top of page

Il decreto "salvavelox" non riscrive il Codice: il Tribunale di Frosinone conferma il nodo sollevato da Altvelox.

Altvelox lo aveva scritto prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026: approvazione e omologazione restano procedimenti diversi e una fonte ministeriale non può cancellare il requisito imposto dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada. La sentenza n. 504/2026 del 16 luglio 2026 del Tribunale di Frosinone firmata dal Giudice dott. Luigi Petraccone accoglie l’appello e annulla il verbale.


Altvelox lo aveva scritto prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026
Altvelox lo aveva scritto prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026

Roma 24 agosto 2026 - Altvelox lo aveva scritto quando il nuovo decreto sugli autovelox non era ancora entrato in vigore: il problema dell’omologazione non poteva essere risolto trasformando per decreto ciò che per anni era stato soltanto approvato. Il 9 giugno 2026 l’Associazione aveva evidenziato un punto preciso: l’art. 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce valore probatorio alle risultanze delle apparecchiature “debitamente omologate” e un decreto ministeriale, quale fonte secondaria, non può modificare il significato della norma primaria né rendere equivalenti due procedimenti giuridicamente distinti.


Quando il decreto è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 12 luglio, Altvelox è tornata sulla questione con maggiore nettezza. L’art. 6 e l’Allegato B del D.M. 125/2026 prevedono infatti un regime attraverso il quale determinati dispositivi già riconducibili a precedenti decreti di approvazione “si intendono omologati”. Per l’Associazione quella disposizione non poteva cancellare il problema posto dalla gerarchia delle fonti, né attribuire retroattivamente a precedenti provvedimenti amministrativi una natura diversa da quella originaria. Altvelox aveva anche anticipato che tale impostazione avrebbe potuto essere sottoposta al vaglio dei giudici nei singoli procedimenti.


Due giorni dopo, il 14 luglio, la questione veniva portata anche all’attenzione della Procura della Repubblica di Roma, della Corte dei conti e dell’ANAC, chiedendo di verificare gli atti e l’istruttoria posti alla base dell’art. 6 e dell’Allegato B, senza formulare conclusioni anticipate sulle eventuali responsabilità.


Estratto della sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone
Estratto della sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone

Il 23 agosto viene resa pubblica la sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone. Ed è qui che il dato diventa particolarmente significativo.


Nella ricostruzione delle censure dell’appellante, la sentenza dà espressamente atto dell’argomento secondo cui lo stesso “decreto autovelox”, pubblicato l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, confermerebbe che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione.


Ma il passaggio decisivo viene dopo. Nel proprio percorso motivazionale il Tribunale richiama la Cassazione, ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025, e afferma che è illegittimo l’accertamento effettuato mediante apparecchio approvato ma non debitamente omologato, precisando che approvazione e omologazione sono procedimenti con caratteristiche, natura e finalità differenti e richiamando direttamente l’art. 142, comma 6, CdS e l’art. 192 del regolamento di esecuzione.


Nel caso esaminato il Tribunale ha inoltre ritenuto che spettasse all’amministrazione provare l’omologazione, la taratura e le verifiche periodiche dello strumento. Mancando la prova dei fatti costitutivi della legittimità dell’accertamento, l’appello è stato accolto, la precedente decisione integralmente riformata e il verbale annullato con le relative sanzioni.


Quello che Altvelox sosteneva prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026 trova quindi un riscontro giudiziario molto chiaro: il decreto non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione e il requisito previsto dal Codice della strada resta il punto dal quale ogni accertamento deve necessariamente partire.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page