top of page

Macchia d’olio sulla strada: quando il Comune paga per l’incidente.

Condanna del Comune di Rimini al pagamento di circa 19 mila euro tra risarcimento danni e spese legali. La responsabilità del gestore non si cancella con formule generiche sul caso fortuito: se la strada è in custodia pubblica, il pericolo deve essere controllato, rimosso o almeno provato come imprevedibile e inevitabile.


responsabilità dell’ente gestore quando un incidente è provocato da una condizione anomala del manto stradale.
responsabilità dell’ente gestore quando un incidente è provocato da una condizione anomala del manto stradale.

La recente vicenda di Rimini, conclusa con la condanna del Comune al pagamento di circa 19 mila euro tra risarcimento danni e spese legali, riporta al centro un tema che riguarda tutti gli utenti della strada: la responsabilità dell’ente gestore quando un incidente è provocato da una condizione anomala del manto stradale.


Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il sinistro risale all’agosto 2018. Un uomo, alla guida della propria Vespa, sarebbe caduto in prossimità della rotonda delle Befane a causa di una macchia d’olio presente sull’asfalto, collocata al centro della carreggiata e difficilmente evitabile. Dopo un lungo giudizio, la Corte d’Appello di Bologna ha riformato la decisione di primo grado e ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Rimini, pur ravvisando un concorso di colpa del conducente.


Il punto non è secondario. Non ogni caduta su strada determina automaticamente una responsabilità dell’amministrazione, ma non è nemmeno accettabile che ogni anomalia venga liquidata come fatalità. La strada pubblica non è un territorio neutro abbandonato al caso, come spesso qualcuno sembra convenientemente dimenticare. È un bene soggetto a custodia, manutenzione e vigilanza.


Corriere di Romagna del 7 giugno 2026
Corriere di Romagna del 7 giugno 2026

Il riferimento giuridico principale è l’articolo 2051 del codice civile, in materia di danno cagionato da cose in custodia. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia, cioè la strada nelle sue concrete condizioni, e l’evento lesivo. Una volta dimostrato questo collegamento, spetta al custode provare il caso fortuito. Tradotto in termini concreti: se un motociclista cade perché sull’asfalto vi è una sostanza oleosa, non basta dire che quella macchia potrebbe essere stata lasciata poco prima da un veicolo sconosciuto. Il Comune, o comunque l’ente gestore, deve allegare e dimostrare elementi idonei a sostenere che la macchia fosse di formazione così recente da non poter essere rilevata, segnalata o rimossa con la normale organizzazione del servizio.


La Cassazione civile, con la sentenza n. 7361 del 15 marzo 2019, ha affermato proprio questo principio: una volta accertato il nesso causale tra macchia d’olio e danno, grava sul custode l’onere di provare il caso fortuito, cioè un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile. La macchia d’olio non è caso fortuito “in re ipsa”. Non basta la sua natura accidentale per liberare l’ente dalla responsabilità.


La macchia d’olio non è caso fortuito
La macchia d’olio non è caso fortuito

La stessa linea è stata confermata, in termini più ampi, dalla Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 14189 del 23 maggio 2023, che ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e l’irrilevanza della semplice prova della diligenza del custode. Il custode non si libera dicendo di avere fatto il possibile in astratto, ma solo dimostrando che l’evento dannoso è dipeso da un caso fortuito oggettivamente imprevedibile e inevitabile. La condotta del danneggiato può incidere, anche riducendo il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., ma interrompe il nesso causale solo quando assume efficacia esclusiva nella produzione dell’evento.


Accanto all’articolo 2051 c.c. vi è poi l’articolo 14 del Codice della strada, che impone agli enti proprietari delle strade compiti di manutenzione, gestione, controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze, nonché l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Non è una clausola ornamentale. È il fondamento operativo della sicurezza stradale.


La vicenda di Rimini dimostra anche l’importanza della prova. Testimoni, fotografie, interventi successivi, documentazione sanitaria, accertamento tecnico e verifica della permanenza della sostanza sulla carreggiata possono diventare elementi decisivi. Nel caso richiamato, è risultato rilevante anche il fatto che lo sversamento non fosse stato rimosso nemmeno nei giorni successivi all’incidente.


Il messaggio è chiaro: la sicurezza stradale non può essere invocata solo quando si tratta di sanzionare gli utenti. Deve valere anche quando l’ente pubblico è chiamato a rispondere della strada che amministra. Controlli sì, ma anche manutenzione, vigilanza, trasparenza e responsabilità. Perché una strada insicura non diventa meno pericolosa solo perché il verbale, questa volta, non lo prende il cittadino.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione

ALTVELOX - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Roma - Via degli Uffici del Vicario n. 43 (non aperto al pubblico)

BIOARTECH (Post di Instagram) (Adesivo quadrato).jpg

Milano - Via Luigi Canonica n. 1  (non aperto al pubblico)

Castelfranco V.to - Via Del Credito n. 26  (non aperto al pubblico)

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn

C.F. 93064060259 - Registrazione AdE n. 35 serie 3 

bottom of page