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Verona: Denuncia per il Dirigente, Vice Dirigente ed un Agente della Polizia Locale.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e rifiuto/omissione in atti d'ufficio. Con queste ipotesi di reato abbiamo depositato formale denuncia querela a carico del Dirigente Luigi ALTAMURA, Vice Dirigente e un Agente della Polizia Locale di Verona.
Luigi ALTAMURA Dirigente Polizia Locale Verona
Luigi ALTAMURA Dirigente Polizia Locale Verona

ANTEFATTO


Il Comune di Verona - Polizia Locale, contestava verbale di infrazione al C.d.S. ad un nostro iscritto, per essere transitato in zona vietata ZTL nel centro di Verona, infrazione che non veniva corredata da obbligatoria prova fotografica e dove si attestava che la rilevazione elettronica (prova legale) era stata eseguita utilizzando dei sistemi regolarmente omologati.


Si provedeva a contestare la presunta infrazione con ricorso immediato al Giudice di Pace di Verona e contestualmente si chiedevano i documenti alla Polizia Locale di Verona, comprovanti la debita omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati, fermo restando che nel verbale non era stato indicato, ne la marca, ne il modello e neppure il numero di matricola dello strumento contestato, impedendo così di accertare se lo strumento fosse effettivamente omologato come risulta essere stato dichiarato in violazione all’art. 383 reg. att. C.d.S.


Varco ZTL a Verona
Varco ZTL a Verona

La Polizia Locale di Verona ci rispondeva: "...Si rappresenta fin d'ora che la maggior parte dei documenti da Lei richiesti non sono previsti ai fini della legittimità degli atti sanzionatori emessi a seguito di controlli effettuati con dispositivi di videosorveglianza degli accessi nelle Zone a Traffico Limitato o dei transiti sulle corsie riservate. In particolare, non trattandosi di apparecchi in grado di effettuare misurazioni aventi valore legale, è sufficiente disporre del certificato di omologazione emesso contestualmente all'attivazione delle telecamere di controllo."


L'Amministrazione non consegnava alcun documento richiesto.


Gli strumenti elettronici che rilevano le violazioni nelle Zone a Traffico Limitato sono soggetti ad essere sottoposti come gli "autovelox" a taratura e verbale di corretta funzionalità ed ovviamente devono essere dispositivi debitamente omologati e non solo approvati ma come detto, il Comune di Verona - Polizia Locale aveva dichiarato nel verbale che "LA VIOLAZIONE NON E' STATA CONTESTATA IN QUANTO ACCERTAMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 201 COMMA 1 BIS LETTERA G DEL C.D.S. ATTRAVERSO DISPOSITIVI, REGOLARMENTE OMOLOGATI, PREVISTI DALL'ART. 17, COMMA 133 BIS, DELLA LEGGE 15/5/1997, N. 127, PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI DI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E CIRCOLAZIONE SULLE CORSIE RISERVATE".


Denuncia Querela
Denuncia Querela

LA DENUNCIA QUERELA


Per i fatti documentati sopra descritti e in considerazione della reiterata analoga condotta riscontrata nel tempo del Comandante Polizia Locale Luigi ALTAMURA, abbiamo formalizzato alla Procura Generale della Repubblica di Venezia - Procura della Repubblica di Verona e Guardia di Finanza, denuncia querela chiedendo siano valutati i reati previsti dall'art.479 Codice Penale ovvero: "Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493]" e per l'articolo 328 codice penale che prevede: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".


Associazione Tutela Utenti della Strada
Associazione Tutela Utenti della Strada












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