Camposampierese: SR308 autovelox nati fuori legge autorizzati con pareri scritti all’ultimo minuto.
- Altvelox
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Dal diniego della Polizia Stradale ignorato nel 2012 alla “corsa contro il tempo” del Prefetto nel 2025. Una sequenza di atti prefettizi che solleva gravi dubbi di legittimità e di trasparenza istruttoria. Nel nuovo decreto del 12.06.2025 si prende in considerazione la relazione della Polizia Stradale fatta il giorno prima della emanazione del decreto stesso.

Il quadro normativo e procedimentale relativo alle postazioni autovelox sulla SR308 appare segnato da una evidente contraddizione. Fino all’11 giugno 2025, la loro autorizzazione si fondava su decreti prefettizi che avevano volutamente disatteso il parere negativo reso dalla Polizia Stradale di Padova con prot. n. 3548/12 Rep. 220.15 del 17 aprile 2012. Quel parere, a firma del Vice Questore Carmine Tabarro, escludeva in modo netto la possibilità di installare i dispositivi, evidenziando come essi avrebbero determinato un “integrale controllo della velocità” dell’intera arteria, in assenza di presupposti di incidentalità. Nonostante la chiarezza del diniego tecnico, il Prefetto rilasciò comunque i decreti autorizzativi, assumendosi integralmente la responsabilità di una decisione in contrasto con le valutazioni dell’Autorità specializzata in materia di sicurezza della circolazione.

Il 12 giugno 2025 la situazione muta formalmente con l’adozione del nuovo decreto prefettizio n. 1083/2025, che revoca i precedenti provvedimenti e conferma integralmente le postazioni fisse già individuate.
L’atto richiama espressamente i pareri tecnici acquisiti dagli enti competenti, inclusa la relazione della Sezione Polizia Stradale, indicata con prot. n. 64216 dell’11 giugno 2025. A ciò si aggiungono i pareri di Veneto Strade e della Provincia di Padova, anch’essi recanti data 11 o addirittura lo stesso 12 giugno 2025, coincidenti con il giorno di entrata in vigore del decreto.
La tempistica solleva interrogativi sostanziali: come può il Prefetto dichiarare di aver valutato attentamente pareri e relazioni che risultano redatti il giorno immediatamente precedente o addirittura nello stesso giorno dell’adozione del decreto?
Un interrogativo logico-giuridico: di quali elementi istruttori, di quali dati concreti e di quali valutazioni tecniche avrebbe potuto disporre l’Osservatorio Provinciale già nelle sedute del 15.10.2024 e del 3.04.2025, se la relazione tecnica della Polizia Stradale, atto imprescindibile e determinante nell’iter autorizzatorio, risulta redatta soltanto in data 11.06.2025? In altri termini, quali circostanze oggettive sono state effettivamente esaminate e discusse, se il più importatante documento tecnico su cui si fonda il decreto prefettizio è stato acquisito solo il giorno precedente alla sua entrata in vigore?
La sequenza temporale degli atti lascia intravedere un’istruttoria affrettata e formalmente incompleta, dove la necessità di “sistemare le carte” sembra prevalere sul dovere di verificare con rigore la sussistenza dei presupposti normativi, ossia il documentato incremento di incidentalità, la difficoltà di contestazione immediata e la dimostrata pericolosità dei tratti interessati.
Si configura pertanto una doppia criticità: prima dell’11 giugno 2025, i decreti prefettizi risultavano illegittimi perché emanati in aperto contrasto con il parere negativo della Polizia Stradale; dal 12 giugno 2025, il nuovo decreto appare viziato da difetto di istruttoria e da incongruenze temporali che minano la trasparenza e la legittimità del procedimento amministrativo.
La vicenda degli autovelox sulla SR308 non è quindi solo un problema di dispositivi elettronici di rilevazione, ma investe il cuore stesso del principio di legalità. Quando l’amministrazione ignora i pareri tecnici negativi e adotta provvedimenti fondati su atti istruttori redatti all’ultimo momento, viene compromessa la funzione di garanzia che il Codice della Strada e le circolari ministeriali affidano al Prefetto e alla Polizia Stradale.

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