Importante provvedimento del Giudice di Pace di Asti che riconosce ed accoglie tutte le contestazioni mosse contro la Provincia di Asti che aveva emessso illegittimamente una violazione al CdS in violazione di una serie di illegittimità di legge. Condannata.
Era già accaduto che le multe elevate dalla Provincia di Asti fossero annullate con ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace, ma questa volta la decisione finale è molto importante perche per la prima volta vengono riconosciute una serie di ulteriori violazioni oltre alla mancata omologazione dell'autovelox come la mancata predisposizione del Piano Urbano del Traffico ed i requisiti della strada e la violazione persino della prova fotografica non conforme alle norme vigenti.
Insomma un disastro per la Provincia di Asti che ancora una volta è stata condannata vedendosi annullare un altro provvedimento ritenuto dal Giudice illegittimo.
1) Omologazione autovelox
Ricordate le recenti pronunce della Corte di Cassazione in merito alla “vexata quaestio” della necessità che l’autovelox sia omologato, dalla lettura del verbale risulta per “tabulas” che l’autovelox è approvato e non omologato e quindi le risul- tanze dell’accertamento non possono essere utilizzate per contestare l’infrazione;
2) Verifica di funzionalità
L’amministrazione a dimostrazione dell’esistenza della verifica di funzionalità con la comparsa ha dichiarato di produrre “il certificato di taratura annuale LAT24920240523 04 del 27/05/24 e certificato di verifica funzionalità”; tuttavia il doc. 8 è denominato “VERBALE DI COLLAUDO DEL CAMPO” e contiene una descrizione del sistema di rilevazione, l’anagrafica dell’impianto, la descrizione della segnaletica presente e la verifica di conformità dell’installazione, e nulla in merito alle verifica di funzionalità.
3) Collocazione dell’apparecchio lungo una strada priva di banchine e quindi in violazione della normativa
Su verbale risulta indicato il decreto prefettizio Prot. 24323/2016 autorizzativo all’installazione dell’autovelox fisso; tuttavia questo giudice non ritiene sufficiente l’esistenza del decreto, ricordato che il giudice conserva il potere di disapplicare il provvedimento del prefetto che autorizzi l’impiego dell’autovelox quando colloca- to in strada priva delle caratteristiche previste dalla normativa e nel caso di spe- cie non risulta confutata la lamentata assenza della banchina avente le caratteri- stiche previste dalla normativa, tenuto presente che la dimensione minima della banchina pavimentata è stata stabilita dal decreto ministeriale del 5 novembre 2011 in almeno un metro di larghezza con l’obiettivo di prevenire manovre peri- colose sulle strade a elevato flusso veicolare.
Infondata risulta la difesa svolta dalla P.A. in merito all’inapplicabilità ex art. 5 D. Lunardi della normativa richiamata da parte ricorrente riguardo alla necessità di una banchina sia in quanto il Decreto Lunardi è norma di rango inferiore rispetto al CdS"sia in quanto si occupa in attuazione dell’art. 13 co. 1 C.d.S. delle nor- me funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi e l’esclusione di cui all’art. 5 riguarda le opere in corso ed a quelle per le quali, al momento dell’entrata in vigore, era già stato redatto il progetto definitivo (e nulla prevede o esclude riguardo alla collocazione degli strumenti di misurazione della velocità ed alle caratteristiche delle strade).
4) Rilievo fotografico
Parte resistente, avendo prodotto un unico fotogramma, non ha confutato in ma- niera condivisibile il motivo relativo alle modalità con le quali deve essere esegui- to il rilievo fotografico, ricordato che alla luce delle pronunce della Corte di Cassa- zione detto rilievo deve essere completo, intendendosi con tale espressione, che la fotografia non può limitarsi a rappresentare il veicolo, ma deve permettere la visione dell’intero tratto di strada per evitare che l’infrazione possa essere addebitata al veicolo sbagliato.
5) Piano urbano traffico
L’art. 36 C.d.S. dispone che, i comuni (soprattutto quelli che installano gli autove- lox ai fini della sicurezza stradale) hanno l'obbligo dal 1993 di dotarsi di un PIANO URBANO ED EXTRAURBANO DEL TRAFFICO e di rinnovarlo ogni due anni e nel caso di specie non risulta che detto piano sia stato predisposto.
Scrive il Giudice: "Per le considerazioni sopra svolte, ritenuta fondata l'opposizione il verbale impugnato deve essere annullato. Avuto riguardo alle spese di giudizio, ricordato come le questioni esaminate siano state oggetto giurisprudenza di merito oscillante e che le amministrazioni locali tenute ed eseguire i controlli si trovano in difficoltà a mantenere comportamenti “virtuosi” anche alla luce delle variegate eccezioni formulate e della normativa in materia che non eccelle per chiarezza..."
Suggeriamo al Presidente della Provincia di Asti di valutare l'operato della sua Polizia Provinciale e di porre immediatamente in atto tutte quelle determinazioni di legge che impediscano un simile scempio legislativo che obbliga il cittadino ad adire alla autorità di legge per trovare giustizia.
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