Semafori intelligenti, la Cassazione conferma: senza omologazione la multa non regge.
- Altvelox

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L’ordinanza n. 21861/2026 ribadisce che l’autorizzazione ministeriale non basta: anche i dispositivi di controllo delle intersezioni devono essere omologati per poter costituire fonte di prova nei confronti degli automobilisti.

La Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21861 pubblicata il 26 giugno 2026, ha nuovamente chiarito un principio che molte amministrazioni continuano a trattare come un dettaglio secondario: quando una violazione al Codice della strada viene accertata mediante dispositivi elettronici, non è sufficiente richiamare una generica autorizzazione ministeriale. Serve la prova della regolare omologazione.
La decisione riguarda tre verbali elevati per violazione degli articoli 41 e 146, comma 2, del Codice della strada, in relazione a un impianto di controllo semaforico installato presso un’intersezione. Il sistema utilizzato, indicato come PARVC, era stato impiegato per rilevare la condotta di un veicolo che avrebbe attraversato l’incrocio utilizzando una corsia riservata alla svolta a sinistra, regolata da luce rossa, mentre la corsia centrale destinata alla marcia diritto era assistita da luce verde.
Il punto centrale non riguarda soltanto la dinamica della manovra, ma la validità dello strumento usato per trasformare quella rilevazione in prova sanzionatoria. La Cassazione ha ritenuto decisiva la mancanza di omologazione dell’apparecchio, confermando che l’autorizzazione costituisce un passaggio diverso e non sostitutivo. In parole più semplici, perché evidentemente serviva anche questo: autorizzare un modello o consentirne l’uso non equivale a certificarne, con procedura di omologazione, la piena idoneità a fondare automaticamente una sanzione.
L’ordinanza richiama il principio già affermato in materia di autovelox: l’approvazione e l’omologazione non sono la stessa cosa, non hanno la stessa funzione e non producono gli stessi effetti. Tale impostazione, secondo la Corte, vale anche per i sistemi di regolazione e controllo delle intersezioni semaforiche, poiché l’articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada contiene una regola generale riferita agli apparecchi destinati al controllo e al rilevamento delle infrazioni stradali.
Ne deriva una conseguenza pratica rilevante: in giudizio l’ente accertatore non può limitarsi a produrre documenti relativi all’installazione, alla verifica periodica o all’autorizzazione ministeriale. Deve dimostrare anche l’esistenza dell’omologazione. In mancanza, il verbale resta privo del necessario presupposto probatorio.
Le denunce di Altvelox
Il principio affermato, anzi ribadito, dalla Cassazione assume rilievo diretto anche rispetto alle denunce e alle segnalazioni già presentate da Altvelox in relazione ai sistemi semaforici installati nel Comune di Maser. In quella vicenda, l’Associazione aveva posto all’attenzione degli organi competenti la questione della validità degli accertamenti fondati su dispositivi elettronici indicati come approvati, ma privi della prova di un autonomo decreto di omologazione. Il riferimento è, in particolare, al sistema AGUIA-T5-5-HR1, matricola S/N 16422, utilizzato per l’accertamento di presunte violazioni semaforiche e richiamato nei verbali sulla base del decreto dirigenziale MIT n. 0000047 del 1° marzo 2021, indicato come titolo di approvazione, senza richiamo a un distinto decreto di omologazione.

Le iniziative assunte da Altvelox sulla vicenda Maser non possono quindi essere lette come contestazioni episodiche o meramente oppositive, ma come parte di un percorso documentale già formalizzato con atti di accesso, ricorsi e denunce agli organi competenti. Già con la denuncia-querela del 18 febbraio 2026, l’Associazione aveva rappresentato le criticità relative all’utilizzo del dispositivo AGUIA-T5-5-HR1 in forza di mera approvazione ministeriale, alla mancata ostensione integrale degli atti tecnici e amministrativi richiesti, alla necessità di verificare il titolo ministeriale effettivamente esistente e alla piena regolarità della filiera documentale dell’impianto.

Per correttezza, tali denunce non equivalgono ad accertamento definitivo di responsabilità, che resta riservato alle autorità competenti. Esse, tuttavia, rendono evidente che il tema non riguarda soltanto il singolo automobilista destinatario del verbale, ma la legalità dell’intero procedimento sanzionatorio quando la prova dell’infrazione viene formata da una macchina e non dalla percezione diretta dell’agente accertatore. Ed è proprio qui che la questione smette di essere un dettaglio tecnico, anche se molti enti sembrano trattarla come una vite caduta sotto il tavolo.
Il collegamento con l’ordinanza della Cassazione n. 21861/2026 è diretto. Se anche per i sistemi semaforici intelligenti la mancanza di omologazione incide sulla validità del verbale, allora il problema non può più essere ridotto alla sola categoria degli autovelox. Il principio è generale: quando la pubblica amministrazione utilizza un apparato elettronico per accertare una violazione, deve dimostrare che quello strumento sia conforme alla legge, assistito dal corretto titolo ministeriale e idoneo a costituire prova contro il cittadino.
Nel caso Maser, secondo quanto segnalato da Altvelox, il nodo è proprio questo: la documentazione amministrativa richiamerebbe atti, delibere, installazione, verifiche e approvazione ministeriale, ma non risulta risolto il punto centrale della produzione di un autonomo decreto di omologazione riferibile al dispositivo concretamente utilizzato. Non basta, quindi, affermare che l’apparecchio funzioni, che produca fotografie o che sia stato installato. Occorre dimostrare che il dato generato dal sistema elettronico possa essere legittimamente utilizzato come fonte di prova sanzionatoria.
Maser, sotto questo profilo, non è un caso laterale. Le denunce presentate da Altvelox e il contenzioso davanti al Giudice di Pace di Treviso mostrano che il problema dell’omologazione dei semafori intelligenti non è teorico, né confinato agli autovelox. È un nodo concreto, già portato davanti agli organi giudiziari e istituzionali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21861/2026, conferma che non basta invocare la sicurezza stradale: la sicurezza deve passare attraverso strumenti regolari, atti verificabili e procedure trasparenti. Diversamente, la sanzione non educa e non tutela. Incassa soltanto.
La sicurezza stradale non si tutela con strumenti opachi o con scorciatoie amministrative. Si tutela con controlli regolari, documentati e conformi alla legge. Diversamente, non è il cittadino a dover pagare il prezzo dell’irregolarità dell’apparato pubblico.


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