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Nuovi verbali annullati e omologazione ancora al centro del contenzioso. Il decreto "salvavelox" non può cambiare la legge.

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Il Giudice di Pace di Lecce torna ad annullare verbali per eccesso di velocità rilevati mediante autovelox privi di omologazione, confermando una questione giuridica che l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 125 dell'8 giugno 2026 non ha definitivamente risolto. La giudice Anna Maria Cosi ha accolto le opposizioni riguardanti dispositivi installati sulla strada statale 613, nel territorio di Trepuzzi, e sulla statale 101, nel territorio di Galatina, respingendo le argomentazioni delle amministrazioni che invocavano la nuova disciplina ministeriale.


Il decreto "salvavelox" non può cambiare la legge.
Il decreto "salvavelox" non può cambiare la legge.

La questione fondamentale riguarda la gerarchia delle fonti normative, principio che non può essere superato attraverso un provvedimento amministrativo. L'articolo 142, comma 6, del Codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. L'articolo 45, comma 6, e l'articolo 192 del regolamento di esecuzione distinguono invece i procedimenti di approvazione e omologazione, senza stabilirne l'equivalenza.


La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10505 del 18 aprile 2024, n. 12924 del 14 maggio 2025 e n. 14285 del 14 maggio 2026, ha ribadito che la semplice approvazione non sostituisce l'omologazione richiesta dalla legge.


Il Dolomiti 10 giugno 2026
Il Dolomiti 10 giugno 2026

Il problema emerge nell'articolo 6, comma 1, del D.M. 125/2026, secondo il quale i dispositivi conformi ai prototipi individuati nell'Allegato B si intendono omologati. Si tratta di una previsione che introduce un riconoscimento automatico per determinate apparecchiature precedentemente approvate, sollevando una questione di compatibilità con la normativa primaria.


Un decreto ministeriale, infatti, può disciplinare requisiti tecnici e procedimenti amministrativi, ma non modificare autonomamente una condizione probatoria stabilita dalla legge. La disposizione transitoria deve quindi essere valutata alla luce di questo limite, senza considerare definitivamente risolta la sua legittimità soltanto perché contenuta in un atto ministeriale.


Esiste poi il problema della retroattività. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026, è entrato in vigore il 12 luglio e non contiene una disposizione che attribuisca efficacia sanante agli accertamenti precedenti. Non può pertanto essere automaticamente utilizzato per regolarizzare verbali formati quando tale disciplina non esisteva.


Nemmeno dopo il 12 luglio è sufficiente richiamare genericamente il decreto. Occorre dimostrare che il dispositivo utilizzato corrisponda effettivamente a uno dei prototipi elencati nell'Allegato B, rispettando le prescrizioni applicabili sulla conformità, sulla taratura e sulle verifiche di funzionalità. Per gli apparecchi esclusi dall'elenco rimangono necessarie le specifiche procedure di omologazione.


Nel caso salentino, secondo la notizia pubblicata, i dispositivi non risultavano omologati e il richiamo al D.M. 125/2026 non è stato ritenuto sufficiente a salvare le sanzioni. In assenza dei provvedimenti integrali e degli identificativi tecnici non è possibile confermare autonomamente la loro posizione rispetto all'Allegato B.


Per ALTVELOX rimane quindi centrale una questione: la disciplina ministeriale non può trasformarsi in uno strumento per superare, mediante un automatismo amministrativo, le garanzie previste dal legislatore. La sicurezza stradale richiede controlli affidabili, ma anche il rispetto delle disposizioni che ne regolano la validità giuridica.

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