E' vietato istituire zone a traffico limitato con pretesa di somme o pedaggi, quindi anche abbonamenti per residenti e simili, se il comune che lo prevede non ha un piano urbano del traffico vigente ed aggiornato.
ZTL zone traffico limitato vietate senza piano urbano del traffico.
La Direttiva del Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997 vieta ai comuni di istituire zone a traffico limitato, subordinate a pagamento, pedaggio, abbonamento e pagamenti simili in assenza del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) ex art. 36 d.lgs. n. 285 del 1992.
Nel caso vi sia la necessità di vietare il transito in alcuni punti della città, i Comuni anche se privi di piano urbano del traffico, lo potranno fare ma senza pretendere dal cittadino alcuna forma di pagamento che per costante giurisprudenza non può costituire una mera tassa di scopo per l’uso del mezzo di trasporto privato, ma solo uno strumento (ulteriormente) disincentivante del traffico veicolare (evidentemente in presenza di plausibili alternative praticabili dall’utenza) in zone particolarmente «sensibili» alle problematiche indotte dall’elevata presenza di quest’ultimo e per la tutela di interessi di valore primario quali in generale quello all’ambiente, alla sicurezza della circolazione, al paesaggio ed alla salute.
Ne consegue che la misura di contingentamento del traffico attraverso l’adozione di ticket e pedaggi non può essere considerata una misura a se stante, ma deve inserirsi nel contesto delle strategie generali d’intervento dello strumento di pianificazione del traffico urbano (così la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 21 luglio 1997 n. 3816), proprio perché è nell’ambito della programmazione generale del P.U.T., strumento finalizzato a razionalizzare i sistemi di mobilità, che può valutarsi l’adeguatezza della specifica misura in argomento al raggiungimento degli indicati obiettivi di interesse pubblico rilevante - (Tribunale di Napoli Sez. I sentenza n. 1928 del 28/03/2018).
Anche il TAR Lazio, con pronuncia n. 12247 del 29/10/2015 ha disposto che: "Le amministrazioni comunali possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma di denaro, ma l’esercizio di tale potere è condizionato: a) all’istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del nuovo c. strada; b) all’adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del nuovo c. strada; c) all’introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico".
Ma anche il TAR Sicilia nella sentenza n. 843 del 24/06/2008 è di questo avviso e recita: "Osserva, infatti, il Collegio che sebbene le ordinanze censurate rechino nelle loro premesse la ripetuta citazione dell’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – norma che autorizza il Sindaco all’adozione di misure di limitazione del traffico veicolare a tutela della salute pubblica e che è stata specificamente richiamata anche dall’art. 3 l. n. 413/1997 in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico – esse in realtà devono essere ricondotte, come per altro ammette anche la difesa della stessa amministrazione comunale, tra quelle specificamente previste dal successivo comma 9 del medesimo articolo, in virtù del quale “I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.”. Ed invero le ordinanze - dopo avere individuato le categorie di veicoli ammessi alla circolazione nelle ZTL, vuoi per requisiti di ordine oggettivo (tipologia e categoria di omologazione EURO da 1 a 4) che per profili di ordine soggettivo (appartenenza a soggetti pubblici o a soggetti privati residenti in determinati luoghi) – impongono per tutti i veicoli ammessi l’acquisizione a pagamento – secondo un piano tariffario non ancorato al mero costo di emissione del pass, ma variabile in ragione delle caratteristiche e della cilindrate del veicolo nonchè della zona di residenza del proprietario - di un pass avente funzione di abilitazione all’accesso e di identificazione ai fini dei controlli con validità annuale e rinnovabile previo pagamento annuale della somma prevista. In particolare la modulazione della tariffa in ragione della tipologia di omologazione e della cilindrata del veicolo e del luogo di residenza del proprietario, oltre che il rinnovo annuale previo nuovo pagamento, inducono ad escludere che le delibere impugnate possano esulare dall’ambito di applicazione del citato comma 9 dell’art. 7 CdS (subordinazione dell'ingresso o della circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma) ed essere ricondotte nella nozione dei provvedimenti limitativi della circolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo. Così identificato il parametro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che le ordinanze impugnate non sfuggano alla censura di violazione del citato comma 9 dell’art. 7 CdS per l’acclarata – ed ammessa dalla stessa difesa dell’amministrazione comunale – mancanza del Piano Urbano del Traffico, la cui esistenza è invece imposta dalle direttive ministeriali previste dalla stessa norma.
Ed invero il comma 9 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (CdS), dà facoltà ai comuni di subordinare al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, demandando ad una direttiva dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale la definizione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale facoltà, delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie dei veicoli a motore da esentare. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha diramato la citata direttiva con circolare 21 luglio 1997, n. 3816, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.1997, nella quale – dopo aver premesso a) che la tariffazione degli accessi alle zone a traffico limitato si inserisce nelle strategie generali d'intervento per migliorare la mobilità urbana … e più precisamente rappresenta una forma mediata di disincentivazione dell'uso dei veicoli a motore per il trasporto individuale privato attraverso l'intervento sulla domanda di mobilità, e b) che tale domanda non può in alcun modo essere limitata ma unicamente orientata verso modalità alternative di trasporto, a carattere o spaziale o temporale o modale, e che la tariffazione degli accessi non può essere considerata una misura a se stante ma deve essere studiata ed attuata nell'ambito delle strategie generali d'intervento del Piano urbano del traffico- ha prescritto che i comuni, per poter subordinare l'accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, devono: - aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell'art. 7, comma 9 del CdS; - aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del CdS; - aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all'interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell'accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico. Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano. Né può esser condivisa la prospettazione difensiva secondo la quale le ordinanze censurate rientrerebbero nella ipotesi di tariffazione sperimentale parimenti prevista dalla citata direttiva ministeriale, in virtù della quale è ammessa l'adozione della tariffazione degli accessi per i comuni che non hanno ancora adottato il Piano urbano del traffico, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica".
Quindi fermo restando l'obbligo dal 1982 per i Comuni e le Province di redigere un Piano Urbano del Traffico (PUT) e di aggiornarlo ogni due anni, sono illegittime tutte le zone a traffico limitato subordinate al pagamento di ticket, abbonamenti e simili qualora dette aree delimitate non siano inserite nel PUT aggiornati.
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