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La Corte dei Conti scarica i comuni: Nessun "pare scudo" sugli autovelox non omologati.

La Sezione regionale di controllo del Lazio dichiara inammissibile il parere chiesto su apparecchi di rilevazione approvati ma non omologati. Niente certificati di legittimità preventiva, niente coperture contabili sulle spese per i ricorsi vinti dai cittadini. Ogni Comune risponde in proprio delle scelte sugli impianti, dei verbali annullati e dei possibili profili di responsabilità amministrativa e penale.


Ogni Comune risponde in proprio delle scelte sugli impianti, dei verbali annullati e dei possibili profili di responsabilità amministrativa e penale.
Ogni Comune risponde in proprio delle scelte sugli impianti, dei verbali annullati e dei possibili profili di responsabilità amministrativa e penale.

Una recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, è una doccia fredda per molti Comuni che speravano in un “paracadute contabile” sugli autovelox non omologati e sul contenzioso che ne deriva.


Il caso nasce da una richiesta di una nota amministrazione comunale, che, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ha chiesto due cose molto nette: se fosse legittimo continuare ad usare dispositivi di rilevazione della velocità approvati ma non omologati e se le spese di soccombenza liquidate ai ricorrenti potessero configurare danno erariale in capo all’ente.


Anche la Corte dei Conti scarica i Comuni
Anche la Corte dei Conti scarica i Comuni

La Corte dei conti risponde in modo altrettanto netto: la richiesta è inammissibile. Non per cattivo umore, ma perché il perimetro della funzione consultiva è chiaro. I pareri possono riguardare solo la contabilità pubblica in senso proprio, cioè equilibri di bilancio, sana gestione finanziaria, coordinamento della finanza pubblica. Non possono trasformarsi in una consulenza “chiavi in mano” sulla legittimità degli autovelox utilizzati da un singolo Comune, né in un giudizio anticipato su possibili responsabilità erariali.


La Corte ricorda che i pareri devono essere generali e astratti. La richiesta della P.A., invece, è cucita sul caso concreto degli impianti installati e dei giudizi davanti al Giudice di pace. È un tentativo di ottenere una sorta di certificazione preventiva: uso questi strumenti, perdo o vinco queste cause, rischio o non rischio il danno erariale. Proprio questo, spiega la Corte, non è consentito.


Sul fronte degli autovelox, la deliberazione lascia un messaggio chiaro: la valutazione sulla legittimità degli apparecchi alla luce del Codice della strada, delle norme tecniche e delle sentenze della Corte di cassazione, comprese le recenti pronunce in materia di obbligo di omologazione degli strumenti di controllo della velocità (ordinanze n. 10505 del 2024, 19732 del 2024, 26315 del 2024, 26521 del 2025, 29318 del 2025 e sentenza penale n. 36051 del 5 novembre 2025), spetta ai giudici competenti e agli enti stessi. La Corte dei conti non rilascia certificati di conformità.


Anche sul danno erariale la strada è tracciata. La Corte non esclude affatto che le spese di soccombenza, le restituzioni delle somme illegittimamente riscosse o le gestioni disinvolte dei proventi possano rilevare in futuro. Dice solo che non può pronunciarsi in via preventiva, in sede consultiva, su un caso specifico. L’eventuale responsabilità amministrativa andrà valutata, se del caso, in un vero giudizio contabile, non con un parere usato come scudo.


Le conseguenze per tutti i Comuni sono semplici e pesanti. Chi continua a utilizzare strumenti non omologati dopo le pronunce di Cassazione e gli annullamenti seriali dei giudici di merito lo fa a proprio rischio. Non potrà invocare il parere della Corte dei conti per giustificare le scelte. Dovrà rispondere delle entrate basate su sanzioni illegittime, delle spese per i ricorsi persi, degli eventuali rimborsi e, nei casi più estremi, anche dei profili penali e contabili che possono emergere da un uso reiterato e consapevole di impianti non conformi.


In sintesi, la Corte chiude la porta ai “pareri scudo”. La responsabilità di accertare la legittimità degli autovelox, di adeguarsi alla Cassazione e di non trasformare le multe in una fonte strutturale di rischio erariale resta tutta in capo ai Comuni, ai loro amministratori e ai loro dirigenti.


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