Autovelox e T-red “falsi omologati”: Altvelox denuncia lo scandalo nazionale.
- Altvelox

- 30 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Una serie di funzionari ministeriali, sindaci di Jesolo e Mogliano Veneto, il prefetto e vice prefetto di Venezia denunciati: dispositivi privi di omologazione legale usati per comminare migliaia di multe. La Cassazione parla di falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture. Cittadini ingannati con verbali nulli sin dall’origine: Altvelox chiede stop immediato, processi penali e risarcimenti per gli utenti della strada.

Coinvolti funzionari ministeriali, sindaci e prefetti: migliaia di multe a rischio nullità per frode nelle pubbliche forniture.
Altvelox ha depositato presso diverse Procure della Repubblica da Roma a Venezia e Treviso, alla Corte di Cassazione e alla Corte dei Conti una denuncia-querela senza precedenti: nel mirino ci sono gli apparecchi elettronici di rilevamento delle infrazioni prodotti e commercializzati dalla società Kria Srl, in particolare i modelli T-EXROAD utilizzati per le violazioni semaforiche.

Il nodo centrale è gravissimo: i dispositivi vengono presentati, venduti o noleggiati e poi utilizzati come “omologati dal Ministero dei Trasporti”, quando in realtà non hanno alcun valido decreto di omologazione ministeriale, indispensabile ai sensi dell’articolo 45 del Codice della Strada e dell’articolo 192 del relativo Regolamento di esecuzione. Le determine dirigenziali MIT, spesso richiamate dalle amministrazioni comunali, sono infatti semplici approvazioni prive di valore metrologico-legale.
ALTVELOX evidenzia come la falsa qualificazione di un dispositivo di rilevamento elettronico quale “omologato”, quando in realtà è coperto da una mera approvazione amministrativa priva di valore metrologico-legale, integra un grave inganno ai danni dei cittadini. L’utente della strada, confidando nella presunta regolarità del dispositivo, è portato a ritenere la rilevazione corretta e la sanzione emessa giuridicamente valida, quando in realtà essa non soddisfa i requisiti di legge. Ne consegue che il cittadino subisce una sanzione apparentemente legittima ma in realtà viziata da nullità originaria, con lesione del diritto di difesa e violazione del principio di legalità. Tale condotta non costituisce soltanto una scorrettezza amministrativa, ma un vero e proprio artificio idoneo a integrare ipotesi di falso ideologico e frode nelle pubbliche forniture, con gravissime conseguenze sul piano penale e civile.

Di conseguenza, le sanzioni elevate con tali apparecchi risultano viziate da nullità originaria: un inganno che integra non solo una scorrettezza amministrativa, ma veri e propri reati di falso ideologico, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. La Cassazione lo ha ribadito più volte (sentenze 10505/2024, 10365/2025, 13997/2025), affermando che dichiarare “omologato” un dispositivo che non lo è configura un illecito penale e guarda caso era riferito a uno strumento il T-EXPEED 2.0 sempre commercializzato dalla Kria Srl.
I casi di Jesolo e Mogliano Veneto, già documentati, mostrano verbalizzazioni emesse dalla kria Srl con diciture di omologazione inesistenti, violando il principio di legalità, trasparenza e correttezza, ledendo così il diritto di difesa dei cittadini. I documenti richiesti e parzialmente messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, hanno messo in luce come nei Comuni di Jesolo (VE) e Mogliano Veneto (TV) siano attivi sistemi T-EXROAD presentati come omologati nel decreto Polizia Locale di Mogliano Veneto, nonostante le determine richiamate si riferiscano esclusivamente ad approvazioni prive di valore metrologico-legale. Nei verbali e nei rapporti di taratura si riportano numeri di omologazione inesistenti, in violazione del principio di legalità e del diritto di difesa degli automobilisti.
La legalità sulle strade e la sicurezza dei cittadini non possono essere garantite attraverso scorciatoie amministrative o strumenti privi dei requisiti di legge. Il Codice della Strada, all’art. 45, e il Regolamento di esecuzione, all’art. 192, stabiliscono in modo inequivocabile che solo un decreto di omologazione rilasciato dal Ministero competente (oggi MIMIT) conferisce validità metrologico-legale ai dispositivi di rilevazione elettronica. L’uso di apparecchi privi di tale titolo non solo rende i verbali nulli ab origine, ma integra condotte penalmente rilevanti, quali falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e, nei casi di reiterata emissione di sanzioni, truffa aggravata ai danni dei cittadini (art. 640 c.p.). Non si tratta dunque di mere irregolarità, ma di violazioni che minano la fiducia nello Stato di diritto e compromettono la stessa funzione preventiva e educativa delle norme sulla circolazione.

Informato di tutto preventivamente il Prefetto di Venezia, ha ritenuto risponderci che è tutto regolare.
Ancora più grave appare l’atteggiamento del Prefetto di Venezia e del Vice Prefetto responsabile dell'area sanzionatoria, coinvolti da noi nella vicenda, i quali, anziché adottare misure cautelative a tutela della collettività, hanno sminuito la questione confermando la presunta “piena legalità” degli apparecchi in uso e degli impianti sanzionatori attuati. Una posizione che contrasta apertamente con le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che senza valido decreto di omologazione i verbali emessi sono nulli sin dall’origine. Tale condotta istituzionale rischia di configurare non solo una grave omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), ma anche una responsabilità diretta per avere avallato l’impiego di strumenti che la giurisprudenza ha già qualificato come illegittimi. In questo modo si espone lo Stato al rischio di risarcimenti milionari e, soprattutto, si tradisce il principio fondamentale per cui la sicurezza stradale deve poggiare su strumenti legali e trasparenti, non su artifici privi di valore giuridico.







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