Zaccariotto, lei non può sostituire il Comune al giudice penale.
Tutelare gli agenti è doveroso, ma una delibera comunale non può trasformare il risarcimento previsto dall’articolo 341 bis c.p. in una “multa” tariffata né anticipare l’accertamento che spetta all’autorità giudiziaria. Tolleranza zero verso chi offende gli agenti». ma quando il Comandante della Polizia Locale definisce pubblicamente il Presidente di ALTVELOX «noto delinquente», «ex poliziotto radiato» e «ignorante oltre che delinquente», la stessa fermezza vale ancora?

Vicesindaca Zaccariotto, difendere gli agenti della Polizia locale dalle aggressioni, dalle minacce e dagli oltraggi è certamente un obiettivo legittimo. Su questo non vi è discussione. Il problema nasce quando la tutela del personale pubblico rischia di oltrepassare i confini stabiliti dalla legge e di trasformarsi, attraverso un provvedimento amministrativo, in una sorta di sistema sanzionatorio comunale.
La disciplina dell’oltraggio a pubblico ufficiale esiste già ed è contenuta nell’articolo 341 bis del codice penale. La norma individua presupposti precisi: l’offesa deve riguardare l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, deve essere pronunciata mentre questi compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni, in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone. Non basta quindi una frase sgradevole, un diverbio o una contestazione accesa per trasformare automaticamente un cittadino in autore del reato.

Ed è proprio qui che il Comune deve fermarsi. Non può essere una Giunta comunale, né il comandante della Polizia locale, né un dirigente amministrativo a stabilire se un determinato comportamento integri il reato di oltraggio. L’accertamento della responsabilità penale appartiene all’autorità giudiziaria. Lo impongono i principi costituzionali e la stessa struttura dell’articolo 341 bis c.p.
È vero che il quarto comma della disposizione consente l’estinzione del reato quando, prima del giudizio, l’imputato abbia integralmente riparato il danno mediante risarcimento sia alla persona offesa sia all’ente di appartenenza. Ma proprio questo dimostra quanto sia improprio parlare di “multe” da 1.250, 1.875 o 3.750 euro.
Non siamo davanti a una sanzione amministrativa comunale. Siamo davanti a una eventuale pretesa risarcitoria collegata a un procedimento penale, la cui congruità deve essere valutata nel caso concreto e i cui effetti sull’estinzione del reato devono essere verificati dall’autorità giudiziaria.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 166 del 22 ottobre 2024, ha ricordato che il reato di oltraggio richiede condizioni specifiche e che trova applicazione anche l’articolo 393 bis c.p., quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo arbitrariamente i limiti delle proprie attribuzioni. Anche la Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 36760 del 12 settembre 2022, ha chiarito che la riparazione integrale non può essere ridotta a un automatismo economico, dovendo essere valutata in rapporto alle circostanze concrete.
Il Comune può dunque stabilire criteri interni per valutare le offerte risarcitorie che lo riguardano quale soggetto eventualmente danneggiato, può tutelare i propri dipendenti e può costituirsi parte civile quando ne ricorrano i presupposti. Quello che non può fare è trasformare tali criteri in un tariffario che assuma, anche solo nella sostanza, il valore di una pena alternativa, predeterminare amministrativamente la gravità di un fatto penalmente rilevante o sostituire con una decisione interna l’accertamento che la legge riserva all’autorità giudiziaria. La tutela degli agenti è una questione seria e proprio per questo deve essere esercitata nel rispetto delle regole, evitando scorciatoie che rischino di confondere risarcimento, sanzione e responsabilità penale.

Ma c’è anche un altro profilo sul quale la vicesindaca Zaccariotto dovrebbe riflettere prima di imboccare strade tanto delicate e giuridicamente impervie: verificare che, accanto a lei, chi rappresenta ai massimi livelli la Polizia Locale mantenga verso i cittadini quello stesso rigore istituzionale che oggi si pretende dagli altri. Perché mentre si invoca pubblicamente la “tolleranza zero” nei confronti di chi offende gli agenti, resta agli atti che il Comandante della Polizia Locale di Venezia ha rivolto al Presidente di ALTVELOX espressioni quali “noto delinquente”, “ex poliziotto radiato”, “ignorante oltre che delinquente” e “parla a vanvera”. Sono parole che parlano da sole e che, proprio per il ruolo pubblico di chi le ha pronunciate, meritano quantomeno una valutazione coerente con i principi oggi proclamati dall’Amministrazione.
Vicesindaca Zaccariotto, prima di costruire nuovi strumenti per difendere l’onore della Polizia Locale, sarebbe opportuno verificare che quello stesso rispetto venga praticato anche all’interno dell’istituzione. Diversamente, il rischio è che la fermezza invocata verso i cittadini appaia a senso unico. E quando le regole vengono applicate con due misure diverse, non si rafforza l’autorevolezza delle istituzioni: la si indebolisce.





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