top of page

Il Tribunale di Lecce non considera il decreto sopravvenuto e annulla.

Bocciata la linea del Comune: circolari ministeriali e nuove discipline amministrative non possono sostituire l’omologazione richiesta dal Codice della Strada. Circolari ministeriali e decreto non ancora pubblicato non superano l’art. 142, comma 6, Codice della Strada: per il Tribunale resta decisiva l’assenza di omologazione.


circolari ministeriali e nuove discipline amministrative non possono sostituire l’omologazione
circolari ministeriali e nuove discipline amministrative non possono sostituire l’omologazione

Il Tribunale di Lecce torna a segnare un punto fermo nella vicenda degli autovelox installati sulla Tangenziale Est: senza omologazione, la sola approvazione ministeriale non basta a rendere legittima la sanzione. Le prime decisioni di appello confermano gli annullamenti già disposti dai Giudici di Pace e respingono la linea difensiva sostenuta dal Comune, che aveva insistito sulla sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione.


Il passaggio è tutt’altro che marginale. La questione non riguarda la sicurezza stradale in astratto, che nessuno mette in discussione, ma la legalità dell’accertamento sanzionatorio. Un conto è controllare la velocità per tutelare gli utenti della strada, altro conto è pretendere che un verbale fondato su un’apparecchiatura priva del requisito richiesto dalla legge possa reggere solo perché l’amministrazione richiama atti interni, circolari o nuovi interventi ministeriali.


Il Tribunale ha ribadito la distinzione formale e sostanziale tra i due procedimenti. L’approvazione non surroga l’omologazione. Le circolari ministeriali non hanno forza normativa sufficiente per derogare a una norma primaria. E l’art. 142, comma 6, Codice della Strada continua a indicare nelle apparecchiature “debitamente omologate” la fonte di prova utile per l’accertamento dei limiti di velocità.


Il dato è ancora più significativo alla luce del recente decreto ministeriale sopravvenuto in materia di omologazione, verifica e taratura degli strumenti di rilevazione della velocità. Quel provvedimento può disciplinare procedure future, requisiti tecnici e percorsi amministrativi, ma non può trasformare retroattivamente in omologato ciò che, al momento dell’accertamento, non risultava tale. Un decreto ministeriale, per quanto invocato con entusiasmo da chi ha interesse a salvare migliaia di verbali, resta fonte subordinata rispetto alla legge primaria. Spiace per la magia amministrativa, ma il diritto non funziona a colpi di comunicato.


La vicenda assume rilievo anche mentre il Comune di Lequile si prepara ad attivare due nuovi dispositivi sulla statale 101 Lecce-Gallipoli. Nessuno contesta la necessità di prevenire incidenti nei tratti pericolosi. Ma proprio perché la sicurezza stradale è cosa seria, gli strumenti devono essere regolari, documentati, verificabili e conformi alla legge.


Il messaggio che arriva da Lecce è semplice: controlli sì, ma nel rispetto delle norme. Diversamente non si tutela la sicurezza. Si alimenta solo contenzioso.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione

ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Roma - Via degli Uffici del Vicario n. 43 (non aperto al pubblico)

BIOARTECH (Post di Instagram) (Adesivo quadrato).jpg

Milano - Via Luigi Canonica n. 1  (non aperto al pubblico)

Castelfranco V.to - Via Del Credito n. 26  (non aperto al pubblico)

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn

C.F. 93064060259 - Registrazione AdE n. 35 serie 3 

bottom of page