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GdP Treviso: Nessun obbligo di comunicare il conducente sino al termine del ricorso. Comune condannato al risarcimento.

Giudice condanna l'Unione dei Comuni Marca Occidentale: spese risarcite all’automobilista per verbale illegittimo per avere preteso i dati del conducente prima della fine del procedimento amministrativo. Il nostro Associato vince in giudizio: annullata la sanzione e riconosciuto un rimborso spese di 103 euro.

Aprile 2025 fleximan lo abbatte e il comune lo dismette
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Ancora una vittoria per i cittadini che si oppongono in modo corretto e documentato alle sanzioni stradali. Il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso presentato per il nostro associato, OMISSIS, annullando un verbale elevato ex art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada, relativo alla presunta mancata comunicazione dei dati del conducente.


Il ricorrente aveva infatti impugnato il verbale originario e aveva tempestivamente comunicato tale impugnazione alla Pubblica Amministrazione, chiedendo che non venissero emessi ulteriori atti sanzionatori in attesa della decisione sull’impugnativa. La P.A., tuttavia, ha ignorato la richiesta, non ha fornito riscontro alcuno e ha poi emesso una nuova sanzione, aggravando indebitamente la posizione dell’automobilista.

Una pattuglia della Polizia Locale
Una pattuglia della Polizia Locale

Nel corso del giudizio, la parte opposta cioè l'Unione Comuni Marca Occidentale per il Comune di Riese Pio X, non solo non ha prodotto la documentazione necessaria, come i provvedimenti impugnati e le notifiche del verbale originario, ma non ha nemmeno preso posizione sulle obiezioni sollevate dal ricorrente.


Di fatto, ha scelto di non difendersi, ignorando anche l’ordine del giudice di produrre gli atti utili per la decisione e questo riteniamo configuri un chiaro evento di danno alle casse pubbliche che sicuramente denunceremo alla Corte dei Conti.


Il Giudice ha ritenuto decisivo il comportamento diligente dell’automobilista, il quale aveva chiesto la sospensione del procedimento sanzionatorio in attesa della decisione sul ricorso principale, come peraltro indicato da recenti sentenze della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, l’Amministrazione ha l’obbligo di tenere conto dell’istanza di sospensione e di astenersi dall’emettere ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla definizione del ricorso.


Alla luce di quanto emerso, il Giudice di Pace di Treviso - Dr. Luigi Rizzo, ha annullato il verbale impugnato e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’automobilista, liquidate in 103 euro per la semplicità della causa.


Una sentenza che conferma ancora una volta l’importanza di difendersi in modo puntuale e documentato, e che richiama le amministrazioni locali al rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Altvelox continuerà a supportare tutti coloro che intendono far valere le proprie ragioni contro abusi e irregolarità nella gestione delle sanzioni stradali.

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