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Padova: Sentenza GdP contro la Cassazione. Altvelox deposita denuncia-querela.

Le sentenze si rispettano e si impugnano nelle sedi previste. Quando, però, emergono profili che oltrepassano il fisiologico dissenso interpretativo, è doveroso segnalarli agli organi competenti. Questa decisione si discosta in modo abnorme dalla Cassazione e richiama per salvare l'autovelox addirittura il decreto Salvini quando non risulta ad oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Le sentenze si rispettano e si impugnano nelle sedi previste. Quando, però, emergono profili che oltrepassano il fisiologico dissenso interpretativo, è doveroso segnalarli agli organi competenti.
Le sentenze si rispettano e si impugnano nelle sedi previste. Quando, però, emergono profili che oltrepassano il fisiologico dissenso interpretativo, è doveroso segnalarli agli organi competenti.

Altvelox ha depositato una denuncia-esposto, e ove occorra querela, in relazione alla sentenza pronunciata il 25 giugno 2026 dal Giudice di pace di Padova nel procedimento R.G. n. 3301/2026. L’atto è stato indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, individuata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti riguardanti magistrati appartenenti al distretto di Venezia. La documentazione è stata inoltre trasmessa agli organi istituzionali e disciplinari competenti.

Denuncia querela del 30 giugno 2026
Denuncia querela del 30 giugno 2026

La denuncia non afferma l’esistenza già accertata di responsabilità penali o disciplinari. Chiede che vengano verificati alcuni dati contenuti nella sentenza, la corrispondenza tra quanto dichiarato in motivazione e gli atti realmente presenti nel fascicolo, nonché l’utilizzo, ai fini della decisione, di un decreto ministeriale che alla data della pronuncia non risultava ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


Il verbale confermato dal Giudice di pace


La controversia riguardava un verbale della Polizia locale di Padova emesso per una rilevazione effettuata il 18 aprile 2026 in Corso Primo Maggio, mediante un apparecchio denominato “Red&Speed Evo R”, matricola n. 238.


Nel verbale era richiamato il decreto ministeriale n. 4708 del 1° agosto 2016. Tale provvedimento risulta qualificato come decreto di approvazione del prototipo e non come decreto di omologazione. Il ricorso chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione per mancanza dell’omologazione prescritta dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada. Veniva inoltre contestata la mancata prova documentale della verifica di funzionalità riferita allo specifico apparecchio e alla data dell’accertamento.


Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, ritenendo sostanzialmente sufficiente l’approvazione ministeriale dello strumento.


Il contrasto con la Corte di cassazione


Nella motivazione il Giudice di Pace di Padova, afferma di non ignorare quanto stabilito da alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, ma sviluppa poi una ricostruzione incompatibile con il principio affermato dalla Suprema Corte.


Secondo la sentenza padovana, in mancanza di specifiche prescrizioni tecniche contenute nel regolamento, l’omologazione dei misuratori di velocità sarebbe stata una procedura «materialmente impossibile». Per tale ragione l’approvazione del prototipo sarebbe stata necessaria e sufficiente.

La decisione ricorre inoltre al significato generale del verbo “omologare”, tratto dal dizionario, per sostenere che l’espressione «debitamente omologate», contenuta nell’articolo 142, comma 6, potrebbe essere interpretata anche come “approvate” o “dichiarate conformi”.


Corte di Cassazione Ordinanza 10505/2024
Corte di Cassazione Ordinanza 10505/2024

Il problema è che “approvazione” e “omologazione” non sono semplici parole intercambiabili. Sono istituti amministrativi distinti, disciplinati separatamente dall’articolo 192 del d.P.R. n. 495 del 1992.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, ha stabilito che l’accertamento della velocità effettuato con un apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo. Il principio è stato successivamente confermato, tra le altre, dalle ordinanze n. 20913 del 26 luglio 2024, n. 12924 del 14 maggio 2025, nn. 13996 e 13997 del 26 maggio 2025, n. 26521 del 1° ottobre 2025 e n. 8797 dell’8 aprile 2026.


Con l’ordinanza n. 14285 del 14 maggio 2026, pubblicata oltre un mese prima della sentenza del Giudice di pace di Padova, la Cassazione ha definito tale orientamento «del tutto consolidato».

