Vicenza: ZTL a pagamento multe illegittime Altvelox denuncia il comune sistemi non omologati e assenza piano del traffico.
- Altvelox
- 6 ago
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Il comune di Vicenza persiste a notificare accertamenti sanzionatori fondati su dispositivi privi di omologazione e in assenza di Piano Urbano del Traffico. L'Associazione Altvelox presenta seconda denuncia-querela per falsità ideologica e materiale, abuso d'ufficio, truffa e violazione del principio di legalità.

L’Associazione Nazionale Altvelox Tutela Utenti della Strada ha formalmente depositato una dettagliata denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza e presso le massime istituzioni giudiziarie nazionali, evidenziando gravi profili di illegittimità nell’utilizzo da parte del Comune di Vicenza di dispositivi elettronici di controllo degli accessi ZTL modello SART_BASIC, dichiaratamente privi di valida omologazione rilasciata ai sensi di legge.
Secondo quanto documentato e denunciato, il Comune continua a elevare sanzioni amministrative in Zona a Traffico Limitato anche a fronte dell’assenza del Piano Urbano del Traffico (PUT), il cui obbligo è previsto dagli articoli 36 e 7 del Codice della Strada. Contrariamente a quanto affermato dalla stessa amministrazione, l’accesso a tali zone risulta a pagamento, con obbligo di abbonamento o residenza, in violazione della normativa che disciplina la finalità e la gratuità dell’accesso a zone ZTL istituite per ragioni di sicurezza o tutela ambientale.
ZTL a pagamento
A differenza di quanto sostiene il comune di Vicenza, anche innanzi al Giudice di Pace, la zona a traffico limitato risulta chiaramente a pagamento infatti nel sito web del medesimo comune di Vicenza per ottenere il permesso si deve presentare:
Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato
Copia documento di identità della persona che sottoscrive l’autocertificazione
Attestazione del pagamento di 50 euro effettuato con sistema PagoPa attraverso il portale MyPay
Copia del contratto di locazione o comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Eventuale disponibilità di garage o posto auto, attraverso idonea documentazione
Copia del permesso posseduto
Copia di una bolletta di un'utenza (energia, gas, acqua, telefonia fissa.) relativa all'immobile dove è presente l'attività.
La Zona a Traffico Limitato istituita in città ha natura inequivocabilmente onerosa e non gratuita, come imposto dalla disciplina primaria. Infatti, è lo stesso sito web istituzionale del Comune di Vicenza a stabilire che, per ottenere il permesso di accesso e transito nella ZTL, i cittadini devono presentare apposita istanza corredata da documentazione e provvedere al relativo pagamento di un abbonamento o dimostrare di essere residenti nelle aree soggette a limitazione. Ne consegue che l’accesso non è libero né gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo economico, trasformando di fatto la ZTL in un servizio a pagamento.
Illecita assenza del Piano Urbano del Traffico (PUT)

Altvelox contesta anche il mancato rispetto dell’obbligo di adozione del Piano Urbano del Traffico, richiesto dall’art. 36 del Codice della Strada, in quanto condizione preliminare e necessaria per l’istituzione legittima di ZTL e relative limitazioni. L’assenza del PUT non solo costituisce violazione amministrativa grave, ma rende radicalmente illegittimi tutti gli atti conseguenti, inclusi i regolamenti, le ordinanze di disciplina del traffico e le sanzioni ivi comminate.
L’ulteriore gravità della situazione deriva dalla natura onerosa dell’accesso alle ZTL di Vicenza, per cui i cittadini sono costretti a pagare un abbonamento o dimostrare la residenza, in assenza di una pianificazione urbanistica obbligatoria e trasparente.
Tale condizione risulta in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare:
Art. 7, comma 9, Codice della Strada: le ZTL possono essere istituite esclusivamente per esigenze di sicurezza, fluidità della circolazione o tutela ambientale, e devono essere disciplinate con ordinanza motivata e fondata su idoneo Piano Urbano del Traffico;
Art. 36 CdS: l’adozione e l’aggiornamento del PUT costituiscono condizione obbligatoria e preliminare per qualsiasi provvedimento limitativo della circolazione. L’assenza del PUT rende radicalmente illegittima l’istituzione e la gestione di una ZTL;
Art. 23 Cost.: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il pagamento imposto per accedere alla ZTL, in assenza di un presupposto normativo valido (PUT), configura una prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di legge;
Art. 97 Cost.: l’azione amministrativa deve rispettare il principio di legalità e buon andamento. Pretendere il pagamento di un abbonamento in mancanza del PUT integra un comportamento elusivo e contrario al principio di legalità sostanziale;
Art. 1 L. 241/1990: l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge ed essere retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. La gestione onerosa della ZTL senza PUT denota un evidente sviamento di potere e assenza di trasparenza.

