Fontaniva (PD): Autovelox ancora attivi sulla SR53 il Sindaco sanziona noi denunciamo.
- Altvelox

- 30 ago
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Strumenti privi di omologazione, assenza dei piani di sicurezza stradale e un sistema sanzionatorio che calpesta i diritti dei cittadini. Anche il Sindaco e Vice Sindaco di Fontaniva oggetto di denuncia-querela alla Procura di Padova assieme al Dirigente Polizia Locale PD1A, Sezione Polizia Stradale e Prefetto di Padova. Reati ipotizzati truffa, falsità materiale e ideologica, frode nelle pubbliche forniture, richiesti i sequestri preventivi dei rilevatori elettronici risultanti non omologati.

Fontaniva riaccende gli autovelox non omologati
Vicenda questa volta che riguarda il Comune di Fontaniva (PD) rappresenta l’ennesima dimostrazione di come, i Sindaci del Veneto, perseverino nell’uso di strumenti di rilevazione elettronica della velocità privi della necessaria omologazione metrologico-legale, in aperta violazione dell’art. 142, comma 6, Codice della Strada.
Nonostante una legge chiarissima e una giurisprudenza della Corte di Cassazione univoca e ripetuta che ha chiarito l’invalidità assoluta delle sanzioni elevate con apparecchi non omologati, a Fontaniva si è deciso di riattivare i rilevatori elettronici modello Autosc@n Speed, semplicemente approvati dal MIT, ma mai omologati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), unico ente competente in materia.
La Corte Costituzionale
La Sentenza della Corte Costituzionale - sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 ha stabilito in modo inequivocabile un principio cardine nel contesto delle rilevazioni automatiche della velocità, chiarendo come gli strumenti utilizzati per accertare le violazioni delle norme del Codice della Strada debbano necessariamente possedere una comprovata affidabilità metrologica.

Tale affidabilità, espressamente richiamata dalla Consulta, rappresenta un requisito imprescindibile affinché i dati raccolti possano essere validamente utilizzati in sede sanzionatoria. Il supremo Giudice delle leggi, infatti, ha affermato che la misurazione della velocità tramite dispositivi quali autovelox o analoghi apparati elettronici è destinata a incidere direttamente sulla sfera giuridica del cittadino, determinando l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie e per tale ragione, deve necessariamente fondarsi su strumenti tecnicamente idonei, verificati periodicamente nella loro funzionalità e sottoposti a regolari procedure di taratura.
Questa esigenza trova giustificazione e fondamento nella tutela costituzionale del diritto di difesa dell’automobilista nonché nel più ampio principio di legalità sostanziale che deve presidiare l’intera attività amministrativa e repressiva dello Stato. In coerenza con quanto espresso dalla Consulta, il quadro normativo nazionale, già in tempi antecedenti al recepimento delle direttive europee in materia metrologica, ha regolato con particolare rigore i requisiti di produzione, omologazione, approvazione e validazione tecnico-amministrativa degli strumenti metrici destinati a finalità di carattere legale.
Tra questi strumenti, senza alcun dubbio, rientrano quelli preposti alla rilevazione elettronica della velocità ai sensi dell’art. 142, comma 6, del vigente Codice della Strada. Pertanto, la pronuncia costituzionale citata impone agli enti preposti al controllo della circolazione stradale di adottare esclusivamente dispositivi conformi ai requisiti metrologici prescritti dalla legge, a garanzia della certezza e dell’equità delle rilevazioni effettuate e, di conseguenza, della legittimità delle sanzioni amministrative irrogate. Ogni violazione di tali prescrizioni non solo inficia la validità giuridica degli accertamenti, ma comporta anche una chiara lesione dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini.
Polizia Stradale e silenzio istituzionale

Mentre in altre Province Italiane la Polizia Stradale effettua verifiche, controlli e sequestri di apparecchi autovelox privi di omologazione e attivi indagini per truffa e falsità da parte dei sindaci, a rendere ancora più grave la situazione è l’inerzia della Polizia Stradale di Padova, che non interviene per ripristinare la legalità pur essendo a conoscenza della illegalità degli impianti sanzionatori in funzione, della mancanza dei piani urbani ed extraurbani del traffico e dei numerosi precedenti giurisprudenziali.
Un abuso reiterato e consapevole
Quella che potrebbe sembrare una semplice negligenza si può configurare come falso ideologico e truffa a danno dei cittadini: gli agenti accertatori della Polizia Locale PD1A attestano nei verbali di contestazione, velocità rilevate da apparecchi non idonei a rilasciare prova legale, trasformando l’attività sanzionatoria in uno strumento di mera entrata economica. Una condotta dolosa e fraudolenta che, come riconosciuto dalla Cassazione penale n. 10365/2025, può integrare anche i reati di frode nelle pubbliche forniture a carico della società che ha venduto o noleggiato gli autovelox al comune.
Una questione di legalità e uguaglianza
Mentre la maggiorparte delle amministrazioni, rispettando la legge, hanno sospeso l’uso di apparecchi non omologati, altre come Fontaniva, Cittadella, Padova, Treviso, Venezia, San Donà di Piave, Federazione Camposampierese per citarne alcuni nel veneto, continuano ad utilizzarli.
Si tratta di una condotta non riconducibile a semplice negligenza amministrativa, bensì a un atteggiamento ostinato e consapevole, posto in essere con piena cognizione della normativa violata e degli effetti pregiudizievoli prodotti sui cittadini. L’uso continuato di tali strumenti, ben oltre il semplice errore materiale o interpretativo, trasforma l’accertamento della violazione in un abuso di potere, con potenziali ricadute sia in termini di responsabilità erariale che di responsabilità penale, per ipotesi configurabili, il falso ideologico e materiale e truffa ai danni della collettività. Condotte di tal genere costituiscono la prova di aver smarrito il senso della Stato: da persone che occupano posizioni di vertice con ricadute sulla cittadinanza notevoli. La legalità calpestata, mancato rispetto di Istituzioni di livello superiore come la Corte di Cassazione.
La vicenda di Fontaniva conferma come un sistema sanzionatorio basato su strumenti illegittimi non abbia nulla a che vedere con la sicurezza stradale. È una prassi vessatoria, sostenuta da decreti prefettizi privi di fondamento legale e dall’inerzia della Polizia Stradale, che scarica sui cittadini i costi di difendersi in giudizio.
Altvelox continuerà a denunciare alle procure e a rendere pubbliche queste pratiche, perché la sicurezza sulle strade non può essere usata come pretesto per alimentare casse comunali a discapito dei diritti fondamentali dei cittadini.







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