top of page

Belluno: Autovelox in Via Marisiga la strada non ha i requisiti di legge.

Il Prefetto di Belluno non doveva autorizzare quell'autovelox, assenza della relazione sulla incidentalità, strada priva dei requisiti previsti dal codice della strada e assenza piano urbano del traffico, insomma un disastro che apre le porte ai ricorsi.

comune belluno via marisiga
SS 50 Km. 11+00 - Comune di Belluno

Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Basta impugnare gli autovelox per l'assenza di omologazione, è come "sparare sulla croce rossa" la questione è oramai chiara e di ricorsi ne abbiamo fatti accogliere anche troppi.


La nostra strategia difensiva ed accusatoria adesso cambia, oggi vuole provare che la maggior parte degli autovelox sono stati autorizzati e posizionati su strade non idonee a quanto prevede la legge e le Amministrazioni che li utilizzano in nome della sicurezza, ne fanno uso in violazione di molteplici violazioni delle normative, essendo così loro stesse le prime a violare la legge.


Il Giudice di Pace di Belluno, ha accolto un nostro ricorso che contestava l'autovelox usato dal Comune di Belluno, sulla SS50 al Km.11+00 della Via Marisiga ambo direzioni di marcia. Il fatto risale allo scorso febbraio 2023, quando il Signor N.P. di Belluno, si vedeva contestare una violazione del limite di velocità con una multa di € 193.00 e la decurtazione di tre punti sulla patente, perchè secondo la Polizia Locale di Belluno aveva superato il limite imposto di 50 Km/h guidando a 83 Km/h.


L'imprenditore Bellunese si rivolgeva alla nostra Associazione che impugnava il ricorso innanzi al GdP di Belluno, rilevando e contestando ben 9 violazioni di legge commesse nella contestazione notificata.

ASSENZA PIANO URBANO ED EXTRAURBANO DEL TRAFFICO

Abbiamo posto all'attenzione del Giudice l'assenza del PUT. - I PIANI DEL TRAFFICO SONO OBBLIGATORI in quanto finalizzati ad ottenere, tra le altre prescrizioni, il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale. In base a tali piani è possibile apportare interventi e modifiche al piano viario e alla segnaletica stradale, ivi incluse le prescrizioni – verifica delle condizioni di idoneità - per l’eventuale posizionamento di eventuali sistemi di rilevamento della velocità statici o mobili in relazione al tratto di strada interessato.

Art.36 comma 4 C.d.S. "I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire."


Art.36 comma 10 C.d.S. "I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del Prefetto, dal (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del pienone alla sua realizzazione"


DECRETO PREFETTO BELLUNO - ERRATA QUALIFICA

Tra le contestazioni mosse quella relativa al Decreto del Prefetto di Belluno che ha autorizzato l'installazione e l'uso dell'autovelox con la contestazione differita (successiva) prevista e possibile solo in alcune strade e non sulla SS50.

La strada S.S.50 - Via Marisiga nel territorio di Belluno, non presenta infatti le caratteristiche minime previste e richieste dal Codice della Strada, come ha richiamato la stessa Corte di Cassazione con le sentenze 5078/2023 e 1805/2023 (per citare solo quelle del 2023) e la settimana scorsa anche con la sentenza del Tribunale Civile di Milano, "una strada per essere a norma deve avere le banchine di almeno 1 metro, elemento strutturale definito dallo stesso codice della strada "OBBLIGATORIO" e dalla Cassazione "INDIFETTIBILE".

anas
SS50 Km.11+00 - Sicurezza stradale

ASSENZA RELAZIONE TECNICA SULLA INCIDENTALITA'

Abbiamo fatto rilevare al Giudice che il Decreto Legge n. 121 del 2002, art. 4 - nella valutazione ai fini autorizzativi, IL PREFETTO deve rilasciare una AUTORIZZAZIONE (decreto prefettizio) che deve tenere conto innanzitutto della relazione tecnica sulla incidentalità (con danni alle persone e non ai mezzi sulla media nazionale ultimi 5 anni). E noi abbiamo chiesto al Prefetto di Belluno questo documento, ma ci veniva risposto testualmente: "il documento non è disponibile". Abbiamo quindi chiesto noi al Giudice, su quali basi si fosse basato il Prefetto di Belluno per concedere quella autorizzazione se non era in possesso del dato obbligatorio ed essenziale sul tasso degli incidenti.


