Codevigo (PD): Il giudice di padova annulla la multa per omessa comunicazione dati conducente.
- Altvelox

 - 16 lug
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La sentenza di Padova conferma: l’art. 126-bis del Codice della Strada non si applica se il procedimento sull’infrazione presupposta è ancora pendente. Nessun dato si deve comunicare prima che il ricorso in atto sia stato definito e solo qualora venga respinto.

È riscontrato ormai che sempre più Comuni, con zelo eccessivo o più facilmente con troppa fretta di incassare, emettano verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente anche quando il procedimento originario non si è ancora concluso. È accaduto a Codevigo, ma questa volta il Giudice di Pace ha rimesso ordine a una prassi tanto diffusa quanto illegittima.
Con sentenza del 15 luglio 2025, l’Ufficio del Giudice di Pace di Padova ha accolto il ricorso proposto per una società nostra associata destinataria di un verbale emesso per violazione dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della Strada, ovvero per la mancata comunicazione dei dati del conducente a seguito di un’infrazione originaria per eccesso di velocità.

Il punto chiave? Il verbale per omessa comunicazione era stato notificato quando era ancora pendente, davanti al Prefetto, il ricorso amministrativo contro l’infrazione presupposta. Come ha sottolineato il giudice, in queste circostanze manca del tutto il presupposto giuridico per la contestazione.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, la richiesta dei dati del conducente può ritenersi valida solo quando il procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla sanzione principale è definito con provvedimento definitivo. Se il ricorso viene accolto, viene meno anche il fondamento per chiedere chi fosse alla guida. Se invece il ricorso viene respinto, sarà solo da quel momento che scatterà un nuovo termine di 60 giorni, previa nuova richiesta da parte dell’organo accertatore.
Nel caso di Codevigo, l’Amministrazione ha invece proceduto prematuramente, notificando la sanzione per l’art. 126-bis in data 28 marzo 2025, mentre il Prefetto non si era ancora espresso sull’infrazione presupposta, cosa fatta solo il 30 maggio successivo, notificando l’ordinanza il 2 luglio. Alla data dell’accertamento contestato, dunque, la vicenda sanzionatoria principale era ancora aperta.

Il Comune, nel difendere il proprio operato, ha richiamato prassi ministeriali e giurisprudenza precedente, ormai superata, insomma riprendendo una citazione... non ci hanno visto arrivare.
La decisione del Giudice di Pace sancisce una linea chiara: l’obbligo di indicare il conducente non può scattare automaticamente, ma solo dopo che l’infrazione sia divenuta “cosa giudicata”, in via amministrativa o giudiziaria. Un passaggio fondamentale, questo, non solo per i legali e i professionisti che si occupano di contenzioso stradale, ma anche per tutelare i cittadini da prassi sanzionatorie scorrette e, talvolta, lesive del diritto di difesa.
La decisione chiude il caso con l’annullamento del verbale opposto e la compensazione delle spese, considerato che l’orientamento della Cassazione si è chiarito solo di recente. Ma resta un monito per tutti gli enti accertatori: la fretta non è mai buona consigliera, nemmeno quando si tratta di multe.







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