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Sentenza choc a Latina: Il Giudice impone al Prefetto di spegnere l'autovelox non omologato.

Aggiornamento: 18 apr

La decisione del Giudice di Pace dott. Gennario Iengo sulla Litoranea di Latina rompe l’alibi burocratico e rimette al centro un principio semplice: se manca l’omologazione, la sanzione non regge e l’apparecchio va fermato. È esattamente ciò che ALTVELOX ha chiesto alle Prefetture di Veneto, Friuli, Roma, Milano, Torino e ad altre amministrazioni, mentre per le inerzie ritenute più gravi sono già state prospettate, in via di ipotesi, violazioni riconducibili agli artt. 328, 476 e 479 c.p.


La Prefettura di Latina deve procedere a “immediata disattivazione a propria cura e spese
La Prefettura di Latina deve procedere a “immediata disattivazione a propria cura e spese

La notizia che arriva da Latina ha un peso che va ben oltre il singolo verbale annullato. Il Giudice di Pace di Latina ha accolto il ricorso proposto contro una sanzione elevata sulla Litoranea e ha disposto l’immediata disattivazione dell’autovelox modello CELERITAS MVD 2022, ritenuto contrario alla legge per mancata omologazione. Nello stesso articolo si riferisce che il verbale richiamava la sola approvazione e non anche l’omologazione, valorizzando proprio quel punto che da mesi è al centro del contenzioso nazionale.


Dispositivo Giudice di Pace Latina 10.04.2026
Dispositivo Giudice di Pace Latina 10.04.2026

Il dato più rilevante è che non si tratta di una tesi inventata a posteriori da qualche automobilista esasperato, cosa che pure in Italia diventa sempre il modo più comodo per liquidare un problema serio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel decreto dirigenziale n. 290 del 25 luglio 2023 relativo al dispositivo “CELERITAS MVD 2022”, usa una formula precisa: il dispositivo è “approvato” ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada. Nella lista nazionale pubblicata dal MIT il 28 novembre 2025, inoltre, gli enti devono indicare per ogni apparecchio gli estremi del decreto di approvazione o di omologazione, segno che per lo stesso Ministero le due categorie non coincidono e continuano a restare distinte.


Questo passaggio è decisivo anche sul piano sistemico. Il 31 gennaio 2026 il MIT ha comunicato che, a seguito del censimento, su circa 11 mila dispositivi informalmente rilevati sul territorio nazionale soltanto 3.800 si erano registrati sulla piattaforma e, tra questi, poco più di mille rientravano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione. Tradotto in termini concreti, il problema non è marginale né locale: è un problema nazionale, conosciuto dall’amministrazione centrale, tanto da aver richiesto un intervento normativo e una procedura TRIS a Bruxelles.


Anche la Cassazione, del resto, aveva già chiarito il punto. Nella rassegna ufficiale della giurisprudenza civile della Corte di cassazione è riportata l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, secondo cui è illegittimo l’accertamento della velocità eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, essendo esclusa l’equipollenza tra approvazione e omologazione. Non è una sottigliezza terminologica, non è un cavillo da tecnici, non è una furbizia difensiva. È il presupposto di legalità della prova.


Il Prefetto di Larina dott. Vittoria Ciaramella
Il Prefetto di Larina dott. Vittoria Ciaramella

Per questo la decisione di Latina segna un punto politico e giuridico insieme. Politico, perché dimostra che un’autorità giudiziaria può prendere sul serio la questione e ordinare la rimozione dell’effetto lesivo, invece di limitarsi a trattare ogni opposizione come un incidente statistico. Giuridico, perché conferma che quando nel verbale manca il riferimento all’omologazione e l’amministrazione si rifugia nella sola approvazione, il problema non è formale ma sostanziale. In assenza del testo integrale della sentenza, la portata esatta dell’ordine dovrà essere letta con prudenza, ma il nucleo del provvedimento riportato dalla stampa locale è già chiarissimo.


Ed è qui che il caso Latina incrocia, in modo diretto, la linea portata avanti da ALTVELOX. L’associazione chiede da tempo alle Prefetture del Veneto, del Friuli, di Roma, Milano, Torino e di altre realtà territoriali ciò che oggi un Giudice di Pace ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco: se un apparecchio non rispetta i presupposti di legge, non si continua a usarlo come se nulla fosse. Lo si verifica davvero. E se manca il titolo necessario, lo si disattiva.


Certo, ricordiamo che non è ancora una decisione definitiva e resta una pronuncia di primo grado, ma il dispositivo del Giudice di Pace di Latina, dott. Gennaro Iengo, del 10 aprile 2026, segna un passaggio che merita attenzione seria. Non solo è stato accolto il ricorso con annullamento della sanzione, ma è stata anche ordinata alla Prefettura di Latina l’immediata disattivazione dell’autovelox Mod. CELERITAS MVD 2022, ritenuto contrario alle norme di legge per mancata omologazione, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle banche dati correlate.


Il punto vero è questo: quando la giurisdizione vuole entrare nel merito della legalità sostanziale degli accertamenti, gli strumenti ritenuti non conformi possono essere fermati. Non basta annullare il singolo verbale e voltarsi dall’altra parte, come spesso accade nel piccolo teatro amministrativo in cui il cittadino paga e il sistema continua a incassare. Questa decisione, pur nei limiti del caso concreto e salvi gli eventuali mezzi di impugnazione, dimostra che il Giudice di Pace non è affatto destinato a essere un passacarte del verbale, ma può adottare provvedimenti che incidono direttamente sull’operatività del dispositivo ritenuto illegittimo.


È un segnale importante per la legalità, per la coerenza dell’ordinamento e per tutti quei cittadini che da anni chiedono una cosa molto semplice, quasi scandalosa nella sua ovvietà: controlli sì, ma regolari, legittimi e rispettosi della legge.


Ad Alessandro Santoro, avvocato del Foro di Latina, vanno i nostri complimenti sinceri per il lavoro svolto, per la qualità della difesa e per la serietà professionale dimostrata. Al dott. Gennaro Iengo va riconosciuta la professionalità istituzionale, il coraggio giuridico e il senso di giustizia espressi in un provvedimento che rimette al centro un principio essenziale: la sanzione amministrativa non può poggiare su strumenti privi dei requisiti richiesti dalla legge.


Quando la legge viene applicata fino in fondo, la fiducia dei cittadini non si indebolisce. Si ricostruisce.

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