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Cassazione: I dati del conducente non si regalano al buio.

Se impugni il verbale presupposto, l’obbligo ex art. 126-bis di comunicare i dati del conducente nasce solo dopo la definizione del procedimento e, se perdi, solo dopo un nuovo invito notificato.


Una nuova ordinanza di Cassazione conferma che non vige alcun obbligo di comunicare i dati del conducennte
Una nuova ordinanza di Cassazione conferma che non vige alcun obbligo di comunicare i dati del conducennte

La Cassazione con l'ordinanza n. 31871/2025 del 6 dicembre 2025 torna a precisare una questione che dovrebbe essere già definita ma sempre per motivi economici viene dimenticata dalle P.A. C’è infatti l'abitudine amministrativa che resiste più della vernice sui cartelli, e cioè trattare la comunicazione dei dati del conducente come un automatismo immediato, quasi fosse un pedaggio da pagare a prescindere da tutto: ti arriva il verbale, entro sessanta giorni devi indicare chi guidava, punto. È comodo, perché sposta l’attenzione dal vero tema, la legittimità dell’accertamento e la fondatezza della contestazione, e la trasforma in un esercizio di compilazione anagrafica che molti cittadini fanno “per non avere problemi”, consegnando informazioni personali e dati della patente quando, in realtà, l’obbligo non è ancora esigibile.


Ordinanza 31871/2025 del 6.12.2025
Ordinanza 31871/2025 del 6.12.2025

Il principio da tenere fermo è semplice, anche se qualcuno finge che non lo sia: se il verbale presupposto è stato impugnato con un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, l’obbligo di comunicare i dati del conducente non scatta nei termini ordinari finché quel procedimento non è definito. È una questione di logica giuridica prima ancora che di diritto positivo, perché non ha senso pretendere l’identificazione del conducente per finalità sanzionatorie accessorie (decurtazione punti e correlati effetti) mentre è ancora aperto il giudizio sul fatto se la violazione esista davvero, e se quel verbale sia valido oppure no.


In pratica, la sequenza corretta è questa: prima si definisce la contestazione principale, cioè si chiude il procedimento sul verbale presupposto (per pagamento, per decorrenza dei termini senza impugnazione, oppure per esito del ricorso), e solo dopo si può parlare, in modo serio e giuridicamente pulito, di obbligo di comunicazione dei dati. Se il ricorso viene accolto e il verbale presupposto viene annullato, il presupposto dell’obbligo cade, perché non può sopravvivere una richiesta di dati funzionale a una sanzione che l’ordinamento ha dichiarato inesistente o comunque priva di effetti. Se invece l’esito è negativo, allora l’amministrazione non può far finta che il tempo passato non conti e, soprattutto, non può “fare leva” su un invito inviato quando il ricorso era pendente, perché quello non era un invito idoneo a far decorrere un termine utile in senso sanzionatorio.


Ed ecco il punto che in concreto salva tanti contenziosi inutili: dopo la definizione negativa del ricorso sul verbale presupposto, l’ente deve notificare un nuovo invito a comunicare i dati del conducente, e soltanto da quella nuova notifica decorrono i sessanta giorni per rispondere. Questo serve a mettere in chiaro una cosa che spesso viene trattata con disinvoltura, e cioè che non si può punire un cittadino per non aver fatto, in un certo termine, qualcosa che in quel momento non era ancora dovuto, perché la pendenza del ricorso rendeva l’obbligo sospeso, non “facoltativo”, e quindi giuridicamente non esigibile.


La parte più fastidiosa, ma anche più utile, è che questa impostazione non è un premio alla furbizia, né un trucco per evitare di collaborare, è una tutela minima di equilibrio tra potere pubblico e cittadino. Se io sto contestando la validità del verbale, e lo faccio con un rimedio previsto dall’ordinamento, non posso essere costretto nel frattempo a consegnare i dati personali del conducente, con tutto ciò che ne consegue in termini di punti e ulteriori effetti, perché altrimenti il ricorso diventa un giro a vuoto: discuti se l’atto è legittimo, ma intanto subisci già l’effetto più invasivo e più “personale”, che è legato alla patente.


Altvelox
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Operativamente, la condotta corretta è lineare e difendibile: quando arriva l’invito a comunicare i dati, e tu hai già impugnato il verbale presupposto, rispondi in forma tracciabile comunicando che il ricorso è pendente, allegando prova del deposito o della notifica, e chiedendo che ogni richiesta sia rinnovata solo dopo la definizione del procedimento, perché prima non c’è un obbligo esigibile nei termini richiesti. È una risposta che sta in piedi da sola, non insulta nessuno, non crea attriti inutili, e soprattutto mette l’ente di fronte alla realtà giuridica, non alla prassi.


Poi, se il ricorso viene respinto, non si gioca a nascondino: si attende il nuovo invito notificato dall’ente e, da quel momento, si rispettano i sessanta giorni. Così funziona quando si fa diritto, non quando si fa cassa o si lavora per inerzia.

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