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Tribunale di Frosinone: Eclatante sentenza condanna la Prefettura.

Va annullata l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura che non riporti chiaramente la qualifica del funzionario che la firma. Tale omissione, infatti, rappresenta una grave lesione al diritto di difesa del sanzionato. Lo ha stabilito il Tribunale di Frosinone con una sentenza emessa lo scorso 13 settembre e con cui ha accolto le lamentele di un automobilista multato dall’autovelox sulla superstrada Frosinone-Sora.

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Giustizia

In particolare, il provvedimento è nullo se omette di precisare se il soggetto che l’ha sottoscritta rivesta la qualità di vice prefetto vicario o di quello aggiunto, impedendo con ciò al destinatario del provvedimento di comprendere se costui abbia o meno il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza la previa delega del prefetto titolare e quindi anche di comprendere se debba o meno attivarsi per ricercare e fornire in giudizio, nel caso si tratti di vice prefetto aggiunto, la prova contraria alla presunzione iuris tantum di esistenza della delega.


A stabilirlo, l’importante e significativa sentenza del Tribunale di Frosinone, la 912/2023 depositata lo scorso 14 settembre dal Giudice Stefano Troiani, che ha accolto l’appello di un automobilista leccese rivoltosi allo “sportello dei diritti”, che in primo grado si era visto convalidare l’ordinanza d’ingiunzione prefettizia di rigetto di un ricorso avverso un verbale contestato a seguito di autovelox, pur eccependo, tra l’altro l’assenza di delega da parte del Prefetto.

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Prefetto di Frosinone - Dr. Ernesto Liguori

Quattro anni dopo, il Tribunale di Frosinone ha annullato l’ingiunzione di pagamento che era seguita a quel verbale, condannando la Prefettura del capoluogo ciociaro che aveva emesso l’atto – a pagare le spese legali per oltre 550 euro a fronte di un verbale che, in origine, era stato staccato per 187 euro (spese comprese). Nel tratto di strada della rilevazione elettronica, il limite di velocità è di 90Km/h. L’automobilista sanzionato era transitato a 116 km/h e, tenuto conto della riduzione del 5% prevista dal Codice, era stato multato per un eccesso di 20,20 Km/h: 173 euro di multa e 3 punti via dalla patente. L’automobilista aveva presentato ricorso alla Prefettura di Frosinone, sollevando tutta una serie di censure al verbale redatto dalla polizia locale monticiana, ma la Prefettura aveva respinto le opposizioni e, nel 2020, aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma maggiorata pari a 346,00 euro. L’uomo multato non si era arreso e aveva fatto nuovo ricorso al Giudice di Pace di Frosinone, ma anche in questo caso le sue ragioni erano state respinte dal magistrato che, di converso, aveva convalidato il provvedimento autoritativo della Prefettura. Ancora una volta, l’automobilista – convinto di avere ragione e che nelle carte che si erano accumulate negli anni per questa vicenda ci fosse più di un errore o svista, aveva appellato la decisione del Giudice di Pace al Tribunale del capoluogo Ciociaro, elencando ben 15 argomentazioni di nullità del verbale, dell’ingiunzione e della decisione del GdP, chiedendo anche la condanna della Prefettura – che non si è mai costituita in giudizio venendo dichiarata contumace – il risarcimento dei danni causatigli.

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Sub Lege Libertas

RECITA LA SENTENZA

“A tale riguardo, infatti, l’impugnata ordinanza –ingiunzione risulta emessa e sottoscritta dal Dirigente dell’Area III, Viceprefetto, senza che sia specificato se trattasi di vice prefetto vicario o aggiunto. In sostanza, l’ordinanza-prefettizia omette di precisare se il soggetto che l’ha sottoscritta rivesta la qualità di vice prefetto vicario o di quello aggiunto, impedendo con ciò al destinatario del provvedimento di comprendere se tale soggetto abbia o meno il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione , senza la previa delega del prefetto titolare e quindi anche di comprendere se debba o meno attivarsi per ricercare e fornire in giudizio, nel caso si tratti di vice prefetto aggiunto, la prova contraria alla presunzione iuris tantum di esistenza della delega. Ciò configura una grave lesione del diritto di difesa, risultando taciuta una circostanza essenziale tesa ad accertare l’estensione dei poteri del soggetto firmatario del provvedimento. Del resto, la predetta qualità non è stata nemmeno esplicitata nella memoria costituzione dell’Amministrazione opposta, né è stato acquisito agli atti di causa l’atto prefettizio, con il quale il Prefetto ha attribuito al soggetto firmatario dell’ingiunzione la titolarità dell’incarico di Dirigente dell’Area III”.






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