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Belluno, autovelox autorizzati con quali prove? Il ricorso ALTVELOX mette in discussione incidenti, banchine e istruttoria prefettizia

15 ore fa
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Dietro le postazioni non c’è soltanto il nodo dell’omologazione. Gli atti acquisiti solo il 23 settembre 2026 dopo anni di istanze, reclami e denunce, mostrano dati incidentali incompleti o non omogenei, verifiche tecniche rimaste aperte e problemi sulla classificazione di diversi tratti come strade di tipo C. Il decreto prefettizio finisce ora al centro del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Gli atti acquisiti solo il 24 settembre 2026 dopo anni di istanze, reclami e denunce, mostrano dati incidentali incompleti o non omogenei,
Gli atti acquisiti solo il 23 settembre 2026 dopo anni di istanze, reclami e denunce, mostrano dati incidentali incompleti o non omogenei,

La vicenda degli autovelox della provincia di Belluno non riguarda più soltanto il dibattito sull’omologazione degli apparecchi. Il confronto si è spostato a monte, sulla legittimità stessa dei tratti stradali nei quali il Prefetto ha autorizzato il controllo automatico della velocità senza contestazione immediata.


Il 4 agosto 2025 ALTVELOX ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto della Prefettura di Belluno n. 1267/2015, Area III, con il quale erano stati individuati tredici tratti della provincia nei quali consentire l’impiego dei dispositivi automatici. L’atto prefettizio dichiarava che le localizzazioni erano state valutate sulla base della documentazione dei Comuni, degli enti proprietari, della Polizia Stradale e delle riunioni dell’Osservatorio provinciale.     


Proprio quella documentazione è diventata il centro della contestazione. Prima del ricorso ALTVELOX aveva chiesto formalmente i dati relativi agli incidenti avvenuti in corrispondenza delle postazioni, indicando non soltanto il numero dei sinistri, ma anche la dinamica, l’eventuale rapporto con la velocità, il numero dei feriti e dei decessi e l’organo intervenuto. La risposta ricevuta dalla Prefettura non conteneva tali elementi e si limitava sostanzialmente a rinviare al decreto pubblicato.    



Una parte rilevante degli atti istruttori è stata conosciuta soltanto successivamente ovvero il 23 settembre 2026 e ha determinato il deposito di una memoria integrativa al ricorso straordinario. In quel documento ALTVELOX evidenzia che gli atti erano già esistenti prima dell’adozione del decreto ma non erano stati messi a disposizione nonostante le richieste di accesso, mentre le carte successivamente ottenute mostrerebbero un quadro istruttorio molto meno definito di quello rappresentato nel provvedimento finale.   


Sul tema degli incidenti, la contestazione è precisa. Il D.M. 11 aprile 2024 richiede, quando viene utilizzato il criterio dell’elevata incidentalità, un’analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti del quinquennio precedente, con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa. Nei documenti acquisiti compaiono invece dati riferiti a periodi differenti, conteggi aggregati, serie non omogenee e, in diversi casi, l’assenza della descrizione delle dinamiche e delle cause dei singoli eventi.   


dichiarazione incidenti sedico
Le attestazione sugli incidenti tra comune di sedico e polizia stradale sono discordanti

Emblematico il caso di Sedico, dove in una precedente documentazione della Polizia Stradale risultavano 62 incidenti tra il 2017 e il 2021 lungo circa quindici chilometri e mezzo della S.R. 203, mentre nelle schede successive compaiono numeri differenti e riferimenti temporali diversi. Dagli atti, secondo la memoria, non emerge una ricostruzione che consenta di stabilire quanti incidenti siano avvenuti realmente in prossimità dell’autovelox e quanti siano riconducibili alla velocità.  



C’è poi la questione delle banchine. Gran parte dei tratti viene trattata come strada extraurbana secondaria di tipo C, ma l’articolo 2 del Codice della strada richiede per questa categoria una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. La memoria contesta che in numerose postazioni esistano banchine aventi effettive caratteristiche funzionali e dimensionali compatibili con quella classificazione. Una piazzola, uno slargo o una fascia laterale non diventano automaticamente una banchina soltanto perché presenti accanto alla carreggiata.    


La polizia stradale dichiara esserci le banchine noi non le vediamo
La polizia stradale dichiara esserci le banchine di adeguata larghezza noi non le vediamo

La contraddizione segnalata è evidente: in alcune schede l’assenza di spazi laterali viene utilizzata per giustificare l’impossibilità di fermare il trasgressore, ma contemporaneamente la strada viene qualificata come tipo C, categoria che presuppone proprio la presenza delle banchine.  


Il contenzioso bellunese, quindi, non può essere ridotto alla sola domanda se gli autovelox siano approvati oppure omologati. Prima ancora dell’apparecchio viene la strada, vengono gli incidenti che dovrebbero giustificare il controllo automatico e viene l’istruttoria amministrativa che deve dimostrare, con documenti verificabili, perché proprio quel tratto possa essere sottoposto a rilevamento senza contestazione immediata. Ed è esattamente su questi documenti, su ciò che contengono e su ciò che ancora manca, che oggi si concentra il ricorso straordinario.



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