Svolta giurisprudenziale del Giudice di Pace di Ferrara: un caso di accoglimento dopo una lunga prassi di rigetto.
- Altvelox
- 21 lug
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Per lungo tempo, l’Ufficio del Giudice di Pace di Ferrara si è distinto per un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente sfavorevole all’accoglimento dei ricorsi proposti avverso i verbali di contestazione per eccesso di velocità, redatti ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico legale.

Il nostro associato Signor (OMISSIS) si era visto recapitare lo scorso 6 marzo 2025, un verbale di violazione per avere superato il limite di velocità di 22,13 Km/h sulla SS309 Romea al Km. 53+947 nel comune di Mesola dove vige il limite di 90 Km/h. La presunta infrazione era stata rilevata con stumento elettronico modello PASVC matricola 1810000241 - in possesso di mera approvazione con decreti n. 1565 del 02/04/2014 e prot. n. 442 del 24/01/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Nella prassi consolidata, le doglianze sollevate dai ricorrenti, anche quando articolate su più profili di legittimità, quali il difetto di omologazione del dispositivo, la carenza dei presupposti viabilistici, l’irregolarità della segnaletica o la mancata produzione del verbale di funzionalità, venivano sistematicamente rigettate, spesso in forza di una lettura estensiva delle circolari ministeriali o facendo leva su precedenti minoritari della giurisprudenza di merito.

In tale contesto si segnala, per il suo valore paradigmatico, la recente sentenza n. XXX/2025, resa in data 9 giugno 2025 dal Giudice di Pace di Ferrara, dott.ssa Anita Corsini, che ha accolto l’opposizione proposta da un cittadino avverso un verbale emesso dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni delle Terre del Delta. Nel ricorso promosso per un nostro associato, abbiamo articolato un ventaglio di eccezioni tra cui la mancanza del verbale di corretta funzionalità, ma l’accoglimento è giunto in forza del solo primo motivo, relativo al difetto di omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità.
Nel motivare la decisione, il Giudice ha fatto proprio l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito con le ordinanze nn. 10505, 20913 e 24492 del 2024, nonché con la sentenza n. 12924 del 2025, secondo cui l’omologazione e l’approvazione ministeriale costituiscono procedimenti distinti, autonomi e non sovrapponibili. La sola approvazione, dunque, non può sostituire il provvedimento di omologazione richiesto dall’art. 142, comma 6, CdS ai fini della legittimità dell’accertamento.
Significativo è che, nonostante la mancata comparizione del ricorrente all’udienza del 9 giugno 2025, il Giudice abbia ritenuto comunque di procedere al vaglio nel merito dei motivi di opposizione, ex art. 7, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 150/2011, rilevando dagli atti depositati l’evidente illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Questa pronuncia assume particolare rilevanza perché rappresenta un’inversione di rotta rispetto all’atteggiamento restrittivo fin qui mantenuto dall’Ufficio ferrarese, e potrebbe segnare l’inizio di una nuova attenzione all’osservanza formale e sostanziale dei requisiti legali richiesti per l’uso dei dispositivi di accertamento automatizzato delle violazioni stradali. La decisione, peraltro, si distingue anche per la puntualità del richiamo alla gerarchia delle fonti, sottolineando come a fronte di interpretazioni fondate su fonti primarie, le circolari ministeriali non possano incidere in senso derogatorio.
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