In tal modo, l’Amministrazione comunale di Vicenza non solo snatura la funzione propria delle Zone a Traffico Limitato, previste dall’art. 7 CdS come strumenti finalizzati alla sicurezza della circolazione, alla riduzione dell’inquinamento e alla tutela del patrimonio storico e ambientale, ma le trasforma surrettiziamente in un mezzo di prelievo patrimoniale. L’accesso alla ZTL, condizionato al pagamento di un corrispettivo, si configura infatti come una prestazione patrimoniale imposta in violazione dell’art. 23 della Costituzione, la quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base a una legge.
L’imposizione economica dissimulata come “permesso di circolazione” rappresenta pertanto una tassa occulta sulla mobilità, priva di copertura normativa e in palese contrasto con il principio di legalità. Ne consegue un arricchimento senza causa a favore dell’ente locale, vietato dall’art. 2041 c.c., e una violazione del principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Tale condotta integra inoltre un evidente sviamento di potere, poiché il Comune utilizza uno strumento di regolazione della mobilità non per le finalità pubbliche indicate dal legislatore, ma per fini meramente finanziari, in spregio alla gerarchia delle fonti e ai limiti imposti dall’art. 36 CdS in materia di obbligatorietà del Piano Urbano del Traffico.
Illegalità dello strumento elettronico

Il falso presupposto di omologazione del dispositivo SART_BASIC - Il dispositivo SART_BASIC, prodotto dalla società Sismic Sistemi S.r.l., viene promosso e pubblicizzato come “omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Tuttavia, l’analisi giuridica condotta dall’Associazione Altvelox evidenzia in modo inequivocabile che nessun decreto ministeriale di omologazione, valido ai sensi di legge, sia stato mai rilasciato.
La disciplina vigente, sancita dal Regio Decreto n. 7088/1890 e dalla Legge n. 273/1991, nonché dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 10505/2024; Cass. pen. n. 13997/2025), stabilisce che gli strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni stradali rientrano nella categoria degli strumenti metrici legali, la cui validità giuridica è subordinata a:
omologazione tecnica preventiva, rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mi.M.I.T.) quale autorità competente in materia metrologica;
verifica prima nazionale, finalizzata a garantire la conformità metrologica al prototipo approvato;
verifiche periodiche obbligatorie, da eseguirsi presso laboratori accreditati dal Sistema Nazionale di Taratura (SNT), come previsto dalla L. 273/1991.
L’assenza di tali requisiti rende il dispositivo privo di affidabilità metrologica legale, con la conseguenza che i dati rilevati non possono costituire prova valida ai fini dell’accertamento sanzionatorio. La nullità del provvedimento dirigenziale n. 358 del 29.12.2019 Il provvedimento dirigenziale n. 358 del 29 dicembre 2019, su cui si fonderebbe l’asserita omologazione, non ha natura normativa né valore tecnico-legale. Si tratta di un atto adottato da un dirigente del MIT (Dott. Giovanni Lanati), in carenza di una specifica delega ministeriale formalmente rilasciata e soprattutto in assenza dei decreti attuativi previsti dall’art. 45 CdS e dalla L. 177/2024. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l’omologazione non può essere surrogata da mere prassi amministrative, né da determinazioni dirigenziali adottate “nelle more” di un quadro normativo mai emanato. In tal senso:
Cass. civ. n. 10505/2024 ha stabilito che la competenza all’omologazione non spetta al MIT, ma al Mi.M.I.T., quale unico organo titolare della funzione di legalizzazione degli strumenti metrici;
Cass. pen. n. 13997/2025 ha qualificato la falsa attestazione di omologazione come falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite.
Il provvedimento dirigenziale in questione, adottato in difetto di base normativa e in assenza di potere, risulta quindi giuridicamente nullo ex art. 21-septies L. 241/1990, con la conseguenza che ogni verbale di accertamento basato sul dispositivo SART_BASIC è radicalmente invalido e inidoneo a produrre effetti sanzionatori.

