Brenzone: Impianti semaforici elettronici legittimità nulla e rischio danno erariale.
- Altvelox
- 4 giorni fa
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L’Associazione Altvelox chiede chiarimenti al Sindaco: omologazione, criteri di installazione e trasparenza degli atti pubblici sotto la lente. Senza risposte, si preannunciano azioni giudiziarie e segnalazioni alla Corte dei Conti come già avvenuto per il comune limitrofo di Torri del Benaco.

Egregio Signor Sindaco,
con riferimento a notizie apparse su autorevoli organi di stampa locale, apprendiamo che l’Amministrazione comunale di Brenzone avrebbe deliberato l’installazione di sistemi elettronici per il monitoraggio delle infrazioni semaforiche, con l’affidamento della relativa attività sanzionatoria a una società esterna.
In tale prospettiva, risulta doveroso segnalare che l’impiego di dispositivi elettronici per l’accertamento delle violazioni del Codice della Strada, compresi i sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, è condizionato dalla loro omologazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 142 del Codice della Strada, del D.M. 282/2017 e delle norme tecniche UNI/CEI applicabili.

Negli ultimi tempi, numerosi Comuni stanno progressivamente sostituendo gli autovelox con apparecchi quali T-Red, Photored e dispositivi simili, ritenendoli strumentazioni più “discrete” ma ugualmente redditizie. Si tratta tuttavia di apparecchi elettronici soggetti a obbligo di omologazione, né più né meno dei tradizionali rilevatori di velocità. Molti Sindaci sembrano ignorare tale obbligo, oppure fingono di ignorarlo, procedendo a installazioni e attivazioni senza il rispetto delle necessarie verifiche tecniche e legali. Una simile condotta espone gli Enti locali a profili di illegittimità sistemica e a potenziali responsabilità di natura erariale, penale e amministrativa.
Proprio per analoghi motivi, l’Associazione Altvelox nei giorni scorsi ha già formalmente denunciato il Sindaco del Comune di Torri del Benaco Stefano Nicotra per l’installazione e l’impiego di dispositivi elettronici privi della prescritta omologazione. Si tratta di un precedente rilevante, che richiama l’urgenza di prevenire comportamenti amministrativi potenzialmente lesivi della legalità e dell’interesse pubblico.
L’utilizzo di strumenti non omologati o privi di certificazione di conformità tecnica comporta l’illegittimità degli accertamenti e potrebbe configurare gravi profili di responsabilità in capo all’Amministrazione comunale e agli operatori privati coinvolti.
È principio giurisprudenziale consolidato che non è consentito perseguire un fine legittimo mediante strumenti contrari alla legge. Il rispetto del Codice della Strada non può realizzarsi attraverso l’impiego di strumenti illegittimi o tecnicamente inidonei, i cui effetti potrebbero ledere in modo sistemico i diritti fondamentali dei cittadini, privati di adeguata tutela e assoggettati a sanzioni potenzialmente arbitrarie.
Alla luce di quanto sopra, al fine di scongiurare iniziative giudiziarie già in fase di attenta valutazione, questa Associazione nell’ambito delle finalità statutarie volte al contrasto dell’abuso dei dispositivi di rilevazione automatica chiede formalmente al Comune di Brenzone, ai sensi della normativa in materia di trasparenza amministrativa e accesso agli atti (L. 241/1990 e D.lgs. 33/2013):
Conferma ufficiale circa l’effettivo stanziamento di fondi pubblici e l’avvenuta installazione di dispositivi elettronici per il rilevamento delle infrazioni semaforiche;
Copia integrale degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, contratti) che hanno disposto l’acquisto, il noleggio, l’installazione e/o l’affidamento della gestione degli impianti elettronici in oggetto;
Copia dei documenti tecnici e amministrativi forniti dalle ditte vincitrici di appalto, compresi capitolati, relazioni tecniche, specifiche contrattuali ed economiche, piani di gestione e manutenzione;
Indicazione precisa dello stato di omologazione di ciascun apparecchio installato o previsto, con riferimenti puntuali alle normative tecniche rispettate, ai decreti ministeriali di approvazione e ai criteri adottati per la collocazione degli impianti, in particolare con riguardo al tasso di incidentalità dei tratti interessati (art. 4 L. 168/2002, art. 208 CdS).
Nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e legalità dell’azione amministrativa, si richiede che il riscontro venga fornito entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. In difetto, la scrivente si riserva di procedere senza ulteriore avviso con formale denuncia-querela alla competente Procura della Repubblica, nonché con segnalazione alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità patrimoniali per danno erariale.
Ribadiamo che la sicurezza stradale non può mai prescindere dal rispetto delle norme e dei diritti fondamentali dei cittadini. L’impiego di strumenti tecnologici deve essere ispirato a legalità, proporzionalità ed effettiva utilità pubblica non alla produzione automatica di gettito sanzionatorio.
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