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Tutor A14: Sanzione annullata il GdP di Forlì conferma che senza omologazione non c’è prova della velocità.


Giudice di Pace Forli Sentenza n. RG 5231/2025, udienza del 15 ottobre 2025, opposizione accolta contro Prefettura Forlì-Cesena per accertamento con “Tutor 3.0” approvato ma non omologato.


Autostrada A14 Tutor 3.0 illegale multa cancellata dal GdP
Autostrada A14 Tutor 3.0 illegale multa cancellata dal GdP

Quando si misura la velocità, l’apparato deve essere omologato, non solo approvato. Punto. Lo dice la legge, lo ripete la Cassazione, lo applica il Giudice di Pace di Forlì nella causa RG 5231/2025, decisa all’udienza del 15 ottobre 2025, con opposizione proposta per la ditta nostra associata (OMISSIS) contro la Prefettura Forlì-Cesena. Il ricorso è stato accolto, il verbale annullato, spese compensate.


Il fatto. Verbale n. SCV 0007883433 per presunta violazione dell’art. 142 CdS, asserito superamento di 10 e non oltre 40 km/h del limite in A14, tratto Forlì, rilevato tramite sistema “Tutor 3.0” con decreto di approvazione n. 305 del 20 giugno 2024, dichiarata taratura del 3 giugno 2025 e richiamo al DM 282/2017. Dati, formule, tolleranza del 5 per cento e velocità “calcolata” a 146,03 km/h. Tutto molto preciso, tranne la cosa che conta, cioè l’omologazione ministeriale prevista dall’art. 142 comma 6 CdS e dall’art. 192 del Regolamento. Esattamente ciò che l’opponente ha eccepito e il Giudice ha condiviso.


Sentenza n. RG 5231/2025, udienza del 15 ottobre 2025
Sentenza n. RG 5231/2025 del 15 ottobre 2025

Il diritto. La sentenza ripercorre l’orientamento della Corte di Cassazione che distingue nettamente approvazione e omologazione, escludendone l’equipollenza: il controllo dei limiti di velocità è valido solo se eseguito con apparecchiature “debitamente omologate”. Vengono richiamate decisioni chiave, tra cui Cass. 10505/2024, 20913/2024 e 10365/2025, fino alla recentissima 12924/2025, che ribadisce il principio in modo lineare, accessibile anche a chi non è del mestiere, e soprattutto vincolante per i casi concreti. Tradotto, se c’è solo approvazione, l’accertamento è illegittimo e il verbale cade.


Il DM 282/2017 non salva il rilevamento. Il Giudice lo chiarisce: quel decreto disciplina procedure di approvazione e verifiche periodiche, non sostituisce l’omologazione richiesta dal Codice e dal Regolamento. Inoltre, circolari e pareri interni non possono piegare l’interpretazione della legge, perché non sono fonti normative. Non basta scrivere “approvato” su un decreto dirigenziale, non basta dire “tarato” una volta l’anno, se manca l’atto di omologazione che attesta la conformità del prototipo alla funzione probatoria richiesta dall’ordinamento.


Conseguenza pratica. Nel caso A14 Forlì, il “Tutor 3.0” è stato utilizzato con la sola approvazione, quindi senza il requisito legale essenziale per fondare la prova della velocità. Risultato, accoglimento del ricorso e annullamento del verbale. Semplice. E inevitabile per chi legge le norme invece di aggirarle con formule amministrative.


Esempio concreto, quindi regola generale. Domani può capitare su qualsiasi tratta autostradale o provinciale: se l’apparato è solo approvato, anche con tarature e verifiche funzionali, la misurazione non regge davanti a un giudice. In concreto, il cittadino deve chiedere la prova dell’omologazione, non un generico “decreto di approvazione”, e verificare che l’ente abbia prodotto l’atto ministeriale corretto, con estremi e riferimenti coerenti alla catena di fornitura e all’installazione. Se manca, l’opposizione ha basi solide.


Una pattuglia della Polizia Stradale
Una pattuglia della Polizia Stradale

Messaggio alle amministrazioni. La partita non si gioca nella comunicazione, ma negli atti. Finitela con l’abitudine di scambiare prassi per normativa. Il Codice della Strada chiede omologazione per gli strumenti che misurano la velocità, la giurisprudenza lo conferma, i giudici lo applicano. Adeguate gli impianti o sospendete l’uso. Non c’è una terza via.


Altvelox continuerà a impugnare ogni accertamento fondato su apparati privi di omologazione, perché la legalità stradale si difende con gli atti giusti e con i dispositivi giusti, non con scorciatoie burocratiche. Questa sentenza lo dimostra, nero su bianco.

ALTVELOX - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTELA UTENTI DELLA STRADA
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