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L'autovelox deve essere perfettamente visibile dal punto di vista del cittadino e segnalato. Lo dice la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione bacchetta le Amministrazioni Locali che utilizzano in modo improprio i rilevatori elettronici, magari con azioni spesso non limpide al limite della legalità, insinuando in tale modo l'implicito pensiero, spesso non infondato, che l'autovelox sia solo l'alibi per incassare più soldi.


feltre
Controllo delle velocità comune di Feltre (BL)

Cade a fagiuolo come si suol dire l'ennesima sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ritorna sul tema degli autovelox nascosti o male segnalati, insinuando nel cittadino la convinzione, spesso non infondata, che le Amministrazioni utilizzino questi stratagemmi più per fare cassa che per la reale prevenzione.


Ovviamente come si nota dalla foto di copertina, vogliamo ritornare sul fatto di cronaca registrato a Feltre (BL) lo scorso 10 gennaio 2024 quando, in ore notturne, una pattuglia della Polizia Locale ha ben pensato di piazzarsi con l'autovelox sotto un cavalcavia della S.S.50 Bis Var a luce spente, rendendo di fatto la stessa pattuglia pericolosa per la circolazione, anche se il loro Comandante Rudolf ALBAN, si è affrettato a difendere pubblicamente l'operato, asserendo che l'auto di servizio ha le bande rifrangenti che la rendono riconoscibile.


Ci verrebbe da chiedere allo stesso comandante ed ottenere risposta pubblica, di come giustifica il fatto che su una strada extraurbana sia vietata la sosta, tranne ovviamente che per emergenza o guasto... Sosta che comunque deve cessare nel tempo più breve possibile e che deve essere segnalata (sopratutto se in ore notturne) dalle frecce di emergenza o altri modi previsti dal codice della strada. L'auto della Polizia Locale di Feltre ha delle deroghe in tal senso?


Una giustificazione quindi, che avvalora invece il fatto oggettivo che il controllo elettronico dei Vigili, registrato da un video e poi reso pubblico sui social, inchioda ancora una volta la Polizia Locale di Feltre a pensanti responsabilità, quantomeno di trasparenza verso i cittadini, se non addirittura di rilevanza penale qualora comprovate dalla A.G.. Si ricorda che gli stessi Vigili Urbani Feltrini, risultano recidivi su tali "anomale" modalità operative, visto che erano già stati condannati, sempre dalla Corte di Cassazione nel 2021, per aver utilizzato un sistema scout speed a bordo dell'auto di servizio senza averlo preventivamente indicato all'utenza. Eppure anche quell'auto, salvo smentita o prova contraria, aveva le bande rifrangenti...


L'articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.


sindaco
Sindaco di Feltre - Viviana Fusaro

La nuova sentenza della Cassazione, fa riferimento ad una decisione del Tribunale che diversamente da quanto affermato dal giudice di pace - aveva annullato il verbale di accertamento della infrazione (eccesso di velocità) accertata con telelaser da una postazione mobile, attesa la mancata segnalazione della postazione mobile con una segnaletica di tipo mobile e, per altro verso sulla omessa segnalazione luminosa a messaggio variabile della presenza della postazione mobile.


Il Tribunale era pervenuto a tale conclusione sulla base della circolare ministeriale 21 luglio 2017 (cosiddetta direttiva Minniti) - peraltro successiva ai fatti di causa - utile per individuare la prassi che doveva seguirsi dagli organi accertatori, e così, per interpretare il concetto di buona visibilità e, nel caso di specie, mentre era pacifico che la postazione fosse segnalata [da segnalazione di postazioni di controllo fisse], non vi era alcuna prova del fatto che la medesima fosse occasionale.


Diversamente, la Corte di Cassazione, premesso che l'articolo 142, del codice stradale, in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore a non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicché ove si manifesti un contrasto tra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest'ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario, ha cassato la pronunzia impugnata rimettendo la causa al giudice a quo perché decida la causa sulla base del principio esposto in massima.


scout speed
Controllo elettronico velocità

Analogamente, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29595, secondo cui in tema di contravvenzioni al codice della strada, l'articolo 3 del Dm.15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo Scout speed) di rilevamento della velocità con modalità dinamica, ovvero ad inseguimento (previsione confermata dall'articolo 7.3 dell'All. 1 al Dm 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con l'articolo 142, comma 6-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica controllo velocità o rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi.


Per il rilievo che in tema di contravvenzioni al codice della strada, l'articolo 142 co. 6- bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha esteso l'obbligo della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, originariamente previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1132, nonché sentenza 18 gennaio 2010, n. 656, che ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l'omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell'utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002 e lo ius superveniens di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un'infrazione commessa nel 2003.


cassazione
Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno replicato che lo Scout Speed è in contrasto con l’articolo del codice della strada che prevede l’avvertimento. E «contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli». La presenza dello Scout Speed può essere segnalata in diversi modi. Per esempio attraverso messaggi luminosi con l’iscrizione “controllo velocità”.







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