Il giudice non è formalmente vincolato a ogni precedente della Corte di cassazione. Può discostarsene, ma deve confrontarsi puntualmente con le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’indirizzo consolidato e indicare il diverso fondamento normativo seguito.


Nel caso esaminato, la sentenza riconosce la distinzione tra approvazione e omologazione, ma finisce per considerarle equivalenti sul piano funzionale. Si attribuisce inoltre alle disposizioni regolamentari richiamate dal Codice della strada un’efficacia sostanzialmente pari a quella della fonte primaria.

È proprio questo uno dei punti centrali della denuncia-esposto: una norma regolamentare non può modificare o svuotare il requisito dell’omologazione espressamente stabilito dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada.


Il precedente dello stesso Tribunale di Padova


La decisione non si confronta neppure con la sentenza n. 884 del 5 giugno 2025 del Tribunale di Padova.

Quel procedimento riguardava un apparecchio dello stesso modello, installato sulla medesima arteria stradale e collegato allo stesso decreto ministeriale n. 4708 del 1° agosto 2016. Cambiava soltanto la matricola del singolo esemplare.


Il Tribunale di Padova aveva accertato che il decreto n. 4708/2016 conteneva esclusivamente l’approvazione del prototipo, aveva applicato il principio espresso dalla Cassazione e aveva annullato il verbale.


La matricola identifica il singolo apparecchio, ma non può cambiare la natura giuridica del decreto ministeriale. Lo stesso provvedimento non può essere considerato una semplice approvazione per un dispositivo e trasformarsi in omologazione per un altro esemplare dello stesso modello.


Il richiamo a un decreto non ancora pubblicato


L’aspetto più delicato della sentenza riguarda il richiamo al nuovo decreto ministeriale sulle procedure di omologazione degli autovelox.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato ufficialmente che il decreto è stato firmato dal Ministro Matteo Salvini il 9 giugno 2026. La sentenza indica invece la data dell’8 giugno 2026. Il provvedimento viene richiamato dal Giudice come argomento ulteriore, sostenendo che l’articolo 6 e l’Allegato B avrebbero ormai riconosciuto la sussistenza del requisito dell’omologazione per il dispositivo oggetto del giudizio.

Alla data odierna il decreto non risuta pubblicato in G.U.
Alla data odierna il decreto non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Alla data della sentenza, pronunciata il 25 giugno 2026, il decreto non risultava però pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La ricerca nell’archivio ufficiale, aggiornata alle pubblicazioni disponibili fino al 29 giugno 2026, non consente di individuare il decreto autovelox tra gli atti pubblicati. Firma, pubblicazione ed entrata in vigore sono momenti giuridicamente distinti. Un comunicato ministeriale informa dell’avvenuta sottoscrizione, ma non sostituisce la pubblicazione legale e non attribuisce automaticamente efficacia esterna alla disciplina.


Ancora più evidente è il problema temporale. L’accertamento contestato era stato effettuato il 18 aprile 2026, quasi due mesi prima della firma del decreto. Anche qualora il provvedimento fosse successivamente entrato in vigore, sarebbe stato necessario spiegare quale disposizione gli attribuisse efficacia retroattiva e la possibilità di sanare un accertamento già compiuto. Nella sentenza non viene indicata una norma primaria che consenta tale effetto.


Il problema dell’Allegato B


La sentenza afferma che lo strumento utilizzato dal Comune di Padova sarebbe compreso nell’Allegato B del nuovo decreto.


La questione, tuttavia, non può essere risolta confrontando soltanto il nome commerciale dell’apparecchio.


Il verbale impugnato richiamava il decreto n. 4708 del 1° agosto 2016. Nell’Allegato B del testo ministeriale esaminato non risulta indicato quel decreto, ma il diverso decreto dirigenziale n. 342 del 2 ottobre 2025, riferito alla denominazione “Velocar Red&Speed Evo-R”.


Occorreva quindi verificare la relazione tecnica e amministrativa tra i due provvedimenti, la configurazione hardware e software del prototipo, le eventuali estensioni intervenute e la riferibilità del decreto del 2025 allo specifico apparecchio matricola n. 238.


