Passo Giau (BL): Annullate due multe dell’autovelox illegittimo e campione di incassi. Nuova denuncia per sindaco e prefetto.
- Altvelox

- 29 lug
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 30 lug
Nonostante l’assenza di incidenti e i gravi vizi di legittimità, il Prefetto di Belluno rinnova e protegge le autorizzazioni all’autovelox del Passo Giau concesse al Comune di Colle Santa Lucia, noto per essere campione di incassi e simbolo di un sistema sanzionatorio abusivo. Altvelox, ottenuto l'ennesimo annullamento delle multe che prevedevano anche la sospensione della patente, annuncia una ennesima denuncia-querela non solo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, ma anche all’ANAC, per indagare più a fondo sulla trasparenza delle forniture e sui motivi di tanta ostinazione repressiva.

ll ricorso
Altvelox ha presentato al Giudice di Pace di Belluno un ricorso dettagliato a tutela del proprio associato, sanzionato dal Comune di Colle Santa Lucia (BL) con due verbali emessi dall’autovelox fisso del Passo Giau, noto alle cronache come uno dei più redditizi d’Italia. il Signor (OMISSIS), certo di non aver superato i limiti di velocità perché ben conosceva la postazione, si è trovato accusato di due violazioni gravi, una con la con sospensione della patente e la seconda con decurtazione di 3 punti. Ma il caso rivela molto di più: una catena di irregolarità che mette in discussione la stessa legittimità dell’intero sistema sanzionatorio.

Le irregolarità contestate
Il ricorso, predisposto dai consulenti legali e tecnici, evidenzia punti gravissimi:
Autovelox privo di omologazione: la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che le apparecchiature prive di omologazione ex art. 142 CdS non possono costituire prova legale. L’apparecchio usato a Passo Giau ha solo una “approvazione”, quindi le multe non hanno base giuridica.
Mancata verifica di funzionalità: il D.M. 282/2017 impone un verbale tecnico di controllo ad ogni utilizzo, inesistente nei fascicoli prodotti dal Comune.
Strada non idonea: la S.P. 638 è classificata come extraurbana secondaria, ma priva delle caratteristiche minime (banchine idonee, sicurezza strutturale). Il limite imposto (50 km/h) appare arbitrario e ben al di sotto di quanto previsto per legge.
Assenza di incidentalità: la Prefettura di Belluno ha autorizzato l’impianto senza alcun dato dell’Osservatorio provinciale che dimostri un elevato tasso di incidenti, requisito essenziale per derogare alla contestazione immediata.
Mancanza di Piano del Traffico ex art. 36 CdS, strumento obbligatorio per la pianificazione della
sicurezza stradale.
L’abuso sul cittadino
Nonostante la pendenza del ricorso e quindi la sospensione degli effetti del verbale, il Comune di Colle Santa Lucia ha deciso di aggravare ulteriormente la posizione del ricorrente, notificandogli un’ulteriore sanzione per la presunta mancata comunicazione dei dati del conducente. Una condotta non solo ingiustificata ma anche palesemente contraria al dettato normativo e giurisprudenziale.
La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 27/2005, ha chiarito che il proprietario del veicolo non è tenuto a fornire i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi pendenti, proprio per tutelare il diritto di difesa e impedire che l’obbligo di collaborazione si trasformi in una sanzione preventiva e anticipata. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 24012/2022 e n. 3022/2024, che hanno stabilito come l’obbligo decorra soltanto dal momento in cui il procedimento di opposizione si sia concluso con esito sfavorevole al ricorrente, e non durante la sua pendenza.
Nonostante tale quadro giuridico chiarissimo, il Comune di Colle Santa Lucia ha imposto un secondo procedimento sanzionatorio, costringendo il cittadino ad affrontare un nuovo ricorso, con ulteriore dispendio di tempo, denaro e risorse, in palese violazione dei principi di legalità, proporzionalità e buona fede amministrativa. Si tratta di una condotta che configura una grave lesione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e che denota un atteggiamento vessatorio, volto più a colpire economicamente il cittadino che a tutelare realmente la sicurezza stradale.
Il paradosso è che l’Amministrazione era perfettamente consapevole dell’illegittimità della propria pretesa, non potendo ignorare né le sentenze costituzionali né quelle della Cassazione che da anni fissano i limiti temporali e procedurali dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Siamo quindi di fronte non a un errore, ma a una scelta deliberata che ha arrecato un danno concreto e ingiusto a un cittadino, già costretto a difendersi contro un accertamento nullo.
Le responsabilità del Prefetto di Belluno