Profili di illegittimità e di responsabilità
La persistente utilizzazione del dispositivo SART_BASIC, fondato su un provvedimento nullo, integra una violazione del principio di legalità sostanziale (art. 97 Cost.) e del diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.). Inoltre, configura rilevanti profili di responsabilità:
Falso ideologico (art. 479 c.p.), per avere attestato nei verbali l’esistenza di un’omologazione inesistente;
Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), per avere consapevolmente avallato l’uso di strumenti privi di legittimazione normativa;
Danno erariale, per la spesa pubblica sostenuta nell’acquisto e gestione di dispositivi non conformi e per il prevedibile annullamento giudiziale delle sanzioni;
Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi (art. 1 L. 241/1990), poiché il potere esercitato non era attribuito al dirigente firmatario.
In conclusione, il dispositivo SART_BASIC non è mai stato regolarmente omologato ai sensi di legge, ma come attestato direttamente dal MIT per "consuetudine consolidata" gli viene concessa una approvazione e omologazione che però risulta illegittima giuridicamente. L’uso continuato da parte del Comune di Vicenza per il controllo degli accessi in ZTL si fonda quindi su un provvedimento ministeriale radicalmente nullo, privo di valore giuridico e in contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto. Ne consegue che tutte le sanzioni elevate con tali strumenti sono illegittime e impugnabili; la loro prosecuzione espone gli amministratori e i funzionari pubblici a responsabilità penali, civili e contabili.
Profili di responsabilità penale e amministrativa
Alla luce dei fatti esposti, Altvelox ha evidenziato la configurabilità di molteplici reati:
Falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) per l'attestazione, nei verbali emessi, di una omologazione inesistente;
Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) per l’adozione consapevole di strumenti illegittimi al fine di colpire i cittadini con sanzioni non dovute;
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), per la fornitura e l’utilizzo di strumenti dichiarati falsamente conformi a standard omologativi inesistenti;
Calunnia (art. 368 c.p.), nella misura in cui i cittadini vengono ingiustamente accusati di infrazioni fondate su strumenti tecnici irregolari;
Danno erariale a carico degli enti locali, per l’emissione di verbali privi di valore legale e per i conseguenti costi dei contenziosi giudiziari.
Violazione del principio di legalità e lesione dei diritti fondamentali
L’uso continuato di strumenti non omologati, convalidato da pubblici ufficiali consapevoli della loro irregolarità, lede gravemente il principio di legalità sostanziale di cui all’art. 97 Cost., compromette la certezza del diritto e viola il diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha sancito che la validità della prova sanzionatoria deve fondarsi su strumenti tecnicamente adeguati e legalmente verificati, pena l’inutilizzabilità della rilevazione (art. 191 c.p.p.).
Conclusioni e richieste
Alla luce di quanto sopra, l’Associazione Altvelox chiede alle Procure competenti, alla Corte dei Conti e agli Organi di controllo della Autorità Nazionale Anticorruzione:
di accertare la nullità radicale delle approvazioni rilasciate dal MIT in carenza di potere e in assenza di norme attuative;
di procedere all’identificazione dei pubblici ufficiali responsabili dell’adozione, utilizzo e convalida dei dispositivi illegittimi;
di avviare le indagini penali e contabili per i reati ipotizzati e per le responsabilità amministrative e contabili connesse al danno erariale;
di sospendere l’utilizzo immediato di ogni dispositivo SART_BASIC sul territorio comunale di Vicenza;
di disporre l’annullamento in autotutela di tutti i verbali elevati con tali apparecchiature;
di acquisire e rendere pubblici i contratti tra Comune e Sismic Sistemi S.r.l., per verificare eventuali accordi di remunerazione collegati al numero di sanzioni.
Altvelox conferma il proprio impegno affinché la legalità venga ripristinata e affinché i cittadini non siano più vittime di un sistema sanzionatorio distorto, fondato sull’utilizzo di strumenti tecnologici non conformi e sull’assenza di trasparenza amministrativa. L’Italia non può tollerare che le Zone a Traffico Limitato si trasformino in zone a prelievo forzoso, gestite con dispositivi tecnicamente e legalmente inattendibili.
Articolo molto interessante, pieno di dettagli e riferimenti precisi, mi interessa sapere come è andata a finire la storia sull’ omologazione e validità dei relativi verbali