top of page

Verona: Il Giudice annulla le multe all'Onorevole Alessia Ambrosi. I dati del conducente vanno comunicati solo alla fine del procedimento.

Il 24 febbraio scorso, il Giudice di Pace di Verona, Dr.ssa Chiara FERRARINI ha accolto il nostro ricorso promosso per l'Onorevole Alessia AMBROSI che aveva ricevuto 4 sanzioni dal Comune di Torri del Benaco per non avere comunicato i dati del conducente per sanzioni pregresse che tra l'altro aveva regolarmente pagato.

Il Sindaco di Torri del Benaco - Stefano NICOTRA e il suo autovelox
Il Sindaco di Torri del Benaco - Stefano NICOTRA e il suo autovelox

La questione nasce nel febbraio 2023 quando l'Onorevole Alessia AMBROSI veniva sanzionata dall'autovelox illegale installato e usato dal Comune di Torri del Benaco (VR) sulla SR249 in località PAI, un rilevatore ampiamente illegittimo da tutte le sentenze emesse dai Giudici di Pace.


Nonostante il ricorso promosso per fare emergere la problematica di quell'autovelox illegittimo anche a livello parlamentare, le sanzioni erano state pagate ma qualche mese dopo, non contento del danno già arrecato ai cittadini e alle casse del comune stesso, il sindaco faceva emettere, prima della definizione del ricorso, altre 4 multe perche non erano stati comunicati i dati del conducente ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice della Strada - obbligo non dovuto.


NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE SINO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO E SOLO QUALORA ESSO VENGA RESPINTO.


Facendo ora un passo indietro, si deve precisare che da tempo abbiamo rilevato e contestato che le Amministrazioni periferiche, ignorando volutamente o no quanto prevede la norma vigente, allo scadere del 60mo giorno dalla violazione originaria che prevede sanzione accessoria, nonostante siano al corrente che il verbale iniziale è stato contestato con ricorso, emettono comunque un secondo verbale in violazione dell'articolo 126-bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che spesso supera la somma della prima pretesa sanzionatoria impugnata e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso che da statistica viene sempre accolto.


Si deve anche evidenziare che gli appartenenti della Polizia Locale di Torri del Benaco, nonché i dipendenti del Comune stesso, sindaco compreso, devono essere a conoscenza che la legge e le ultime norme vieta loro di emettere un secondo verbale riferito alla “mancata comunicazione dei dati della patente art. 126 bis cds in presenza di ricorso amministrativo non definito, tenuto conto che all’atto della presentazione del ricorso (che sia il Giudice di Pace o la Prefettura) essi ricevono una copia del ricorso per le contro deduzioni in ordine ai fatti descritti e contestati. Quindi “Non potevano non sapere”.


On. Alessia AMBROSI - FDI
On. Alessia AMBROSI - FDI

Si può tranquillamente affermare, di avere il fondato sospetto che i motivi di questo abuso devono essere ricercati in un concordato e generalizzato (anche se è difficile dimostrarlo) “modus operandi” adottato dalle Polizie Locali, con il quale sembrerebbe voler infliggere al ricorrente di turno una significativa “seconda punizione” ovvero (tu hai fatto ricorso ed io ti punisco ulteriormente) - quindi abusando in questo modo della loro posizione dominante nel processo amministrativo, che non trova alcuna giustificazione se non quella di rendersi protagonisti assoluti. Inoltre di non meno importanza non si deve scordare che tali sanzioni non vengono rendicontate dalla Amministrazioni ed entrano direttamente nel bilancio delle stesse.


Per la Corte Costituzionale con pronuncia n° 27/2005 del 12/01/2005 la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'avvenuta perdita del punteggio dalla patente deve avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero, che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Tale paragrafo precisa anche: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".

Corriere del Veneto
Corriere del Veneto

La recente Sentenza Corte di Cassazione n° 24012/2022 del 03/08/2022 ha disposto che: "...l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge”) e, dunque, non dalla definizione delle eventuali opposizioni proponibili, in sede amministrativa o giudiziale, averso lo stesso verbale di contestazione..."


Se tutto quanto sopra scritto non bastasse, la Corte di Cassazione con ennesima ordinanza n. 26553/2024 del 11.10.2024 ha ribadito il concetto che sicuramente non vi è ancora stato chiarito, ovvero che la comunicazione dei dati decorre dal termine del procedimento amministrativo qualora respinto. Nell’ordinanza n. 26553/2024 della Suprema Corte si legge che la suddetta violazione si configura solo all’esito del giudizio di opposizione contro il verbale di contestazione dell’infrazione. Prima di quel momento, infatti, sull’automobilista non grava alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente della vettura al momento dell’infrazione.



Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page