Colle Santa Lucia (BL): multe a raffica e ricorsi persi e il Prefetto tace. Denunciati.
- Altvelox
- 14 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Il Comune continua ad accertare con dispositivi contestati, i Giudici di Pace annullano e condannano alle spese, il Prefetto non decide nel merito, lascia decorrere i 210 giorni e le sanzioni cadono senza spiegazioni. Altvelox ha depositato la quinta denuncia querela, perché la legalità non si difende con il silenzio. Confidiamo che la Procura di Belluno faccia finalmente giurisprudenza...

Nico Cereghini il famoso pilota lo ha descritto come "L'autovelox del passo giau una vergona". LEGGI
Il sindaco di Colle Santa Lucia Paolo Frena (quando dici il destino), continua a elevare verbali su un tratto dove negli ultimi 5 anni si registra un solo incidente banale per altro, non esistono i presupposti di legge, dove la polizia stradale ha scritto di non avere mai rilasciato alcuna autorizzazione e ovviamente, con un rilevatore elettronico privo della omologate. Tutto mentre in giudizio perde in serie e paga le spese.

Per anni hanno fatto multe con limite 50, poi da giugno il limite diventa 70, senza un vero perché legato alla sicurezza ma per evitare che il Prefetto dovesse rimettere mano alla propria autorizzazione. Così, invece di spiegare se l’autovelox fosse regolare, si sposta l’asticella. Prima 50, poi 70, intanto i verbali volano e le sentenze li fermano.
Qui la responsabilità è doppia. Il Prefetto non entra nel merito e lascia correre i 210 giorni, Veneto Strade alza il limite da un giorno all’altro. Se la velocità era davvero pericolosa a 50, chi giustifica il passaggio a 70 senza uno studio serio su incidenti e traffico, con dati veri e pubblici. Se invece la pericolosità non c’era, allora quelle multe erano un errore, e andava detto. Questo balletto numerico fa a pezzi la credibilità della sicurezza stradale. Un tratto prima considerato “critico” diventa improvvisamente più permissivo, giusto quando la legittimità dei rilievi viene contestata. Sembra una toppa per salvare l’autovelox, non una scelta per proteggere chi guida. E chi avrebbe il dovere di chiarire, Prefetto in testa, sceglie il silenzio.
Il Prefetto di Belluno, investito dei ricorsi ex articolo 203 Codice della strada, non adotta un provvedimento espresso e motivato entro i tempi. Scade il termine di 210 giorni, i procedimenti si chiudono per decorrenza, le sanzioni si annullano in silenzio. Risultato, nessuno spiega perché quelle multe erano illegittime, nessuno indica agli uffici come correggere rotta, i cittadini pagano confusione e tempi morti, non sicurezza.

Qui si innesta il profilo prefettizio, più grave di quanto sembri. L’articolo 2 della legge 241 del 1990 impone di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Invece si lascia decorrere il termine di 210 giorni, scatta l’accoglimento per decorso, che da strumento a tutela del cittadino diventa comodo paravento per non assumere responsabilità. Nessun decreto che spieghi il perché, nessuna istruzione agli enti locali, nessuna indicazione di conformità sulle apparecchiature. La forma sostituisce la sostanza, e il sistema resta opaco. Inciso doveroso, questo silenzio priva la collettività del precedente motivato che servirebbe a impedire la ripetizione dell’illecito.
Le conseguenze giuridiche sono nette. Sul piano amministrativo, l’ostinazione a costituirsi in giudizio per difendere verbali già smentiti espone a responsabilità per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti, perché si alimenta lite temeraria con denaro pubblico. Sul piano penale, la condotta degli uffici può integrare fattispecie diverse e concorrenti: rifiuto o omissione di atti d’ufficio (articolo 328 codice penale) se non si rimuovono impianti e prassi illegittime dopo gli annullamenti, falso ideologico in atto pubblico (articolo 479) se si attestano come esistenti presupposti che gli atti smentiscono, frode nelle pubbliche forniture (articolo 356) se i fornitori hanno spacciato per conformi apparecchi privi di omologazione, truffa aggravata a danno della collettività (articolo 640, comma 2, n. 1) se l’ente ha incassato sapendo dell’illegittimità del mezzo probatorio, mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice (articolo 388) quando non si dà seguito a sentenze esecutive. In giudizio poi, se si alterano consapevolmente i presupposti fattuali, entra in gioco la frode processuale (articolo 374).
C’è un punto di tenuta, e non è negoziabile, prevenzione e sicurezza prima, gettito mai. Ci vogliono piani del traffico aggiornati, dati seri sull’incidentalità, strumenti realmente omologati, istruttorie trasparenti. Tutto il resto è scorciatoia.
Per queste ragioni Altvelox ha depositato la quinta denuncia querela, indirizzata alle Autorità competenti, per chiedere accertamenti penali e contabili, la sospensione delle prassi illegittime, l’attivazione dei poteri di autotutela e il ripristino della legalità. La sicurezza stradale non è una scusa, è un dovere. E i doveri, a Colle Santa Lucia, vanno ricordati per iscritto.







Commenti