Pavia: Autovelox illegittimi il Tribunale smonta la Prefettura e la condanna al risarcimento del ricorrente.
- Altvelox

- 16 ott
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Con la sentenza n. 1070/2025 il giudice Rocchetti annulla una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox non omologato. La difesa dell’Avv. Iacovacci conferma che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa e che la legge va rispettata anche dallo Stato. Prefettura costituita condannata al risarcimento di tutte le spese con evidente danno erariale.

Il Tribunale di Pavia ha pronunciato una sentenza destinata a pesare nel dibattito nazionale sugli autovelox. Con la decisione n. 1070/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025, il Giudice dott. Giacomo Rocchetti ha accolto integralmente l’appello presentato dall’Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, difensore della società OMISSIS, annullando l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Pavia.
La vicenda riguarda una multa per eccesso di velocità rilevata nel Comune di Belgioioso mediante un dispositivo “Autosc@n Speed”. L’apparecchio era però solo “approvato” dal Ministero delle Infrastrutture, non “omologato” come impone l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada.Un dettaglio tecnico? No, una questione di legalità.

L’Avv. Iacovacci, con un lavoro puntuale e documentato, ha dimostrato che la Prefettura e la Polizia Locale avevano basato la sanzione su uno strumento privo dei requisiti normativi. Ha inoltre confutato l’errata tesi, purtroppo ancora sostenuta da molte amministrazioni, secondo cui “approvazione” e “omologazione” sarebbero procedure equivalenti. Il Tribunale gli ha dato ragione su tutta la linea.
Nella motivazione, il Giudice Rocchetti richiama la Cassazione n. 10505/2024 e le successive pronunce conformi (20913/2024, 12924/2025, 13966/2025, 26521/2025), che hanno chiarito in modo definitivo che l’approvazione ministeriale non è sufficiente. Solo le apparecchiature “debitamente omologate” possono produrre effetti probatori validi.
L’Avvocato Iacovacci ha smontato anche l’argomento della Prefettura secondo cui la taratura periodica dello strumento ne garantirebbe comunque l’affidabilità. Il Tribunale ha chiarito che taratura e omologazione sono due procedure diverse: la prima serve a verificare il funzionamento, la seconda a certificare la conformità legale del modello.Senza omologazione, nessuna prova è valida e nessuna multa può reggere in giudizio. Il Giudice ha poi ribadito un principio fondamentale: le circolari ministeriali non hanno valore normativo. Non possono modificare il senso della legge né introdurre interpretazioni che avvantaggino le amministrazioni contro i cittadini.Come ricorda la sentenza, “le circolari ministeriali sono meri atti di indirizzo interno e non fonti del diritto”.
Il risultato è chiaro: annullamento della multa, condanna della Prefettura di Pavia alle spese di entrambi i gradi di giudizio e riconoscimento del lavoro preciso e rigoroso del difensore. La decisione del Tribunale si inserisce in un filone ormai consolidato che sta restituendo trasparenza e legalità a un sistema di rilevamento troppo spesso usato come fonte di entrata più che come strumento di sicurezza.
Questa vittoria, non è solo una soddisfazione personale. È un messaggio forte rivolto alle istituzioni: lo Stato deve essere il primo a rispettare le proprie regole, soprattutto quando limita i diritti dei cittadini. La sicurezza stradale non si costruisce con autovelox non conformi, ma con dispositivi regolari, controlli veri e rispetto del Codice della Strada. E la legge, quando è applicata con competenza e rigore come in questo caso, torna ad essere il più efficace strumento di tutela per tutti.







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