Bologna: Ecco perche denunceremo il Giudice alla Corte di Cassazione.
- Altvelox
- 2 giorni fa
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Una sentenza che non farà giurisprudenza ma il libero convincimento del magistrato deve essere improntato sempre e comunque sulla legalità. La recente notizia diffusa dall’Ansa in merito alla decisione del Tribunale di Bologna, con la quale la giudice Alessandra Cardarelli ha ritenuto legittima una multa per eccesso di velocità basata su un autovelox privo di omologazione ma solo “approvato”, pone questioni gravissime sotto il profilo giuridico e istituzionale.

Premettiamo che siamo in attesa di leggere la sentenza e sino a quel momento nessuna azione sarà intrapresa, ma dalle anticipazioni di ANSA e Sole24 la pronuncia cosi impostata che non farà giurisprudenza, rimane comunque un precedente molto grave da segnalare.
È necessario ribadire con chiarezza: da aprile 2001 la Corte di Cassazione, ribadisce l'obbligo di omologazione e poi a partire dalla famigerata ordinanza di aprile 2024 n. 10505/2024, seguita da numerose altre pronunce conformi (tra cui la sentenza n. 13996/2025 del 26 maggio scorso e la n. 10365/2025 in sede penale), ha definitivamente stabilito che la mera approvazione non equivale all’omologazione.
L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada impone che i dispositivi utilizzati per fini sanzionatori siano “debitamente omologati”. Ogni diversa interpretazione non solo è priva di fondamento giuridico, ma si pone in diretto e consapevole contrasto con la legge e con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.
La motivazione della giudice di Bologna appare quindi doppiamente erronea. In primo luogo perché invoca l’articolo 201 CdS, disposizione che riguarda esclusivamente le modalità di notifica dei verbali e non la legittimità dei dispositivi di rilevazione. In secondo luogo perché giustifica una presunta “equipollenza” tra approvazione e omologazione, ormai da tempo smentita in modo inequivocabile dalla Cassazione.
Non è ammissibile sostenere che vi siano due interpretazioni possibili: l’unico dato normativo e giurisprudenziale valido è che senza decreto di omologazione ministeriale l’apparecchio non può essere impiegato a fini sanzionatori. Parlare di “libero convincimento” del giudice, in questo contesto, significa travalicare i limiti di legge e ignorare consapevolmente il vincolo derivante dall’interpretazione nomofilattica della Cassazione.
Per tali motivi, Altvelox annuncia che la sentenza e la condotta della giudice saranno oggetto di denuncia alla Presidenza della Corte di Cassazione e agli organi di autogoverno della magistratura. Non si tratta di una divergenza opinabile, ma di una violazione palese e imperdonabile del diritto, che mette a rischio la certezza della legge e mina la fiducia dei cittadini nella giustizia.
Come ricordato dal Dott. Roberto Mucci, Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, nella nota del 25.06.2025 a noi indirizzata, “...Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi, valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati, che sono soggetti, come qualunque altro cittadino, nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale...”. Muovendo da tale principio, e non potendosi in alcun modo ammettere una sorta di “zona franca” o di immunità sostanziale per i magistrati che, nell’esercizio delle loro funzioni, adottino deliberatamente condotte in contrasto con la legge, questa Associazione ritiene doveroso segnalare le gravi inadempienze riscontrate nell’operato della Giudice del Tribunale Civile di Bologna.

La decisione in esame non solo si pone in palese e consapevole contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma appare altresì viziata da un’interpretazione artificiosa e fuorviante delle norme di riferimento (artt. 142 e 201 CdS), tale da minare i principi costituzionali di legalità e di certezza del diritto. In particolare, emergono profili di responsabilità che travalicano il mero errore giudiziario e che si collocano nella sfera dell’illecito penale. La condotta della Giudice, consistente nell’affermare come equipollenti i procedimenti di approvazione e omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, nonostante il contrario avviso ormai incontrovertibile della Suprema Corte, integra una rappresentazione della realtà giuridica non veritiera, inserita in un atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Sotto questo profilo, si ritiene configurabile a carico della citata magistrata la violazione degli artt. 476 e 479 c.p., rispettivamente in materia di falsità materiale e ideologica in atti pubblici, in quanto la sentenza produce un effetto documentale e certificativo che, attestando la legittimità dell’utilizzo di strumenti privi di omologazione, finisce per consacrare come “vero” un fatto giuridicamente inesistente. Ne discende che tale comportamento, lungi dal poter essere ricondotto nell’alveo della discrezionalità interpretativa o del libero convincimento del giudice, si configura come un uso distorto della funzione giurisdizionale, in aperta violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e fedeltà alla legge che l’art. 101 Cost. impone al magistrato, il quale “è soggetto soltanto alla legge” e non a proprie costruzioni arbitrarie finalizzate a legittimare prassi amministrative illegittime.
La vicenda di Bologna conferma che, quando alcuni giudici di merito piegano il diritto per sostenere gli interessi delle pubbliche amministrazioni, il cittadino è costretto a percorrere la strada lunga e onerosa dei ricorsi fino in Cassazione. È un sistema inaccettabile che tradisce i principi costituzionali di legalità e uguaglianza davanti alla legge.

ULTIME SENTENZE DI TRIBUNALE CHE CONFERMANO OBBLIGO OMOLOGAZIONE
A differenza della pronuncia resa dal Tribunale di Bologna e di qualche altra isolata e sporadica decisione di merito di segno analogo, la stragrande maggioranza dei Giudici di Pace e dei Tribunali civili ha scelto di uniformarsi correttamente al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, dando piena attuazione al dettato normativo dell’art. 142, comma 6, CdS e all’interpretazione vincolante offerta dalla Suprema Corte. Le decisioni conformi dei Giudici di Pace sono ormai numerosissime e difficilmente quantificabili, tanto da rappresentare la regola applicativa sul territorio nazionale. A queste si aggiungono, con crescente frequenza, le sentenze di merito emesse dai Tribunali ordinari, che consolidano ulteriormente l’orientamento nomofilattico già tracciato dalla Cassazione.
A titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si ricordano alcune pronunce recenti, rese negli ultimi mesi, che hanno espressamente ribadito la nullità dei verbali fondati su apparecchi privi di decreto di omologazione, in ossequio all’orientamento consolidato della Suprema Corte. Tale quadro dimostra in modo inequivoco che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sia a livello di giudici di pace che di tribunali, non ammette deroghe: senza omologazione ministeriale i dispositivi di rilevamento non possono produrre effetti sanzionatori legittimi.
Tribunale di Padova sentenza n.809/2024 del 16.04.2024
Tribunale di Lecce sentenza n.2088/2024 del 07.06.2024
Tribunale di Torino sentenza n.3752/2024 del 28.06.2024
Tribunale di Asti n.622/2024 del 30.09.2024
Tribunale di Ferrara sentenza n.1441/2024 del 05.10.2024
Tribunale di Ferrara sentenza n.1101/2024 del 10.10.2024
Tribunale di Padova sentenza n. 1152/2024 del 20.06.2024
Tribunale di Rovigo sentenza n.1075/2024 del 26.02.2025
Tribunale di Imperia sentenza n.39/2024 del 01.04.2025
Tribunale di Rovigo sentenza n.1076/2024 del 09.04.2025
Tribunale di Imperia sentenza n. 230/2025 del 23.04.2025
Tribunale di Imperia sentenza n. 231/2025 del 23.04.2025
Tribunale di Imperia sentenza n. 232/2025 del 23.04.2025
Tribunale di Imperia sentenza n. 234/2025 del 23.04.2025