La Cassazione ribadisce che preclusiva per la classificazione della strada extraurbana categoria C, non la totale assenza delle banchine, ma l'assenza delle banchine in tutta la lunghezza della strada reputando tale consizione INDISPENSABILE per ritenere ammissibile la rilevazione con autovelox.
La sentenza, impugnata dall’opponente, il tribunale di Firenze ha riformato la decisione e ha annullato la sanzione, rilevando che gli autovelox possano essere installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, CDS ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2, mentre la strada ove era stata consumata l’infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana principale (tipo B), né quelle della strada extraurbana secondaria (Tipo C), mancando una banchina laterale sull'intera lunghezza, per cui, essendo illegittimo l’utilizzo dell’autovelox, la sanzione era stata erroneamente confermata in primo grado.
Ma non basta vi sia un piccolo spazio a bordo strada, magari in erba incolta per definire tale spazio una banchina stradale, la normativa ripresa anche dalla Cassazione in numerose sentenze, una delle caratteristiche necessarie a individuare una strada urbana a scorrimento è proprio la presenza della banchina stradale. Laddove questa sia presente, ci deve anche essere un decreto prefettizio ad autorizzare l’impiego dell’autovelox in modalità fissa, senza cioè gli agenti.
L’articolo 2 del Codice della strada definisce il concetto di strada urbana di scorrimento: essa corrisponde a una «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
A questo punto vediamo quando una banchina è regolamentare. Secondo il DM 5 novembre 2011, la banchina deve essere larga almeno 1 metro: ciò serve a evitare manovre pericolose su strade dove si presuppone che i veicoli corrano parecchio; il tutto per tutelare la sicurezza dei conducenti dei veicoli e dei pedoni.
"...Va ribadito che “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni - (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613.
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