Il punto più grave è la responsabilità della Prefettura di Belluno individuate nella persona dell'attuale prefetto Antonello Roccoberton.
Nonostante le reiterate pronunce della Cassazione che dichiarano illegittimi i rilevamenti con apparecchi privi di omologazione e nonostante l’assenza di presupposti oggettivi (incidenti, caratteristiche della strada, piani di traffico mai adottati), il Prefetto mantiene in vigore l’autorizzazione al Comune di Colle Santa Lucia, avallando di fatto tutto l'impianto sanzionatorio a danno dei cittadini.
Con il recente e rinnovato decreto n. 1267/2015 Area III del 18.06.2025 il Prefetto di Belluno, ha infatti rinnovato tutti gli autovelox nella Provincia di Belluno come quello al Comune di Colle Santa Lucia, il proprio assenso all'installazione e utilizzo del rilevatore elettronico sulla S.P. 638 al Km. 11+440 lato destro nonostante l'assenza certificata di incidenti e dei requisiti della strada priva di banchine. Per legittimare la postazione e per evitare di negare l'autorizzazione, hanno persino aumentato, credendo di passare inosservati, il limite della velocità da 50 a 70 Km/h proprio per mantenere la postazione che non avrebbe avuto legittimità con limite a 50 Km/h, ma ricordiamo che proprio il limite dei 50 Km/h imposto sino a prima era il motivo delle strage di multe emesse. Questa condotta, oltre a ledere i diritti dei cittadini, mina la credibilità stessa delle istituzioni, trasformando uno strumento che dovrebbe tutelare la sicurezza stradale in un meccanismo di mera riscossione.
La sentenza

Altvelox segna un altro punto decisivo nella battaglia per la legalità stradale. Con la sentenza depositata il 22 luglio 2025 (R.G. 56/2025), il Giudice di Pace di Belluno ha accolto il ricorso presentato per l'associato (OMISIS) contro i verbali elevati dal Comune di Colle Santa Lucia tramite il famigerato autovelox del Passo Giau. Il Giudice, avv. Fabrizio Schioppa, ha riconosciuto l’illegittimità delle rilevazioni in quanto effettuate con un apparecchio privo di omologazione, ribadendo i principi già affermati dalla Corte di Cassazione (ord. n. 10505/2024, n. 20913/2024, n. 14597/2021).
Nella sentenza si legge che “l’approvazione non è equiparabile all’omologazione” e che soltanto quest’ultima, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, può garantire la precisione e la legittimità delle rilevazioni. Ne consegue che i verbali impugnati sono stati annullati integralmente. Il caso conferma quanto Altvelox denuncia da tempo: gli autovelox privi di omologazione non possono costituire fonte di prova e rendono nulle le sanzioni.
Dalla difesa all’attacco: la denuncia-querela
Dopo questo risultato, Altvelox formalizzerà presso la Procura della Repubblica di Belluno l'ennesima denuncia-querela per gravi ipotesi di reato a carico di:
il Sindaco e Responsabili Polizia Locale di Colle Santa Lucia, per l’installazione e gestione dell’autovelox illegittimo e dell'impianto sanzionatorio, nonchè acquisto / noleggio di strumenti illegali per sanzionare i cittadini.
il Prefetto di Belluno, per non avere revocato e anzi avere recentemente confermato l’autorizzazione al Comune di Colle Santa Lucia nonostante la consapevolezza della sua illegittimità.
il Dirigente della Polizia Stradale di Belluno, per mancati controlli e vigilanza.
la Società Veneto Strade S.p.A., ente gestore della S.P. 638, che ha rilasciato autorizzazioni prive dei requisiti di legge e grazie alla quale ha percepito una percentuale del 30% delle sanzioni emesse.
I reati ipotizzati sono pesanti: truffa aggravata, falso materiale e ideologico, omissione di atti d’ufficio, frode processuale e frode nelle pubbliche forniture e calunnia.
Una battaglia per tutti gli automobilisti
Il Passo Giau è noto alle cronache come “campione di incassi” per le casse comunali, ma ora emerge ancora una volta, che tutte quelle sanzioni erano fondate su basi illegali. Con la vittoria ottenuta, Altvelox dimostra che i cittadini non solo hanno il diritto di difendersi, ma anche il dovere di pretendere che le istituzioni rispettino la legge. L’associazione continuerà a vigilare e ad agire in ogni sede, affinché strumenti pensati per la sicurezza non diventino macchine da profitto a danno della collettività.






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