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Autovelox, Cassazione e cattiva informazione: chi ha interesse a confondere omologazione e taratura?

Il Giudice di Pace di Rovigo smonta la lettura frettolosa: taratura e omologazione restano requisiti distinti. E la cattiva informazione rischia di confondere cittadini, Comuni e operatori. La Cassazione non ha cancellato l’omologazione la n. 7374/2026 dice ben altro.


la cattiva informazione rischia di confondere cittadini, Comuni e operatori.
La cattiva informazione rischia di confondere cittadini, Comuni e operatori.

La vicenda degli autovelox continua a essere raccontata, da talune testate e perfino da ambienti sindacali del comparto di polizia, come se la Corte di Cassazione avesse improvvisamente “salvato” gli strumenti solo approvati, purché tarati. È una lettura suggestiva, comoda, forse rassicurante per chi ha interesse a mantenere in piedi migliaia di verbali. Ma non è ciò che dice il diritto.


Il punto resta l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. La norma parla di apparecchiature “debitamente omologate” quali fonti di prova per l’accertamento della velocità. Non parla di apparecchiature semplicemente approvate. Non dice “approvate o omologate”. Non dice “tarate e quindi comunque valide”. La differenza non è lessicale, ma giuridica.


Sentenza GdP Rovigo n. 218/2026 del 20.05.2026
Estratto dalla sentenza GdP Rovigo n. 218/2026 del 20.05.2026

L’ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, n. 7374 del 27 marzo 2026, richiamata da molti come presunto cambio di rotta, va letta per intero. La Corte ha ribadito che, in presenza di contestazione dell’utente, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Due requisiti, non uno solo. La taratura riguarda il controllo periodico del corretto funzionamento. L’omologazione riguarda il titolo tecnico e giuridico che abilita quel modello a produrre prova legale nell’accertamento dell’infrazione.


Sentenza GdP Rovigo n. 4724/2025 del 02.04.2026
Estratto dalla sentenza GdP Rovigo n. 4724/2025 del 02.04.2026

Lo ha chiarito in modo netto anche il Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa Sandrina Fiorito, prima con la sentenza 4724/2025 del 2 aprile 2024 e anche nella recente sentenza del 20 maggio 2026, relativa al Comune di Giacciano con Baruchella. Il giudice ha preso atto che il Comune richiamava proprio la Cassazione n. 7374/2026 per sostenere che la taratura periodica potesse bastare anche senza omologazione. Ma ha scritto che tale assunto “non può essere condiviso”, precisando che quella ordinanza non ha affatto affermato la sufficienza dell’approvazione in luogo dell’omologazione e non ha rimesso in discussione l’orientamento consolidato sulla necessità dell’omologazione.


Nel caso esaminato a Rovigo, l’apparecchio Autosc@n-Speed, matricola 2021.0008, risultava approvato con decreto dirigenziale MIT n. 356 del 18 agosto 2021, ma non omologato. Da qui l’annullamento del verbale. Non per cavillo. Non per formalismo. Ma perché la prova della velocità, quando viene prodotta da uno strumento automatico, deve poggiare su un titolo tecnico previsto dalla legge.


Altro passaggio rilevante: il giudice ha ricordato che le circolari ministeriali e i pareri che suggeriscono l’equipollenza tra approvazione e omologazione non possono derogare alle fonti normative primarie né vincolare l’interpretazione del giudice. È un principio elementare in uno Stato di diritto, anche se pare diventato rivoluzionario ripeterlo.


SIULP 25.05.2026
SIULP 25.05.2026

La sicurezza stradale non si difende con comunicati frettolosi, titoli accomodanti o interpretazioni utili solo a proteggere gli incassi. Si difende con controlli regolari, strumenti conformi, atti pubblici verificabili e rispetto delle garanzie del cittadino. Controlli sì, ma legittimi. Altrimenti non è sicurezza: è sanzione amministrativa travestita da prevenzione.

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