Il Giudice di Pace su tale punto scrive testualmente: "...Risulta che il decreto prefettizio succitato, con riferimento al tratto della SS n.50 del Grappa e Passo Rolle in oggetto, ha fatto riferimento ad esiti dell'attività istruttoria e tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche editraffico, in ordine ai quali questo giudice nulla può dire, sia in mancanza di dati precisi (sarebbe stata eventualmente necessaria, all'uopo, una c.t.u. che, tuttavia, non è stata richiesta), sia perché il decreto prefettizio n. 928/2016, pur facendo espresso riferimento alla SS. n. 50 dal Km 10+712 al km 16+900, non fornisce elementi precisi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, plano altimetriche e del traffico del tratto di strada in questione, rimandando ad una serie di propri precedenti decreti del 2014 e del 2015". ED ANCORA IL GIUDICE...

prefetto di belluno
Prefetto di Belluno - Dr. Mariano Savastano

"...Il tratto di strada in oggetto, in ogni caso, è situato al di fuori del centro abitato e può essere, quindi, incluso tra el strade extraurbane secondarie, come rilevato dal Comune di Belluno a pag. 2 (Punto 1) della propria comparsa. Recentemente, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza N.1805/2023, ha confermato la sentenza del Giudice di secondo grado, che aveva valutato imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria "...il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvioalla classificazione di cui all'art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, 1805/2023, ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado, che aveva illegittima al rilevazione dell'infrazione, eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica "in quanto il tratto stradale non soddisferebbe le caratteristiche tecniche previste dall'art. 2 del Codice della Strada". Il giudice aveva, infatti, accertato chel a strada non presentava alcuna banchina laddove, invece, la presenza di una banchina risulterebbe un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria. "... il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvioalla classificazione di cui all'art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre; - tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni oalla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni (Cass. n. 16622 del 2019); - è, pertanto, illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", inbase alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 cit. codice (Cass. n. 5532 del 2017; Cass. n. 7872del 2011).".


CONCLUDE IL GIUDICE

"...La questione appare tutt'altro che trascurabile, perché, ferma restando la necessità dell'individuazione della strada da parte del Prefetto (il quale deve, comunque, valutare ulteriori requisiti, quali, in particolare, un elevato livello di sinistrosità sul tratto di strada, la documentata impossibilità o difficoltà, purché oggettiva, di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico), ci si deve chiedere quali siano le "restanti tipologie di strade".

Belluno
Giudice di Pace Belluno

"Dovendosi ritenere la strada sulla quale è stata accertata l'infrazione una strada extraurbana secondaria (art. 2 let. C c.d.s.), ossia una strada ad unica carregglata, c o n almeno una corsia per senso di marcia e banchine, deve, pertanto, ritenersi che la stessa, per potervi legittimamente posizionare l'autovelox, debba essere dotata di banchine, ossia di quella parte di strada esterna al margine della carreggiata delimitata da una linea bianca. Nelle fotografie allegate dal Comune di Belluno, mentre immediatamente dopo il cartello indicante "controllo elettronico della velocita", anche per al presenza di un distributore, la banchina è presente, all'altezza dell'autovelox la banchina non c'è, di fatto risultando la linea bianca a pochi centimetri dal guardrail".


"Se il Prefetto emana lo stesso a proprio insindacabile giudizio dopo una adeguata istruttoria, che ha come essenziale punto di riferimento, e scopo, quello del perseguimento della sicurezza stradale, non si può, tuttavia, escludere che il giudice del merito possa, anche se in via incidentale, nell'ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, pervenire ad una temporanea disapplicazione del medesimo qualora non sia stata conseguita prova adeguata della sussistenza, in riferimento alla strada, di tutte le caratteristiche obbligatoriamente necessarie ex lege".


L'accoglimento del motivo di cui sopra deve ritenersi assorbente rispetto agli altri motivi indicati nel ricorso. P.Q.M. il Giudice di Pace di Belluno, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22/1. 689/81 annulla li provvedimento impugnato. Spese compensate. Belluno, 13 giugno 2023







bottom of page