica; gli atti analogici devono essere convertiti senza ritardo in documenti informatici e inseriti nel fascicolo, salvo specifiche impossibilità derivanti dalla loro natura o da esigenze processuali. La trasformazione digitale della giustizia, insomma, può essere incompleta, imperfetta e certamente faticosa, ma il legislatore ha scelto una direzione che non coincide con il ritorno obbligatorio allo sportello per chi vive a centinaia di chilometri di distanza.


Nemmeno la possibilità di nominare un avvocato modifica la questione. L’art. 101 c.p.p. stabilisce che la persona offesa «può» nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà che le sono attribuiti. Può, non deve. Trasformare nella pratica quella facoltà in una necessità, perché senza un avvocato domiciliatario il cittadino dovrebbe raggiungere personalmente Belluno soltanto per ottenere gli atti, significa introdurre attraverso l’organizzazione dell’Ufficio un costo che la legge non pone come condizione generale per esercitare quelle prerogative.


La questione non si esaurisce neppure nel diritto interno. La direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime stabilisce, agli articoli 6 e 11, che la vittima deve poter ottenere senza indebito ritardo informazioni sul proprio procedimento e, in caso di decisione di non esercitare l’azione penale, informazioni sufficienti per decidere se chiederne il riesame secondo gli strumenti previsti dal diritto nazionale. La direttiva non attribuisce, da sola, un diritto indiscriminato alla copia integrale del fascicolo via PEC, e sarebbe scorretto sostenerlo; rafforza però un principio evidente: i diritti riconosciuti alla vittima devono poter essere esercitati concretamente, non soltanto formalmente.


Il caso Belluno presenta poi un ulteriore elemento che rende la situazione tutt’altro che accademica. In un avviso notificato il 24 settembre 2026 relativo a una richiesta di archiviazione, alla persona offesa è stato indicato un termine di dieci giorni per prendere visione degli atti e presentare opposizione. La legge, come visto, ne prevede venti dal 3 agosto 2017. ALTVELOX ha quindi formalmente contestato l’indicazione e chiesto la rettifica dell’avviso, rilevando anche che senza la disponibilità del fascicolo il termine processuale viene materialmente consumato prima che la persona offesa possa conoscere ciò contro cui dovrebbe eventualmente opporsi.    


La disciplina attribuisce a questo termine un peso concreto. L’art. 410-bis c.p.p. stabilisce infatti la nullità del decreto di archiviazione se viene emesso prima che sia scaduto il termine previsto dall’art. 408 senza che sia stata presentata opposizione. Non siamo quindi davanti a un dettaglio di cancelleria. Il tempo riconosciuto alla persona offesa è parte del meccanismo di garanzia costruito dal codice.



ALTVELOX ha già rappresentato formalmente alle massime istituzioni la concreta compressione delle facoltà della persona offesa, rivolgendosi, tra gli altri, al Presidente della Repubblica nella qualità di Presidente del CSM, al Vice Presidente del CSM, ai vertici della Corte di cassazione, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Ministro della giustizia e all’Ispettorato generale. Nell’istanza si evidenzia espressamente che il problema non riguarda il merito delle indagini, ma l’organizzazione concreta dell’accesso agli atti e la possibilità di esercitare nei tempi stabiliti dalla legge i diritti processuali riconosciuti al cittadino.  Nello stesso documento è ricostruito come già nei mesi precedenti la Procura avesse riconosciuto il diritto alla visione e all’estrazione delle copie, opponendo però la «grave e persistente carenza di personale amministrativo» alla possibilità di assicurare la trasmissione telematica, mentre le segnalazioni rivolte successivamente agli organi superiori non avrebbero prodotto, secondo quanto formalmente rappresentato da ALTVELOX, una soluzione capace di rimuovere il problema.    


Nessuno nega che una Procura possa avere poco personale. Sarebbe persino singolare sostenere il contrario quando è lo stesso Procuratore della Repubblica a dichiararlo per iscritto. Quello che non può diventare normale è il passaggio successivo: poiché manca personale, il cittadino si arrangi, venga allo sportello oppure paghi qualcuno perché lo faccia al suo posto.


