Potrebbe essere una delle tante sentenze che abbiamo fatto accogliere ma questa cambia le regole del gioco... E' si cari lettori, nella Provincia di Rovigo è infatti in corso una "battaglia di legalità" con delle Amministrazioni Locali che utilizzano autovelox privi delle debite approvazioni ed omologazioni.
Lo scorso 6 marzo 2023, la Giudice Onorario di Pace di Rovigo, Dr.ssa Patrizia PRANDO, ha accolto un ricorso di un automobilista patrocinato dall'Avvocato Roberto Iacovacci, per una presunta violazione rilevata dalla Polizia Stradale con autovelox. Al ricorrente veniva cosi annullata la sanzione e reintegrati i punti patente sottratti.
E fin qui come detto niente di nuovo, siamo abituati oramai a queste sentenze ma questa decisione è diversa perche proviene da un Giudice di Pace che fino a oggi ha sempre ritenuto di respingere analoghi ricorsi contestati con l'autovelox usato dal Comune di Giacciano con Baruchella (RO), strumento elettronico che, come dimostrano le carte in nostro possesso, non ha la prevista omologazione ne tantomeno la prevista approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici come obbliga il D.P.R. 495 Articolo 345 comma 2. Inoltre, come dimostrano le pregresse tarature prima dell'ultimo atto vandalico con cui è stato abbattuto per la seconda volta... dicevano che non erano state effettuate sul luogo della installazione come obbliga il Decreto Ministeriale in materia.
La sentenza del G.d.P. di Rovigo, recita: "Con ricorso depositato in data::::::::: il ricorrente si opponeva all'ordinanza prefettizia in oggetto sostenendo in difetto di motivazione dell'atto, la mancanza della omologazione e delle verifiche di taratura e funzionalità dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità, di corretta pre segnalazione della postazione di controllo, mancanza di prova della violazione ed altresì, la tenuità del fatto...".
"...Ritiene questo Giudice, che il ricorso debba essere accolto non avendo l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere probatorio in ordine alla pretesa sanzionatoria, dimostrato che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità fosse regolarmente omologata. Mette conto evidenziare che a fronte delle doglianze del ricorrente, l'amministrazione non ha assolto l'onere probatorio che le incombeva in ordine all'intervenuta omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità, nè in relazione alle necessarie verifiche di funzionalità. Tali documenti sono indispensabili al fine di assicurare il giusto bilanciamento delle esigenze coinvolte, ovvero da un lato l'esigenza della P.A. di utilizzare uno strumento che fornisca ex lege la prova del superamento del limite di velocità, dall'altro la necessità per l'utente della strada di poter fare "ragionevole affidamento" sulle risultanze delle rilevazioni. La Corte di Cassazione, a sua volta, con l'ordinanza n.11776 del 18 giugno 2020, ha ulteriormente confermato questa interpretazione, precisando che non è sufficiente allo scopo la mera dicitura riportata nei verbali, secondo la quale l'apparecchiatura usata era "debitamente omologata e revisionata. Per tale motivo il ricorso deve essere accolto".
Orbene una sentenza chiara, corretta e assolutamente non interpretabile, l'autovelox deve essere omologato ed il Comune di Giacciano con Baruchella, come anche il Comune di Bosaro ed altri, non hanno mai dinostrato questa dovuta omologazione dell'apparecchio utilizzato. Nel caso di questi autovelox poi sono state dimostrate sempre con documenti alla mano, numerose altre e forse piu importanti violazioni di legge e di regolamenti, quale ad esempio l'assenza di incidentalità e pericolosità della strada, o la postazione del rilevatore attiguo ad uno svincolo industriale.
Tutto questo ad oggi non è mai stato preso in considerazione per questi ricorsi ed allora viene da domandarsi se la legge è realmente uguale per tutti ...
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