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Autovelox: il decreto "salvavelox" non risolve la questione omologazione lo dice un altro Giudice.

Il decreto firmato il 9 giugno non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non modifica l’articolo 142 del Codice della strada; intanto, numerose pronunce continuano a escludere l’equipollenza tra approvazione e omologazione e chiariscono che il nuovo intervento ministeriale non sana le pregresse carenze di omologazione.


il decreto "salvavelox" non risolve la questione omologazione
il decreto "salvavelox" non risolve la questione omologazione

Il decreto firmato il 9 giugno 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene presentato come la soluzione definitiva al contenzioso sugli autovelox. Il provvedimento definisce procedure di omologazione, taratura e verifica iniziale e periodica, con l’obiettivo dichiarato di garantire affidabilità delle misurazioni e certezza degli accertamenti.


Estratto dalla sentenza GdP Sanremo
Estratto dalla sentenza GdP Sanremo

Tuttavia, la firma di un decreto ministeriale non riscrive automaticamente la norma primaria. L’articolo 142, comma 6, del Codice della strada continua a stabilire che costituiscono fonte di prova le risultanze di apparecchiature «debitamente omologate». Alla data del 24 giugno non posso confermare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo firmato; risulta consultabile il progetto notificato alla Commissione europea.


Il punto critico riguarda soprattutto il passato. Nel progetto europeo, l’articolo 6 e l’allegato B prevedono che alcuni dispositivi approvati secondo il decreto ministeriale n. 282 del 2017 siano considerati omologati. Questa scelta potrà essere invocata dalle amministrazioni, ma resta da verificare se una fonte regolamentare possa attribuire oggi, anche agli effetti degli accertamenti precedenti, un requisito giuridico che la legge richiedeva già al momento della rilevazione. Non si tratta di una distinzione terminologica.


Sentenza GdP Sanremo n.169/2026
Sentenza GdP Sanremo n.169/2026

La Corte di cassazione, con le ordinanze n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 20913 del 26 luglio 2024, n. 12924 del 14 maggio 2025 e n. 26521 del 1° ottobre 2025, ha ribadito che approvazione e omologazione sono procedimenti diversi e che la prima non è giuridicamente equipollente alla seconda. Lo stesso indirizzo viene richiamato nelle ordinanze n. 31876 del 6 dicembre 2025, n. 13852 dell’8 aprile 2026 e n. 14285 del 14 maggio 2026.


Il principio è stato applicato nuovamente dal Giudice di pace di Sanremo, Cristina Zeppa, con due sentenze del 22 giugno 2026, nei procedimenti R.G. n. 2722/2025 e n. 169/2026 contro il Comune di Ventimiglia. I ricorsi, patrocinati dall’avvocato Marco Mazzola, sono stati accolti con annullamento dei verbali e condanna dell’amministrazione alle spese.


Il giudice ha osservato espressamente che neppure il recente intervento governativo ha modificato l’articolo 142 e che, per l’accertamento della velocità, la norma continua a richiedere esclusivamente l’omologazione.


Il nuovo decreto può quindi disciplinare le omologazioni future. Non può, da solo, cancellare il contenzioso già maturato né trasformare retroattivamente ogni precedente approvazione in una valida omologazione. Su questo passaggio saranno ancora i giudici a pronunciarsi.


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