La coincidenza della denominazione commerciale non dimostra automaticamente l’identità giuridica e tecnica dei prototipi. Altrimenti basterebbe un nome su una tabella per risolvere ciò che richiede decreti, prove, certificati e tracciabilità documentale. Una soluzione comoda, certamente, ma il diritto amministrativo purtroppo pretende ancora gli atti.


Le circostanze sottoposte alla Procura


Altvelox ha chiesto che venga acquisito l’intero fascicolo del procedimento e che siano verificati:

  • la data effettiva di deposito del ricorso, indicata nella sentenza come 15 giugno 2026, mentre la copia disponibile reca il timbro del 15 maggio 2026;

  • la data esatta del decreto ministeriale, indicata dal Giudice nell’8 giugno, mentre il Ministero ne ha comunicato la firma il 9 giugno 2026;

  • l’effettiva pubblicazione e la data di entrata in vigore del decreto;

  • la corrispondenza tra il decreto n. 4708/2016 richiamato nel verbale e il decreto n. 342/2025 inserito nell’Allegato B;

  • l’esistenza e il contenuto del verbale di verifica di funzionalità dell’apparecchio, distinto dal certificato annuale di taratura;

  • La sentenza contestata GdP Padovala corrispondenza tra i documenti prodotti dal Comune e quanto attestato nella motivazione.


Queste circostanze non vengono presentate come falsità già dimostrate. Alcune potrebbero dipendere da errori materiali. Proprio per questo viene richiesto un accertamento documentale, evitando sia conclusioni anticipate sia comode liquidazioni della questione.


Altvelox: «Un giudice deve decidere sulla base delle norme vigenti»


Altvelox ribadisce che l’autonomia e l’indipendenza del magistrato nell’interpretazione della legge costituiscono principi essenziali dell’ordinamento.


La sentenza contestata GdP Padova
La sentenza contestata GdP Padova

Tali prerogative, tuttavia, non consentono di attribuire efficacia a una disposizione non ancora pubblicata né di superare un orientamento consolidato della Corte di cassazione senza un confronto puntuale con il dato normativo e con le ragioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità.


Nel caso dell’omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità, la normativa vigente è chiara. L’articolo 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce valore probatorio alle risultanze provenienti da apparecchiature debitamente omologate, mentre l’articolo 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 distingue espressamente l’omologazione dall’approvazione. La Corte di cassazione ha inoltre affermato in modo inequivocabile e reiterato che i due procedimenti non sono equipollenti.


Che nel 2026 venga ancora sostenuta la legittimità di una rilevazione elettronica eseguita mediante un dispositivo privo di un autonomo titolo di omologazione è, sul piano giuridico, inaccettabile. Non si tratta di una semplice divergenza terminologica, ma di una questione che incide direttamente sull’idoneità della rilevazione a costituire prova e, quindi, sulla possibilità di applicare una sanzione al cittadino.


Un cittadino può essere sanzionato soltanto sulla base della legge vigente al momento dell’accertamento e di una fonte di prova conforme ai requisiti stabiliti dall’ordinamento. Non può essere utilizzato, neppure come argomento rafforzativo, un decreto firmato successivamente, non ancora pubblicato e richiamato come se avesse già prodotto effetti giuridici.


Altvelox ritiene pertanto necessario sottoporre agli organi competenti ogni decisione, di qualunque grado, nella quale emergano elementi oggettivi di possibile contrasto manifesto con la legge vigente, utilizzo di fonti non efficaci o rappresentazione di circostanze non corrispondenti agli atti. Le segnalazioni e le denunce-esposto non costituiscono un giudizio anticipato sulla responsabilità del magistrato, ma lo strumento previsto dall’ordinamento affinché i fatti siano verificati nelle sedi competenti.


Altvelox continuerà quindi a intervenire ogni volta che la tutela degli utenti della strada e il rispetto della legalità lo rendano necessario, senza arretrare davanti al grado o alla funzione dell’autorità che ha pronunciato la decisione. Le sentenze si impugnano nelle sedi processuali previste; quando, però, emergono profili che oltrepassano il fisiologico dissenso interpretativo, devono essere segnalati agli organi giudiziari, ispettivi e disciplinari competenti.

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