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Quando il giudice cambia idea: a Padova l’autovelox solo “approvato” non basta più.

Una sentenza del Giudice di Pace di Padova annulla un verbale perché il dispositivo è solo approvato e non omologato. Lo stesso giudice, in passato, aveva scritto l’esatto contrario in varie sentenze, sostenendo l’equipollenza tra omologazione e approvazione. Altvelox, che lo aveva denunciato per quelle decisioni, ora vede riconosciuto in sentenza il principio per cui si batte da anni.


La sentenze del Giudice di Pace Antonio Bordin del 18.11.2025
La sentenze del Giudice di Pace Antonio Bordin del 18.11.2025

La sentenza del Giudice di Pace di Padova, dott. Antonio Bordin, nel procedimento n. 4958/2025, riguarda un caso “semplice” ma pesante per il sistema sanzionatorio. Una cittadina impugna un verbale per eccesso di velocità del Comune di Piove di Sacco, contestando un unico punto: il dispositivo usato per rilevare la velocità non è omologato, ma solo preventivamente approvato. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto. Si discute in udienza, la causa viene decisa su base documentale, il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.


Nel corpo della decisione, il giudice ricostruisce il motivo di opposizione: si chiede l’annullamento del verbale perché il dispositivo elettronico non è stato oggetto di omologazione, ma solo di approvazione ministeriale. Ed è pacifico in causa, scrive il giudice, che quel modello di apparecchio abbia formato oggetto “di sola preventiva approvazione e non di omologazione”.


A questo punto entra in gioco la parte interessante, quella che ribalta anni di prassi. Il giudice ricorda che una copiosa giurisprudenza di merito, compresa quella del suo stesso Ufficio e del Tribunale di Padova, ha a lungo sostenuto l’equipollenza tra provvedimenti di omologazione e approvazione per ritenere legittimi gli accertamenti automatici dei limiti di velocità. In pratica, per anni si è detto: basta che lo strumento sia approvato, non serve l’omologazione.


Poi arriva il “quid novi” della Cassazione. Bordin richiama l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha stabilito che l’approvazione non è equipollente all’omologazione e che solo l’omologazione integra la condizione di legittimità dell’accertamento effettuato tramite apparecchiature automatiche. La Corte parte dall’art. 142 comma 6 Codice della Strada, che considera fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, e dall’art. 192 del regolamento di esecuzione, che distingue nettamente tra procedimenti di approvazione e di omologazione.


La sentenza riprende in modo fedele il ragionamento della Suprema Corte: l’approvazione è un passaggio propedeutico, autonomo ma preliminare, diretto a consentire l’omologazione, che è attività distinta e successiva. Solo l’omologazione ministeriale, con i dovuti test di laboratorio e sul campo, autorizza la riproduzione in serie dell’apparecchio. In assenza di omologazione, quindi, manca un requisito essenziale di legittimità del procedimento sanzionatorio e il verbale risulta insanabilmente viziato.


Il giudice non si ferma alla prima ordinanza. Richiama le successive pronunce di legittimità che hanno confermato la stessa linea (Cass. civ. n. 20913/2024, n. 12924/2025, n. 13996/2025) e soprattutto l’ordinanza n. 26521/2025, che definisce questo orientamento “ormai consolidato”.


Elemento politicamente delicato, il giudice prende atto che anche il Tribunale di Padova, dopo aver per anni affermato l’equipollenza tra approvazione e omologazione, si è ormai uniformato alla Cassazione, citando più sentenze del 2025 che ribadiscono i medesimi principi. Sulla base di questo quadro, Bordin dichiara espressamente di ritenere di “conformarsi al nuovo indirizzo” giurisprudenziale, sia di legittimità sia di merito.


Tradotto in pratica: per gli accertamenti dei limiti di velocità, solo le apparecchiature “debitamente omologate” producono dati qualificabili come fonti di prova; se il dispositivo è solo approvato e non omologato, non c’è prova valida e manca una condizione essenziale di legittimità dell’intero procedimento, che è quindi viziato alla radice. Il motivo di ricorso viene ritenuto fondato, il verbale viene annullato, il ricorso è accolto e le spese sono compensate per l’oggettiva controvertibilità della questione.


Denuncia-querela del 24.09.2025
Denuncia-querela del 24.09.2025

Qui si inserisce il dato esterno alla sentenza, ma decisivo per capire il contesto: Altvelox aveva già denunciato il medesimo giudice di pace perché, in precedenti decisioni, aveva sostenuto l’equipollenza tra approvazione e omologazione, legittimando così l’uso di dispositivi privi di omologazione ai danni degli automobilisti. Oggi quello stesso giudice, nero su bianco, riconosce che solo l’omologazione conta e che la mancanza di questo requisito rende nulla la multa.


Per il singolo ricorrente significa uscire da una sanzione fondata su uno strumento non conforme. Per il sistema locale, significa che uno degli uffici che più testardamente negavano la differenza tra approvazione e omologazione è costretto, alla fine, ad allinearsi alla Cassazione. Altvelox, che su questo punto ci ha messo la faccia, le denunce e il tempo, vede confermato in sentenza quello che ripete da anni: se lo strumento non è omologato, la sanzione non è solo discutibile, è illegittima. E tutti, giudici compresi, non possono più far finta di niente.

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