Autovelox non omologati il Tribunale di Imperia boccia Ventimiglia.
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Altre tre decisioni consecutive cancellano i verbali, respingono gli appelli del Comune di Ventimiglia e certificano l’illegittimità degli autovelox solo “approvati”. Il Tribunale civile di Imperia applica la giurisprudenza di Cassazione e ribadisce che senza omologazione non c’è prova valida dell’eccesso di velocità. In tutti i giudizi, la strategia difensiva dell’avv. Marco Mazzola mette a nudo le responsabilità della pubblica amministrazione e i rischi di un sistema sanzionatorio fuori legge.

Non è un incidente di percorso, è un quadro sistematico. Tre decisioni, fra Giudice di Pace di Sanremo e Tribunale civile di Imperia, raccontano la stessa storia: il Comune di Ventimiglia ha usato apparecchi di rilevamento della velocità privi di omologazione, ha preteso di farli passare per validi, e in giudizio è stato smentito. A guidare le opposizioni degli automobilisti c’è sempre l’avv. Marco Mazzola, che ha portato in aula i nodi che molti enti fingono ancora di non vedere.
Nella sentenza del Giudice di Pace di Sanremo, il caso è chiaro. Un automobilista straniero si vede recapitare una raffica di verbali per eccesso di velocità sulle strade di Ventimiglia. Decide di non limitarsi a pagare e si affida all’avv. Mazzola. Il Comune, invece di presentarsi e difendere le proprie scelte, resta contumace e non deposita nemmeno gli atti essenziali sugli accertamenti e sulle notifiche. Il Giudice applica la regola elementare dell’onere della prova nei giudizi di opposizione: è la pubblica amministrazione, “attore sostanziale”, che deve dimostrare la legittimità della propria pretesa, non il cittadino a dover dimostrare il contrario . Se il Comune non produce nulla, l’accertamento non regge.

A questo primo profilo si aggiunge quello più esplosivo. Come evidenziato dall’avv. Mazzola, lo strumento utilizzato risulta solo “approvato” e non omologato, e la cosa emerge dagli stessi verbali, che non riportano alcun dato relativo alla omologazione. Il Giudice richiama l’ordinanza Cass. 10505/2024, secondo cui l’art. 142 comma 6 CdS riconosce valore probatorio solo alle apparecchiature “debitamente omologate” e non a quelle semplicemente approvate . Risultato: tutti i verbali vengono annullati, il ricorso dell’automobilista assistito dall’avv. Mazzola viene accolto integralmente, il Comune di Ventimiglia viene condannato alle spese.
Le due sentenze del Tribunale di Imperia, pronunciate in appello nel novembre 2025, chiudono il cerchio e, francamente, mettono a nudo l’ostinazione dell’ente. Nella prima decisione, il Comune tenta di ribaltare una pronuncia del Giudice di Pace sfavorevole. Dall’altra parte c’è ancora un automobilista difeso dall’avv. Marco Mazzola. Il Tribunale respinge l’appello per due motivi cumulativi: l’ente non ha dimostrato il fondamento della pretesa sanzionatoria, non avendo prodotto la documentazione richiesta, e, soprattutto, il dispositivo di rilevamento non risulta omologato, come si evince dal verbale che non ne fa menzione .
Qui la giudice di appello entra nel merito della normativa, richiamando la giurisprudenza della Cassazione civile (10505/2024, 20913/2024, 12924/2025, 13996/2025) e quella penale (Cass. pen. 10365/2025). Il messaggio è lineare, senza appigli per chi vuole giocare sulle parole: approvazione e omologazione sono procedure diverse, con natura e finalità differenti, e l’art. 142 comma 6 CdS pretende espressamente apparecchi “debitamente omologati” per poter fondare una sanzione . I pareri ministeriali non possono modificare la legge, né trasformare un’autorizzazione “light” in una omologazione piena.
Conseguenza pratica: appello rigettato, sentenza di primo grado confermata, Comune condannato alle spese in favore del cittadino difeso dall’avv. Mazzola e obbligo di versare anche l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per chi perde l’impugnazione. Tradotto: non solo la multa non regge, ma l’ente paga il conto doppio.

La seconda sentenza del Tribunale di Imperia, replica la stessa impostazione, in un altro giudizio, ancora con il Comune di Ventimiglia appellante e un diverso automobilista assistito dall’avv. Marco Mazzola. Il Tribunale riprende la ricostruzione della Cassazione su art. 45 comma 6 CdS e art. 192 del regolamento, ribadisce che l’omologazione ha natura tecnico amministrativa e garantisce la precisione dello strumento, mentre l’approvazione è un passaggio diverso e non sufficiente a fondare la prova dell’eccesso di velocità . Anche qui l’esito è netto: accertamento eseguito con autovelox solo approvato, accertamento illegittimo. Appello respinto, conferma integrale della decisione di primo grado.
In questo caso le spese di lite vengono compensate, per la modestia dell’importo e la confusione interpretativa che ancora serpeggia in alcuni giudici di primo grado, ma resta a carico del Comune l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul processo civile . Anche quando non paga direttamente il difensore dell’automobilista, l’ente paga comunque il prezzo della propria ostinazione.
Il quadro che esce da queste tre pronunce è semplice, quindi fastidioso per chi vive di rendita sulle multe facili. Autovelox solo approvati non possono essere usati come base per sanzioni. I verbali che non riportano gli estremi della omologazione sono viziati alla radice. La pubblica amministrazione deve produrre gli atti in giudizio e dimostrare la legittimità del proprio operato, non limitarsi a incassare fino a quando qualcuno non alza la testa.
In mezzo a questa inerzia istituzionale c’è il lavoro, molto concreto, dell’avv. Marco Mazzola, che ha portato davanti al Giudice di Pace di Sanremo e al Tribunale di Imperia casi reali di automobilisti, spesso stranieri, colpiti da un uso disinvolto degli strumenti elettronici. Le sue cause non sono solo “vittorie individuali”, ma tasselli di un orientamento che rende finalmente operativo ciò che la legge già dice da anni. Chi vuole continuare a fare cassa con apparecchi non omologati, dopo queste sentenze, non può più fingere di non sapere.







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