Resana (TV): Nuova vittoria dei cittadini il GdP annulla la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente.
- Altvelox
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Il Giudice di Pace di Treviso, con sentenza del 18 settembre 2025, ha annullato la contestazione illegittima emessa dalla Polizia Locale dell’Unione Marca Occidentale per conto del Comune di Resana. La sanzione era fondata su una presunta omissione di comunicazione dei dati del conducente, mentre il verbale originario era stato rilevato con dispositivo semaforico non omologato.

È un’altra sentenza che ristabilisce la legalità in un campo dove troppi enti locali continuano a spingersi oltre i limiti della legge. Il Giudice di Pace di Treviso ha dichiarato nullo un verbale per “omessa comunicazione dei dati del conducente” emesso dall’Unione Marca Occidentale, poiché fondato su un presupposto ancora sub iudice: il verbale principale, relativo a una violazione semaforica accertata con dispositivo privo di omologazione.
La cittadina (OMISSIS) assistita dall’associazione Altvelox, aveva presentato opposizione spiegando che l’obbligo di comunicare i dati del conducente non nasce finché il procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo al verbale principale non è definito. Lo prevede l’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 150/2011, come già chiarito dalla Corte Costituzionale e ribadito da una lunga serie di sentenze della Corte di Cassazione del 2022 e 2024.
In parole semplici, finché pende un ricorso contro la multa principale, nessun obbligo di comunicazione può dirsi sorto. Solo quando il procedimento viene definitivamente respinto, l’amministrazione può rinnovare l’invito e far decorrere i 60 giorni previsti dall’art. 126 bis del Codice della Strada. Se invece il ricorso viene accolto, l’obbligo cade del tutto perché viene meno il presupposto dell’infrazione.

Il Giudice di Treviso ha applicato questa linea logica in modo netto. Ha dichiarato illegittimo il verbale emesso dall’Unione Marca Occidentale per conto del Comune di Resana, rilevando come l’amministrazione non solo abbia agito in assenza di presupposto giuridico, ma abbia anche utilizzato un dispositivo semaforico non omologato, quindi privo di valore probatorio.
Si tratta di una decisione importante perché mette fine a una pratica diffusa tra molti Comuni: emettere verbali per mancata comunicazione dei dati del conducente prima che il cittadino abbia potuto ottenere una decisione sul ricorso principale, spesso nella speranza di incassare una sanzione più alta (quella ex art. 126 bis, che supera i 300 euro).

La Cassazione è stata chiara: l’obbligo di comunicare i dati scatta solo al termine del giudizio, non prima. Ogni atto emesso in anticipo è nullo, perché viola il principio di legalità amministrativa.
Nel caso di Resana, la Polizia Locale ha gestito l’intero procedimento sanzionatorio su un impianto semaforico non omologato, in violazione dell’art. 45 del Codice della Strada e delle norme metrologiche statali e già dichiarato illegittimo in varie occasioni che hanno annullato le sanzioni emesse. E noi saremmo anche stufi della condotta del sindaco che denunceremo ancora una volta alla procura. Le conseguenze giuridiche sono evidenti. Oltre alla nullità del verbale, l’ente locale potrebbe essere chiamato a rispondere di violazioni dell’art. 479 c.p. (falso ideologico in atto pubblico), laddove risulti che la Polizia Locale abbia attestato come legale uno strumento che non lo era oltre all'art. 640 truffa e 476 c.p. falsità materiale per quando scritto nei verbali emessi.
Un caso emblematico, dunque, che mostra come la fretta di “fare cassa” possa tradursi in atti illegittimi e dannosi per le stesse amministrazioni. Il Giudice di Pace di Treviso ha riportato la questione nell’alveo del diritto, confermando un principio ormai consolidato: la legge e la giurisprudenza tutelano chi rispetta le regole, non chi le piega per convenienza.
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