Tribunale Padova: L'autovelox di Cittadella è illegale. Comune condannato al risarcimento.
- Altvelox Servizi
- 6 lug 2024
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Importante sentenza del Tribunale Ordinario di Padova dello scorso 20.06.2024 che ha condannato il Comune di Cittadella (PD). Se la legge viene applicata in maniera corretta e puntuale risulterà che ogni autovelox per essere utilizzato necessita obbligatoriamente di un decreto di omologazione e senza di questa prova metrica la rilevazione sarà annullata per illegittimità.

Con la sentenza del 10.03.2023, il Giudice di pace di Padova aveva respinto l’opposizione proposta da OMISSIS avverso il verbale con cui il Distretto polizia locale PD1A gli aveva contestato per aver superato il limite di km/h 7,10 nella via Copernico a Cittadella dove il limite di velocità è di km/h 70. Eccesso di velocità accertato mediante apparecchiatura autovelox fissa marca VELOCAR, modello RED & SPEED EVO L1.
Il Sig. OMISSIS contestava al Giudice di primo grado, l’insussistenza del fatto rilevando l’assenza di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, nonché la mancata omologazione ed approvazione dello specifico dispositivo utilizzato. Ma come a volte accade, per il Giudice di Pace omologazione ed approvazione andavano bene e quindi la multa veniva confermata. Scriveva che: "Tale apparecchiatura in realtà è perfettamente conforme a quanto prescritto dall'art. 45 co. 6 del CDS, che rinvia al Regolamento di attuazione per indicare quali siano i dispositivi soggetti “all'approvazione od omologazione e da parte del Ministero dei Lavori Pubblici..."
La decisione di primo grado veniva quindi impugnata in appello al Tribunale Ordinario di Padova dall'Avvocato Emanuele DALLA PALMA, che faceva derubricare la decisione errata del Giudice di Pace ribadendo correttamente quanto disposto anche nella recente sentenza della Cassazione, ovvero che l'omologazione è e rimarrà atto obbligatorio.
SCRIVE IL TRIBUNALE: "Questo tribunale ritiene che il primo motivo di impugnazione sia fondato. In punto di fatto, è pacifico che malgrado l’opposto tenore testuale del verbale di contestazione del 21.07.2022, la rilevazione della velocità tenuta da OMISSIS è stata in realtà effettuata tramite un’apparecchiatura non omologata. La questione giuridica relativa alla differenza tra omologazione ed approvazione, è stata di recente decisa da Cass., sez. II, ord. 18.04.2024, n.10505, dalla quale lo scrivente ritiene di non discostarsi. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di appello proposto da OMISSIS e, in riforma della sentenza 10.03.2023 n. OMISSIS del giudice di pace di Padova, annulla il verbale 21.07.2022 del Distretto di polizia locale PD1A. Condanna il predetto Comune a rifondere a OMISSIS le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro OMISSIS per spese ed euro OMISSIS per compenso professionale, e per il presente in euro OMISSIS per spese ed euro OMISSIS per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali".
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