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Approvazione e Omologazione non sono procedure analoghe. Ricorso accolto sanzione annullata.

Il Giudice di Pace di Fermo (FM) ha accolto il nostro ricorso annullando la pesante sanzione emessa a carico del nostro tutelato e rilevata dal Comune di Pedaso con un autovelox privo dell'obbligatorio decreto di omologazione e solo in possesso di approvazione.


autovelox
autovelox fisso

La norma è chiara OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE NON SONO PROCEDURE ANALOGHE.

Lo scontro persiste tra giudici che tutelano le ammistrazioni e giudici, per fortuna la maggioranza che, seguendo le normative e il vocabolario della lingua italiana dichiarano che le due procedure di omologazione e di approvazione non possono essere considerate equivalenti.


Lo scorso ottobre 2022 il Sig. OMISSIS riceveva dal Comune di Pedaso (FM) una contravvenzione per aver superato il limite della velocità di 96 Km/h sulla strada Via De Gasperi con limite 50 km/h. La sanzione prevedeva quindi la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria. Il Sig. OMISSIS però classe 1958 e 30 punti sulla patente era sicurissimo di non aver mai condotto l'autovettura ad una folle velocità e sopratutto in centro abitato.


La sanzione era stata elevata mezzo autovelox con postazione mobile ELTRAF VELOMATIC 512D, per altro installato nella corsia opposta a quella percorsa dal nostro ricorrente, cosa non ammessa per ovvi motivi. Il modello del rilevatore utilizzato è poi uno degli autovelox che più ha ricevuto sentenze di accoglimento e annullamento delle sanzioni proprio per la mancanza di un decreto di omologazione che ne comprova le corrette rilevazioni.


LA SENTENZA: "E difatti, a differenza di quanto sostenuto da parte opposta, questo giudice ritiene che le procedure di omologazione e di approvazione non siano affatto equivalenti. L’omologazione è la conclusione di un procedimento tecnico eseguito dal Ministero dello sviluppo economico attraverso il quale il Ministero, esaminando il prototipo di una apparecchiatura del tipo utilizzato nel caso che ci occupa, ne accerta l’efficacia ed il corretto funzionamento in base alle norme vigenti, tanto da autorizzarne la riproduzione in serie ai fini della commercializzazione. In sostanza le verifiche tecniche devono portare a stabilire, senza equivoci, che le fotografie scattate diano tutte le informazioni occorrenti per rappresentare una prova con valore legale. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che ha affermato che soltanto l’omologazione conferisce affidabilità alla rilevazione in quanto salvaguarda interessi pubblici e privati (Cfr. Sent. N 113/2015). L’approvazione, invece, è un procedimento assai più semplice che non richiede la rispondenza dell’apparecchiatura a determinate caratteristiche ritenute fondamentali o a particolari prescrizioni previste dalle norme. Nello specifico l’omologazione è il controllo per accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel Reg. al CDS (art. 192 co 2 Reg att. del CDS), mentre l’approvazione verifica elementi che non vengono indicati nel Regolamento, con la conseguenza che non deve rispettare specifiche prescrizioni (Cfr art 192 co 3 Reg att. CDS). Di conseguenza, poiché il decreto citato nel provvedimento impugnato si riferisce alla procedura di approvazione del dispositivo utilizzato il ricorso va accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato e della sanzione inflitta".



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