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Resana (TV): Il caso RED&SPEED EVO quando la legalità semaforica si ferma al rosso.

L’Associazione Altvelox denuncia gravi irregolarità nell’uso del rilevatore semaforico sulla SR245: mancano omologazione, autorizzazioni e trasparenza mentre i Giudici di Pace annullano le sanzioni. Richiesto l’intervento della magistratura per tutelare cittadini e Stato di diritto.

Il rilevatore nel comune di Resana e il sindaco Stefano Bosa
Il rilevatore nel comune di Resana e il sindaco Stefano Bosa

A conferma dell’illegittimità dell’intera operazione sanzionatoria promossa dal Sindaco del Comune di Resana, va sottolineato che i Giudici di Pace accolgono sistematicamente i ricorsi presentati dagli automobilisti, annullando i verbali emessi sulla base del dispositivo RED&SPEED EVO LO. Le sentenze motivano l’annullamento in ragione della mancanza di omologazione, ma noi abbiamo dimostrato come vi sia anche assenza di autorizzazione da parte del gestore stradale e altre violazioni delle norme regolamentari. Questo andamento uniforme delle pronunce giurisdizionali dimostra in modo oggettivo e reiterato che le sanzioni non trovano fondamento in un impianto normativo valido, ma si fondano su condotte amministrative illegittime poste in essere sotto la responsabilità del Sindaco e dell’amministrazione comunale. Si configura così un quadro allarmante di uso distorto del potere sanzionatorio pubblico, contrario ai principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.


Il Sindaco non lo spegne e noi continueremo a denunciarlo alla procura della repubblica ad ogni ricorso accolto vedremo chi si stancherà prima.


L’Associazione Altvelox ha formalizzato in data 10 luglio 2025 una denuncia-querela contro il Comune di Resana (TV), il dirigente della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale e il Prefetto di Treviso. Al centro della segnalazione vi è l’impiego del dispositivo RED&SPEED EVO LO, installato sulla SR245 all’intersezione con via Vittorio Veneto (SP19), per l’accertamento automatizzato delle infrazioni semaforiche. Le irregolarità sollevate riguardano profili gravi e molteplici, con rilevanza non solo amministrativa, ma anche potenzialmente contabile e penale. Una seconda è pronta per la prossima settimana.


La replica del sindaco all'indomani delle sanzioni annullate
La replica del sindaco all'indomani delle sanzioni annullate
  • Assenza di omologazione legale e approvazione metrologica: Il dispositivo è in possesso di mera approvazione ministeriale, non risulta esibita alcuna omologazione ai sensi dell’art. 192 Reg. CdS. In giurisprudenza (Cass. 10505/2024, 26315/2024) è pacifico che strumenti di rilevamento debbano essere omologati e, se comportano rilevazione sanzionatoria, approvati in prima metrologia legale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  • Mancanza dell’autorizzazione del gestore della strada (Veneto Strade S.p.A.): Trattandosi di una strada regionale, era necessario il nulla osta del gestore pubblico, mai rilasciato. Questo rende l’installazione priva di fondamento giuridico e in contrasto con la disciplina sulla competenza amministrativa stradale.

  • Violazione del D.M. 265/2022: semaforo privo di countdown: Il semaforo non è dotato del “countdown” previsto per trasparenza e sicurezza, condizione necessaria per l’impiego legittimo di sistemi sanzionatori automatici ai sensi dell’art. 60 L. 120/2010 e relativo regolamento.

  • Negazione dell’accesso agli atti e mancata trasmissione ai giudici: L’amministrazione comunale e il corpo di polizia locale hanno ignorato sistematicamente le richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini e, in alcuni casi, anche quelle dei Giudici di Pace. Tale atteggiamento è stato già sanzionato con l’annullamento di verbali per difetto di prova.

  • Condotta del Prefetto in contrasto con legge e giurisprudenza: Le ordinanze prefettizie di rigetto dei ricorsi, firmate anche dal Vice Prefetto Vicario, si fondano esclusivamente sulle controdeduzioni della polizia locale, ignorando completamente l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. e i richiami della Cassazione in materia. Questo ha generato un ulteriore aggravio per i cittadini, costretti a impugnare i provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace.

Verbale denuncia querela
Verbale denuncia querela


L’Associazione ha formalmente richiesto il sequestro preventivo del dispositivo RED&SPEED EVO LO, l’avvio di accertamenti da parte della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, la sospensione immediata delle attività sanzionatorie e l’intervento dei Ministeri competenti per il ripristino della legalità e della fiducia dei cittadini nello Stato di diritto.


Il caso di Resana non rappresenta un’anomalia isolata ma un segnale allarmante sulla necessità di rafforzare i controlli sulla legalità nell’uso degli strumenti di rilevamento elettronico. La sicurezza stradale non può diventare un pretesto per aggirare le garanzie costituzionali. La trasparenza, l’omologazione tecnica e il rispetto delle sentenze della Corte di Cassazione sono pilastri imprescindibili in uno Stato di diritto e i sindaci eletti dai cittadini devono tutelare i cittadini non andarci contro con assurdi alibi.


L’educazione alla sicurezza stradale e il controllo delle condotte di guida costituiscono finalità assolutamente legittime e condivisibili, ma non possono mai essere perseguiti attraverso strumenti irregolari o modalità contrarie alla legge. L’amministrazione pubblica, in particolare a livello comunale, è tenuta al rispetto rigoroso dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, che rappresentano il fondamento stesso della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Utilizzare dispositivi non omologati, installati senza autorizzazione e privi dei requisiti imposti dalla normativa vigente, significa strumentalizzare la sicurezza per finalità meramente sanzionatorie o di bilancio, travolgendo le garanzie costituzionali. La legalità non può essere sacrificata nemmeno con l’intento di perseguire scopi giusti: i fini non giustificano mai i mezzi quando si tratta di esercizio del potere pubblico.



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