Anche il Tribunale di Fermo non applica il decreto ministeriale "salva-velox". Fonte secondaria.
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Rigettato l’appello del Consorzio Marche Polizia e Servizi. Confermata la necessità dell’omologazione: il nuovo decreto, anche se non ancora efficace, non può modificare la legge né sanare retroattivamente gli accertamenti del 2024.

Il Tribunale di Fermo ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio Marche Polizia e Servizi contro la decisione con cui il Giudice di pace aveva annullato una sanzione per eccesso di velocità rilevata mediante il dispositivo fisso Autoscan Speed installato lungo la Valtesino, nel territorio di Ripatransone.
L’accertamento risaliva al 25 gennaio 2024. L’apparecchiatura risultava approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non omologata. Su questo presupposto il giudice di primo grado aveva annullato sia la sanzione pecuniaria sia la decurtazione dei punti dalla patente. Il Consorzio aveva impugnato la decisione, sostenendo di avere rispettato le regole tecniche e amministrative previste per il funzionamento dell’impianto.
Il presidente del Tribunale di Fermo, Gianfilippo Mazzagreco, ha però rigettato l’appello, confermando la distinzione tra approvazione e omologazione. Secondo quanto riferito dalla stampa, la pronuncia ribadisce che l’apparecchio utilizzato per formare la prova della violazione deve essere debitamente omologato, come richiesto dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada.
La decisione è intervenuta l’11 giugno 2026, due giorni dopo la firma del nuovo decreto ministeriale sugli autovelox. Quel decreto, tuttavia, alla data della pronuncia non risultava ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non era quindi entrato in vigore. Ma il punto giuridico va oltre il dato temporale.
Un decreto ministeriale è una fonte normativa secondaria. Non può modificare, derogare o sostituire una disposizione contenuta in una fonte primaria, né può trasformare automaticamente in omologato un dispositivo che, al momento dell’accertamento, disponeva soltanto di un provvedimento di approvazione.
Lo ha chiarito anche l’avvocato Stefano Orsini, difensore dell’automobilista: circolari e decreti ministeriali hanno rango inferiore rispetto alla legge ordinaria e non possono neutralizzare il requisito dell’omologazione espressamente previsto dal Codice della strada.
La sentenza di Fermo si inserisce quindi nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha escluso l’equipollenza tra approvazione e omologazione.
Il caso assume rilievo anche per gli altri verbali emessi dallo stesso impianto: il quotidiano riferisce che sarebbero circa cinquanta gli automobilisti che hanno ottenuto l’annullamento. Ogni posizione resta autonoma, ma il rigetto dell’appello consolida l’indirizzo seguito nei giudizi già definiti.
Il decreto firmato il 9 giugno potrà disciplinare per il futuro procedure, verifiche e requisiti tecnici, una volta completato il relativo iter. Non può però sanare retroattivamente un accertamento del 2024 né tantomeno cancellare, con un atto amministrativo, il requisito imposto dalla legge inserendo gli apparecchi approvati dopo il 2017 tra quelli omologati con la "bacchetta magica".
Controlli sì, ma effettuati con strumenti regolarmente omologati.



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