Importante sentenza che ribadisce come anche il sistema di rilevazione della velocità media, meglio conosciuto come "Tutor" installato nelle autostrade Italiane debba necessariamente avere i dati della prescritta omologazione, pena nullità della contestazione.
ANTEFATTO
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha dato ragione all'Avvocato Roberto Iacovacci che a difesa di un utente aveva impugnato il verbale emesso dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia, per il superamento della velocità media, nella Autostrada A1 Milano Roma Napoli direzione Nord, nel tratto lungo km 14.240 fino al km 139,200 nel Comune di Reggio Emilia.
La multa di € 346,00 del 19.08.2022, veniva in primo grado impugnata innanzi al Prefetto di Reggio Emilia, il quale erroneamente equiparava, come troppo spesso accade, l'approvazione alla omologazione. Il Decreto prefettizio che rigettava la contestazione della sanzione, veniva così impugnato al Giudice di Pace che a differenza della prima pronuncia, emetteva una decisione degna di nota, accogliendo il ricorso e annullando la sanzione.
LA SENTENZA
Lo scorso 8 maggio, il GdP di Reggio Emilia rilevava come il ricorrente aveva sollevato in modo corretto, tra le tante eccezioni, seri dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchiatura SICVe Tutor usato dalla Polizia Stradale, per mancata indicazione nel verbale dei dati relativi alla prescritta omologazione dell'apparecchiatura.
Dal verbale di contestazione si evinceva infatti che la rilevazione della velocità risultava essere stata effettuata testualmente da "apparecchiatura SICVe approvata con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni eprovvistoditaratura nr. Lat 273 2- VE - 0022 del 7/04/2022 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti...".
L'art. 142 comma 6 C.d.S. stabilisce che: "Per al determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".
L'art. 192 commi 1-2-3 Reg. C.d.S., sull'omologazione del prototipo dell'apparecchiatura, stabilisce che: "L'ispettorato generale per la circolazione e al sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa li prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole...".
L'art. 345 comma 2 Reg. C.d.S. poi, sull'approvazione del modello, stabilisce che: "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori Pubblici.".
Pertanto, il comma 2 dell'art. 192 C.d.S., precisa che l'omologazione è finalizzata a
verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio (e non solo del
prototipo omologato) ale prescrizioni stabilite nel predetto regolamento ed il comma 3, in tema di approvazione, specifica che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce el caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. L'omologazione, infatti, è un atto primario ed imprescindibile, come riconosciuto dalla sent. n. 113/2015 della Corte Costituzionale con riferimento agli autovelox quali strumenti di misura, in quanto derivati da due unità di misura "spazio" e "tempo" e, conseguentemente, riguarda tutte le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, per le quali, invece, non è sufficiente l'approvazione che deve essere riferita "ad ogni singola apparecchiatura, dopo che è stato approvato li suo prototipo con riferimento alle apparecchiature che debbono essere solo approvate ma non omologate" ma soltanto per tutte le apparecchiature che non fanno sanzioni quali i rilevatori del flusso del traffico e l'etilometro (art. 379 comma 6 reg. es. C.d.S.: "La Direzione generale dela M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri...").
LA PRONUNCIA
"...Pertanto, poiché le risultanze di apparecchi non omologati non possono essere considerate fonti di prova connessi con l'accertamento della velocità e, conseguentemente privi della presunzione di legge ex art. 2700 C.C. che rende l'atto fidefacente, alla assenza di prova certa della perfetta funzionalità del modello utilizzato e della attendibilità dei rilievi dell'apparecchiatura, in mancanza di mezzi di prova, le sole deduzioni di cui alle note della Polizia di Stato in merito al verbale di contestazione elevato dal CAI, non consentono di ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente per la violazione contestata (v. Cass. civ. sez. I, 12/07/2022, n. 22015: "la prova dell'esecuzione dele verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non fa fede fino a querela di falso, non rivestendo gli elementi della fede privilegiata in ordine all'attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura al momento della rilevazione dell'eccesso di velocità.")...
Pertanto, li ricorso deve essere accolto ai sensi degli artt. 6 e 7 comma 10 D.lgs. n.
150/2011.
Reggio Emilia 8 maggio 2023.
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