Se la carenza è strutturale e dura da anni, la risposta non può essere rendere strutturale anche la compressione dell’accesso. Se mancano risorse per assicurare un servizio previsto dall’ordinamento, la questione deve salire lungo la catena delle responsabilità organizzative fino al Ministero della giustizia. Non può scendere lungo la catena fino alla persona offesa e trasformarsi in chilometri, giornate perdute e parcelle professionali.



L’autonomia della magistratura tutela la funzione giudiziaria dalle interferenze. Non trasforma però una difficoltà organizzativa in una norma processuale che il Parlamento non ha mai scritto. E soprattutto non può modificare un dato semplice: quando la legge concede venti giorni alla persona offesa per conoscere gli atti e formulare un’opposizione specifica, quei venti giorni devono avere un contenuto reale.


ALTVELOX renderà quindi pubblica questa vicenda nella sua dimensione documentale, senza attribuire responsabilità personali che non siano accertate e senza rinunciare a porre le domande che gli atti impongono. Perché il tema, a questo punto, non riguarda più soltanto una Procura o un’associazione. Riguarda qualsiasi cittadino che abbia denunciato un fatto, si veda comunicare che il procedimento sta per essere archiviato e scopra che, per conoscere ciò che è stato fatto prima di decidere se opporsi, deve attraversare l’Italia oppure pagare qualcuno che attraversi una porta al posto suo.


La carenza di personale può essere una spiegazione. Non risulta essere una norma che cancella un diritto. E quando una criticità organizzativa finisce per incidere sulle facoltà processuali riconosciute dalla legge, il problema non può essere archiviato insieme al fascicolo.


ALTVELOX non considera questa vicenda chiusa e non intende accettare che il silenzio istituzionale diventi, con il passare del tempo, una risposta di fatto. Quando vengono rappresentate criticità che incidono concretamente sull’esercizio dei diritti della persona offesa, sulla possibilità di conoscere gli atti e di utilizzare nei termini previsti dalla legge gli strumenti processuali disponibili, le istituzioni competenti hanno il dovere di affrontare la questione nel merito, indicando con chiarezza se la prassi adottata sia conforme all’ordinamento, quali misure siano state assunte per superare le difficoltà organizzative dichiarate e quali garanzie siano assicurate ai cittadini che non possono recarsi personalmente presso gli uffici giudiziari.


ALTVELOX non considera questa vicenda chiusa e non intende accettare che il silenzio istituzionale diventi, con il passare del tempo, una risposta di fatto.
ALTVELOX non considera questa vicenda chiusa e non intende accettare che il silenzio istituzionale diventi, con il passare del tempo, una risposta di fatto.

Per questa ragione ALTVELOX continuerà a utilizzare, nei limiti previsti dalla legge, tutti gli strumenti istituzionali, amministrativi e processuali disponibili, continuerà a documentare ogni richiesta, ogni risposta e ogni mancato riscontro e renderà pubblici i passaggi rilevanti della vicenda affinché il problema non venga ridotto a una questione privata tra un’associazione e un singolo ufficio giudiziario. La questione riguarda infatti il rapporto tra cittadino e giustizia e riguarda il principio, elementare ma decisivo, secondo cui un diritto riconosciuto dalla legge deve poter essere esercitato realmente, non soltanto esistere sulla carta.


ALTVELOX non si fermerà fino a quando le istituzioni chiamate in causa non forniranno una risposta chiara, formale e verificabile. Non si chiede alcun trattamento di favore, né si pretende di condizionare il merito delle decisioni giudiziarie. Si chiede semplicemente che qualcuno assuma la responsabilità istituzionale di spiegare se sia accettabile che una carenza organizzativa permanente possa tradursi, per la persona offesa, nella necessità di affrontare spostamenti onerosi o di sostenere il costo di un professionista soltanto per ottenere atti necessari all’esercizio delle proprie facoltà processuali. Finché questa risposta non arriverà, la vicenda resterà aperta. E continuerà ad essere documentata, contestata nelle sedi competenti e portata a conoscenza dei cittadini.


Roma, 29 settembre 2026


Gianantonio Sottile Cervini

Presidente di ALTVELOX


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