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Legalità a senso unico: targa irregolare, sequestro immediato. Autovelox non omologati, incassi indisturbati.

A Padova scatta denuncia per alterazione della targa, giustamente, ma quando i Comuni installano e usano dispositivi di rilevamento che risultano solo “approvati” e non omologati come pretende la legge, i Sindaci restano di fatto indisturbati e il cittadino paga due volte: prima con la multa, poi con il tempo perso per difendersi.


Camuffa la targa per essere invisibile agli autovelox: denunciato
Camuffa la targa per essere invisibile agli autovelox: denunciato

"...Pensava di essere diventato invisibile agli occhi elettronici di varchi e autovelox, ma la sua furbizia si è scontrata con l’occhio esperto dei carabinieri. Un 37enne residente in provincia di Padoca è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto con la targa posteriore alterata da materiale anti riflesso..."


Premessa, a scanso di equivoci.


Altvelox non intende minimizzare né tantomeno giustificare chi altera o “camuffa” le targhe, condotta che è oggettivamente illegale e merita intervento immediato. Il punto del nostro blog è un altro, ed è di metodo: mettere a confronto la solerzia con cui lo Stato reagisce quando il cittadino utilizza un artificio privo di omologazione o conformità, e la diversa intensità di controllo quando, sul fronte opposto, talune amministrazioni utilizzano strumenti di rilevazione che risultano privi della necessaria omologazione o comunque impiegati senza un quadro di atti e verifiche pienamente tracciabile.


Non è un paragone per assolvere il privato. È un paragone per pretendere coerenza, legalità e parità di trattamento: controlli sì, ma regolari e rispettosi delle norme per tutti, cittadini e istituzioni.


Il Mattino di Padova del 18 febbraio 2026
Il Mattino di Padova del 18 febbraio 2026

La notizia pubblicata il 18 febbraio 2026 riferisce di un controllo dei Carabinieri a Padova, in Corso Stati Uniti, nel quale un conducente sarebbe stato trovato con la targa posteriore alterata tramite applicazione di un materiale anti riflesso “non omologato”, idoneo a rendere illeggibili alcuni caratteri sotto luce artificiale e, quindi, a eludere varchi e autovelox.


L’intervento, per come descritto, è un esempio di attività di polizia stradale puntuale: l’anomalia non era percepibile a occhio nudo in luce naturale, ma è stata verificata con un accertamento tecnico elementare e immediato, proprio perché la funzione della targa è l’identificazione certa del veicolo e la sua alterazione incide sulla tracciabilità e sulla sicurezza dei controlli.


Sul piano normativo, il Codice della Strada è netto.L’art. 100, comma 14, prevede che chi falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, è punito ai sensi del codice penale, e il comma 15 prevede il ritiro della targa non conforme e, in alcune ipotesi, anche il fermo amministrativo del veicolo.


Fin qui, nulla da eccepire sul principio.


Il problema nasce quando si guarda alla “questione speculare”, cioè all’obbligo di omologazione degli strumenti pubblici che producono prova e sanzione a carico del cittadino. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, l’art. 142, comma 6, considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologat. E l’art. 45, comma 6, chiarisce che dispositivi e apparecchiature di controllo e accertamento automatico delle violazioni sono soggetti ad approvazione o omologazione da parte del Ministero competente, secondo modalità precisate dal regolamento. La giurisprudenza di legittimità, poi, ha tracciato una linea che non consente ambiguità: con l’ordinanza n. 10505/2024 la Cassazione civile ha ribadito che approvazione e omologazione non sono sinonimi e che la mancanza di omologazione incide sulla legittimità dell’accertamento; con l’ordinanza n. 26315/2024 ha esteso l’attenzione al tema dell’omologazione per le apparecchiature di rilevamento automatico.


Eppure, nella prassi, quando il cittadino chiede conto dell’omologazione dell’autovelox, non di rado ottiene risposte evasive o documentazione incompleta, e non si registra la stessa immediatezza di intervento che si vede quando l’irregolarità è “dal lato del privato”. Questo squilibrio, in termini di tutela effettiva della legalità, non è sostenibile. Lo dice la legge e lo conferma la Cassazione, che l’omologazione non è un dettaglio: è il presupposto di affidabilità della prova e, quindi, della sanzione.


Se la Repubblica pretende giustamente la targa integra e conforme, deve pretendere con la stessa severità strumenti pubblici integralmente legittimi, tracciabili e omologati.Due pesi e due misure, sullo stesso concetto di “strumento non omologato”, così non va bene.. LEGGI L'ARTICOLO












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