Resana (TV): Red&Speed-Evo Lo: Prefetto smentito dal Giudice di Pace. Multa annullata, ora scatta la denuncia.
- Altvelox
- 8 lug
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Il Prefetto di Treviso Dott. Angelo Sidoti, aveva respinto il ricorso e raddoppiato la sanzione al nostro Associato basandosi su un dispositivo privo di prove documentali. Il Giudice annulla tutto. Altvelox annuncia denuncia querela alla Procura e alla Corte dei Conti per danno erariale.

Con una motivazione che rivela superficialità e gravi omissioni istruttorie, il Prefetto di Treviso ha rigettato il ricorso di un nostro associato, difendendo acriticamente l’operato dell'Unione dei Comuni Marca Occidentale e l’uso del dispositivo semaforico Red&Speed-Evo Lo matricola 257, installato nel Comune di Resana (TV), senza fornire la documentazione essenziale a comprovare la legittimità dell’accertamento.
Il Giudice di Pace ha però ristabilito la legalità, accogliendo il nostro ricorso e annullando la sanzione, raddoppiata in via prefettizia, poiché:
non è stata fornita prova alcuna della durata della luce arancione, elemento essenziale per valutare la responsabilità del conducente;
non è stata prodotta l’ordinanza comunale di installazione dell’impianto, in violazione dei principi di legalità e trasparenza.

L’affermazione del Prefetto di Treviso secondo cui il dispositivo non necessiterebbe di omologazione né di verifiche metriche, perché non “strumento di misura”, è giuridicamente irrilevante e fuorviante, poiché ciò non esime l’amministrazione dal dimostrare che l’apparecchio sia stato installato legittimamente, che l’arancione durasse il tempo minimo previsto dal MIT (4 secondi) e che l’intero impianto fosse conforme alle normative sulla sicurezza stradale.
Il recente pronunciamento del Giudice di Pace di Treviso ha sancito una pietra tombale su un atto amministrativo viziato da gravi irregolarità:
Assenza di omologazione: L’apparecchio Red&Speed‑Evo Lo era “approvato”, non “omologato”. Questa distinzione, sancita dalla giurisprudenza, infatti inficia qualsiasi valore probatorio del verbale⁚ l’approvazione non può sostituire l’omologazione, obbligatoria per legge⁚ nel caso specifico il dispositivo non ha superato i requisiti di cui all’art. 142 c. 6 C.d.S.
Mancanza della prova della durata del giallo: L’amministrazione ha omesso di produrre qualsiasi documentazione attestante che la lanterna arancione rispettasse i tempi minimi previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Senza questa prova, l’accertamento della violazione è fondato su presupposti incerti.
Nessun atto amministrativo per l’impianto: Nel fascicolo non figurano l’ordinanza comunale né le determinazioni tecniche che autorizzino l’installazione del dispositivo e l’utilizzo dell’area. Un vuoto che non lascia margini, senza tali atti l’installazione è illegittima per difetto di autonoma validazione normativa.
Prefettura in difetto d’istruttoria: Il rigetto del ricorso è stato motivato con affermazioni formali sul funzionamento del dispositivo, ma senza evidenze documentali concrete.
Alla luce della condotta negligente e pregiudizievole per le casse pubbliche, Altvelox depositerà una ennesima denuncia querela alla Procura della Repubblica di Treviso e alla Corte dei Conti per accertare:
se vi siano profili di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale
se vi siano profili di reato finalizzato alla truffa
se vi siano profili di reato di omissione in atti d'ufficio
se il raddoppio illegittimo della sanzione e la gestione superficiale del procedimento abbiano causato un danno erariale, esponendo l’ente a spese processuali evitabili.
Chi sbaglia, paghi. Anche quando indossa la fascia prefettizia.
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