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La Suprema Corte boccia i verbali senza strumenti omologati. Non è prova il tachimetro dell’auto di servizio.

Una ennesima ordinanza della Corte di Cassazione smonta una vecchia prassi: non basta l’occhio dell’agente o il tachigrafo dell'auto di servizio per dimostrare un eccesso di velocità. Senza un rilievo oggettivo o strumentale, la sanzione è nulla. La legge tutela il cittadino da valutazioni arbitrarie e da verbali costruiti solo su presunzioni.


Senza un rilievo oggettivo o strumentale, la sanzione è nulla
Senza un rilievo oggettivo o strumentale, la sanzione è nulla

Con recente ordinanza la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di civiltà giuridica: non si può multare un automobilista per eccesso di velocità basandosi solo sulla percezione soggettiva dell’agente accertatore. Serve una prova concreta, misurabile e verificabile.


Il caso nasce nel Veneziano. Un automobilista era stato sanzionato perché, secondo i Carabinieri, di Porto Viro durante l’inseguimento la loro auto aveva raggiunto i 160 km/h. Il Tribunale di Venezia, in appello, aveva dato ragione all’amministrazione ritenendo sufficiente la dichiarazione riportata nel verbale. Ma la Cassazione ha ribaltato tutto: il verbale fa fede solo per i fatti avvenuti sotto diretta percezione dell’agente, non per valutazioni o deduzioni personali.


Il punto centrale è l’articolo 2700 del codice civile: la “fede privilegiata” del pubblico ufficiale riguarda solo i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non le interpretazioni o le supposizioni. Dunque, attestare che il tachimetro dell’auto di servizio segnava 160 km/h è un fatto; dedurre che anche il veicolo inseguito andasse a quella velocità è un’opinione, non una prova.


L'Ordinanza della Cassazione
L'Ordinanza della Cassazione

La Corte di Cassazione però ricorda che, in mancanza di strumenti di misurazione omologati, la velocità non può essere oggetto di semplice apprezzamento visivo. Altrimenti si violerebbe il principio di legalità e il diritto di difesa sancito dalla Costituzione e dalla legge 689/1981. Questo orientamento non è nuovo ma rafforza una linea giurisprudenziale consolidata: le sanzioni amministrative devono poggiare su riscontri tecnici oggettivi.


Ogni volta che la pubblica amministrazione costruisce un verbale su mere presunzioni incorre in violazioni di legge e rischia conseguenze penali diverse. Oggi, dopo l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, le condotte di chi attesta falsamente fatti o omette atti dovuti possono integrare reati come il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) o la truffa ai danni dello Stato o del cittadino (art. 640 c.p.).


Sul piano amministrativo, un verbale privo di fondamento tecnico è nullo per difetto di istruttoria e violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990. Ciò comporta non solo l’annullamento della sanzione ma anche il possibile risarcimento delle spese e dei danni subiti dal cittadino.


La Cassazione, con una formula secca ma incisiva, ha rinviato il caso al Tribunale di Venezia in diversa composizione, invitandolo a verificare se esistano “presupposti oggettivi per ritenere accertata la pericolosità della condotta”. Tradotto: senza una prova strumentale, la multa non può reggere.


Questa decisione consolida la giurisprudenza sull'obbligo di "debita omologazione", in un contesto in cui molti enti locali continuano a fondare verbali su basi fragili. È un richiamo al rispetto delle regole, non solo da parte dei cittadini ma anche e soprattutto da parte della pubblica amministrazione. Perché la legalità, come ricorda la Cassazione, non è un’opinione: è un fatto da provare.

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